COMUNICATO STAMPA AAMS: Bando scommesse: TAR Lazio sospende procedura di gara

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COMUNICATO STAMPA AAMS

Bando scommesse: TAR Lazio sospende procedura di gara – Udienza pubblica di oggi rinviata successivamente alla decisione del Tribunale 

Roma, 12 marzo 2013 – Si comunica che il Tar Lazio, accogliendo il ricorso presentato dalla società  Agile SpA, ha sospeso in via provvisoria, fino alla sua discussione in Camera di Consiglio il 10 aprile prossimo, la procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, prevista dall'articolo 10 comma 9 octies del dl 16/2012. 

Pertanto l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, essendo obbligata a sospendere la procedura di gara fino alla data sopra indicata, alla luce del contenuto del decreto presidenziale, comunicherà il giorno della nuova convocazione dell'udienza pubblica, già fissato per oggi 12 marzo, appena sarà nota la decisione del Tribunale amministrativo.

Agipronews: Bando scommesse: Tar Lazio sospende procedura di gara

11/03/2013 Ore 20:00

Bando scommesse: Tar Lazio sospende procedura di gara

ROMA – Il bando di gara per l`assegnazione di 2000 punti scommesse è stato sospeso con un decreto presidenziale dal Tar Lazio su ricorso della società Agile. Lo apprende Agipronews da fonti legali e istituzionali. La procedura, che domani prevedeva l`apertura della busta B, sarebbe sospesa – apprende ancora Agipronews – fino al 10 aprile prossimo, data nella quale il Tar Lazio discuterà in Camera di Consiglio il ricorso dell`operatore. Agile si era rivolto ai giudici amministrativi per ottenere la riammissione alla gara. L`ordinanza sarebbe già stata notificata all`Agenzia della Dogane e dei Monopoli, quindi la Commissione aggiudicatrice – con molta probabilità – sospenderà le operazione in programma domani. NT/Agipro

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Comunicato Stampa Assosnai del 01/03/2013

Per esclusivo dovere di chiarezza nei confronti degli Associati, il Presidente Assosnai Francesco Ginestra, reputa nuovamente necessario evidenziare il carattere pretestuoso ed irrispettoso che anima le dichiarazioni di Stanleybet, che insiste ancora nel voler ridimensionare ed emarginare le sentenze del Tar Lazio che si sarebbero sempre espresse con un "tutto a posto" in merito alla normativa nazionale in materia, per essere poi smentite sistematicamente dai pronunciamenti del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Ue.

Sono ormai a tutti noti i rilievi critici formulati dalla Corte di Giustizia in merito a specifiche previsioni della normativa italiana disciplinanti le gare del 1999 e del 2006 ed i riflessi degli stessi sulla applicazione della norma penale contestata ai centri trasmissione dati (CTD). E' noto anche che l'ultima parola in termini di conformità della normativa nazionale ai principi europei spetta sempre al Giudice nazionale (al quale fa costante rinvio la Corte Ue), chiamato ad un esame coerente e sistematico delle norme in relazione alle specifiche esigenze e scopi perseguiti.

Nella recente sentenza n. 1884 del 20/02/13  (RG. 8592/2012) Il Tar del Lazio ha dettagliatamente esaminato la nuova normativa di gara evidenziando l'assenza di clausole dello stesso tenore di quelle "criticate" dalla sentenza Costa-Cifone, ponendo l’accento sull'impossibilità di far derivare dalle sentenze della Corte di Giustizia un diritto "perpetuo" ad operare tramite CTD, prescindendo dall'intero impianto normativo italiano, con la conseguente infondatezza della pretesa di veder sistematicamente riconosciuta la propria rete di CTD come presupposto di partecipazione alla nuova gara.

Senza voler entrare nel merito delle vicende giudiziarie cui fa riferimento l’operatore estero, nel proprio excursus teso a sminuire ancora le pronunce del giudice amministrativo, è doveroso ricordare che proprio relativamente all'impugnativa della gara Superenalotto, il Consiglio di Stato Sez. IV, con sentenza n. 4115 del 03/09/2008 (RG. 10192/07) ha respinto le doglianze incentrate sulle clausole di decadenza di cui allo schema di convenzione, il cui tenore è, in parte, simile se non identico a quello delle clausole della nuova gara. Si legge nella sentenza "stava all'appellante (Stanley) verificare nell'ambito delle proprie strategie imprenditoriali, l'opportunità e la convenienza di una partecipazione alla gara in presenza del "rischio" che, all'esito di un'eventuale aggiudicazione, lo svolgimento della predetta attività (…) potesse essere considerato dall'Amministrazione aggiudicatrice quale causa di decadenza dalla concessione" (pag. 16).   

Il Supremo Giudice Amministrativo ha, peraltro, respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, per essere la stessa formulata in modo del tutto generico.

Occorre, sempre a soli fini di chiarezza, precisare che Assosnai, in doverosa difesa degli interessi della categoria rappresentata, ha sempre affermato la necessità di contrastare tutte le forme di raccolta non autorizzata di scommesse che si traducono in un danno oggettivo per gli operatori che sottostanno a tutte le prescrizioni dettate dal nostro legislatore.

Inoltre l’operatore estero non afferma il vero scrivendo che non ha interesse a “focalizzarsi nuovamente sul contrasto agli operatori storici, che oggi operano senza licenza da circa 8 mesi in virtù di una legge che (l’operatore) potrebbe chiedere ai giudici civili di disapplicare, anche con provvedimento d’urgenza” poiché con ben due ricorsi (RG. 6258/2012 e RG. 8590/2012) l’operatore ha chiesto la revoca di tutte le concessioni scommesse in essere e, in particolare, delle concessioni 2000 Rinnovate nel 2006 ed attualmente in proroga in attesa della chiusura del bando 2012. Questo vuol dire focalizzarsi su gli altri operatori privi di concessione?

E' quindi giunta l'ora di abbandonare ingiustificati e strumentali personalismi e la mania di persecuzione che attanaglia questo operatore senza concessione, oggi circondato dai "nuovi abusivi" che logorano quello che più che un mercato assomiglia ormai più ad una giungla e che AAMS ci dica come intende attivarsi presso l'autorità giudiziaria ed in particolare presso le Procure della Repubblica affinché la nuova gara e l'orientamento espresso dal TAR siano portati all'attenzione dei magistrati che decidono delle sorti dei centri raccolta scommesse privi di concessione AAMS.

Comunicato stampa Assosnai del 27/02/2013

A seguito della replica di Stanleybet del 26 febbraio 2013 alle dichiarazioni del Presidente Assosnai Francesco Ginestra di commento al progetto Cartago presentato dall’operatore estero, tocca rilevare la contraddizione tra chi afferma che “affiancherà le Autorità italiane nella lotta contro gli operatori illegali e clandestini”  offrendo – a parole – la massima collaborazione allo Stato,  e che nello stesso momento  liquida la sentenza di inammissibilità del ricorso contro il Bando AAMS 2012 (sentenza TAR Lazio n. 1884 depositata il 20/02/2013 Reg. Ric. 8592/2012) come "la solita sentenza in favore dell'Amministrazione".

E’ sufficiente leggere ciò che afferma il Giudice Amministrativo – non il Presidente Assosnai – nelle 95 pagine della sentenza, dalle quali emerge chiaramente il contrario di quanto si affanna ad affermare l’operatore. Di seguito alcuni passaggi estremamente eloquenti e chiari.

Pagina 50: "nessun carattere discriminatorio può ravvisarsi in tale durata (delle nuove concessioni) che consente comunque ai soggetti aspiranti ad entrare nel mercato, un'utile gestione della concessione e l'ammortamento, nel previsto lasso temporale, degli investimenti effettuati, per come evincibile alla luce del capitolato tecnico, dovendo al riguardo ulteriormente evidenziarsi come parte ricorrente (Stanley) sia già operante nel mercato italiano attraverso la propria rete fisica di locali aperti al pubblico, risultando per l'effetto particolarmente agevole, per la stessa, l'avviamento e l'esercizio dell'attività in veste di concessionario avvalendosi dei proprie Centri già operanti, cosicché neanche in via di mero fatto parte ricorrente può lamentare il carattere particolarmente oneroso in termini economici della prevista durata delle nuove concessioni e, ancor meno, il suo carattere immediamente escludente" 

Pagina 51: "Non è riscontrabile la denunciata discriminazione a favore dei precedenti concessionari, non essendovi alcuna garanzia che gli stessi risultino aggiudicatari delle nuove concessioni e non contenendo la lex specialis alcuna previsione di privilegio per gli stessi";

Pagina 52: "Non acquisendo essa (Stanley) per effetto di tali pronunce (sentenze Gambelli, Placanica e Costa-Cifone della Corte Ue) la titolarità di una speciale posizione di interesse qualificato e differenziato, rispetto alla generalità dei soggetti, che consenta di prescindere dalla proposizione della domanda di partecipazione alla gara al fine di radicare il proprio interesse" 

Pagina 67: "Non viene affermata nelle citate pronunce (sentenze Gambelli, Placanica e Costa-Cifone) la conformità del modus operandi della ricorrente attraverso i propri CTD al diritto interno italiano così riconoscendo alla stessa una sorte di esenzione dall'assoggettamento alla disciplina interna di carattere concessorio";

Pagina 68: "Nessuna sottrazione della società ricorrente a tale regime (concessorio-autorizzatorio) può essere predicata alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia, dalle quali discende il solo effetto della esclusione, per il passato, della punibilità per i soggetti che non hanno potuto ottenere la concessione in ragione della contrarietà al diritto comunitario di taluni profili della normativa disciplinante le relative gare di affidamento. Al di fuori delle condizioni di diritto e di fatto su cui poggiano le citate sentenze Placanica e Costa-Cifone, si riespande quindi l'assoggettamento della ricorrente alla normativa nazionale, anche penale, stante il contrasto delle modalità con cui opera in Italia con il diritto interno" ;

Pagina 71: Dalle richiamate sentenze della Corte Ue non può desumersi "il riconoscimento della legittimità di tali attività successivamente all'indizione di una nuova gara o la sussistenza di una posizione protetta dalla giurisprudenza comunitaria che debbano essere salvaguardate dalla nuova disciplina di gara" ;

Pagina 73: "Indetta una nuova gara per l'affidamento di nuove concessioni, la società ricorrente è posta in grado di competere con gli altri concorrenti al fine di ottenere le necessarie concessioni per poter esercitare, in Italia, le attività di gioco alle medesime condizioni cui sono sottoposti tutti i soggetti, anche se appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione";

Pagina 80: Relativamente alla lamentata discriminazione, si evidenzia "tenuto conto in punto di fatto che, operando da tempo la ricorrente sul territorio italiano con la propria rete fisica, anch'essa gode di una posizione consolidata e di clientela acquisita, che si traduce in un vantaggio concorrenziale rispetto a eventuali nuovi concessionari che non operano con modalità siffatte”;

Pagine 81/82: "Il non voler rinunciare ad operare in Italia attraverso la propria rete fisica così non optando per l'esercizio di attività in materia di gioco sulla base di un titolo concessorio, sottopone le ricorrenti alle previste cause di decadenza in virtù di una loro libera scelta di non adeguarsi alla disciplina interna, dovendo ricondursi l'affermata non utilità della partecipazione alla gara (…) unicamente alla decisione delle società ricorrenti di non dismettere, dopo l'eventuale aggiudicazione, la propria rete. Ben potrebbe, quindi, parte ricorrente, partecipare alla selezione e regolarizzare, al fine di non incorrere nelle paventate cause di decadenza, la propria posizione conformandola all'ordinamento italiano”;

 

Roma 27 febbraio 2013