RASSEGNA STAMPA – AGIMEG – Bando scommesse, intervista doppia: Ughi (Obiettivo 2016) “Proroga illegittima e ricorreremo ai Tar”. Garrisi (Stanleybet) “Proroga inevitabile, non la impugneremo”

RASSEGNA STAMPA – AGIMEG – Bando scommesse, intervista doppia: Ughi (Obiettivo 2016) “Proroga illegittima e ricorreremo ai Tar”. Garrisi (Stanleybet) “Proroga inevitabile, non la impugneremo”

Bando scommesse, intervista doppia: Ughi (Obiettivo 2016) “Proroga illegittima e ricorreremo ai Tar”. Garrisi (Stanleybet) “Proroga inevitabile, non la impugneremo”

Ieri è stato un giorno importante per il mercato delle scommesse, visto che sono scadute ufficialmente le concessioni. Ma è stata una scadenza solo sulla carta, visto che Adm aveva già indicato le linee guida per i concessionari in modo tale da aderire alla proroga delle concessioni in essere. La gara per il rinnovo, che doveva essere indotta lo scorso 1° maggio, è saltata a causa del mancato accordo tra enti locali e Governo in tema di gioco pubblico. Questo ha fatto sì che, per non bloccare la raccolta, si procedesse con una proroga alla quale al momento è difficile dare una scadenza definitiva visto che le trattative tra Governo ed enti locali sono ancora in alto mare. Questo ha comunque scatenato opinioni diverse tra gli operatori. Eccone una prova nell’intervista doppia, realizzata da Agimeg, a Maurizio Ughi, amministratore unico di Obiettivo 2016 e Giovanni Garrisi, membro del board di Stanleybet.

Cosa pensa, parlando del bando di gara per il rinnovo delle concessioni delle scommesse, di questa ennesima data non rispettata?

Maurizio Ughi (Obiettivo 2016)

"Il 30 giugno poteva rappresentare un giorno storico per azzerare con un colpo di spugna la rete esistente e recuperare gli errori fatti nel passato. Ma lo Stato non ha avuto il coraggio o forse la capacità per procedere a un'emanazione di una nuova gara scommesse. È stata una grande occasione persa. Riteniamo che il provvedimento di proroga sia illegittimo in quanto il Comma 936 della Legge di Stabilità, che dava indicazioni precise di arrivare a un accordo fra Stato ed Enti locali entro il 30 aprile – relativamente a pianificazione territoriale dei punti vendita, organizzazione dei locali con numero di apparecchi terminali e televisori al loro interno, e norme più stringenti su ingresso dei minori – non è stato rispettato. Il Governo evidentemente ha pensato che fossero sufficienti le norme attuali, mentre manca un criterio univoco come ad esempio sulle distanze dai luoghi sensibili, che possono essere di 300 metri come di 500 metri. Ribadiamo quindi la proroga è illegittima in quanto secondo il Comma 932 della Legge di Stabilità la gara doveva essere indetta a partire dal 1° maggio, e così non è stato e qualcuno potrà rivendicare i danni. I Monopoli di Stato non hanno attuato la legge, interpretandola secondo esigenze di reddito d'impresa e ritenendo forse che il settore non crei consensi.  Sono contento che i concessionari possano contare sulla proroga e possano continuare a lavorare fino alla definizione dell'accordo fra Stato e regioni, ma l'occasione persa è stata grande in quanto al 30 giugno 2016 poteva esserci un'unica rete. Non è stata trovata soluzione al problema. Chi vuole entrare nel mercato è stato discriminato e può andare avanti con una rete parallela”.

Giovanni Garrisi (Stanleybet)

"Era inevitabile che finisse così. Data la situazione, non riteniamo che vi fosse altra possibilità che la proroga. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è giustificata, in quanto in questo momento non c'è chiarezza su dove mettere i punti di raccolta scommesse. Come Stanley ci prepariamo a una partecipazione importante, siamo pronti -e questa proroga permetterà agli operatori di avere più tempo e di poter definire meglio le proprie strategie. In altre parole, tutto questo va nel nostro interesse".

 

Prenderete iniziative in merito alla proroga attivata da Adm?

Maurizio Ughi (Obiettivo 2016)

“Come Obiettivo 2016 intraprenderemo azioni legali attraverso ricorsi ai tribunali amministrativi, in quanto a nostro giudizio, come detto, la proroga è illegittima. Nei prossimi mesi la situazione resterà poco chiara: la doppia rete non viene sconfitta e chi è sul mercato utilizzerà questa problematica e la sfrutterà a suo vantaggio. Di fatto allo Stato è mancato il coraggio, si è dato troppo peso all'opinione pubblica sul settore. È vero che esistono casi di gioco patologico, ma rappresentano una percentuale davvero minima. Non che si debba ignorare, ma credo che si debba tenere conto anche dei 20 milioni di giocatori italiani, che hanno diritto a un codice giochi che regolamenti il settore. Lo Stato tra l'altro così facendo non rispetta le direttive comunitarie, e prima o poi dovrà pagare il fio per queste scelte".

Giovanni Garrisi (Stanleybet)

"La proroga delle concessioni esistenti è giusta, così come quella dei soggetti sanati, Aams non poteva fare altrimenti, motivo per il quale noi non la impugneremo, non ci sono gli estremi, era giusto fare così. Credo che durerà pochissimo (la proroga, ndr), forse già a settembre si sarà fatta chiarezza in termini di punti sul territorio e di rapporto fra Stato e regioni, e potremo partire. Noi saremo rigorosissimi nell'operare e chiediamo che anche gli altri lo siano".

cr/AGIMEG

 

RASSEGNA STAMPA – Scommesse, Ughi (Obiettivo 2016): “Stato alimenta l’ambiguità del mercato, serve un accordo conciliativo”

RASSEGNA STAMPA –  Scommesse, Ughi (Obiettivo 2016): “Stato alimenta l’ambiguità del mercato, serve un accordo conciliativo”

Scommesse, Ughi (Obiettivo 2016): "Stato alimenta l'ambiguità del mercato, serve un accordo conciliativo"

ROMA – Una situazione ambigua, con pesanti responsabilità dello Stato. E’ questo il quadro tracciato da Maurizio Ughi, amministratore unico di Obiettivo 2016, dopo le ordinanze a favore di due centri Stanleybet dissequestrati dai Tribunali di Sassari e Bergamo. Secondo i giudici, un’agenzia estera che non ha aderito alla sanatoria prevista dalla legge di stabilità può restare aperta, a patto che abbia adempiuto a una parte degli obblighi indicati della legge 2015 (l’autodenuncia dell’attività, come stabilisce il comma 644) e che faccia parte della rete di un bookmaker senza concessione discriminato. "Lo Stato si è fatto prendere in giro un’altra volta – spiega Ughi ad Agipronews – E’ come se lo facesse apposta, come se non volesse affrontare la situazione. Due sono le strade possibili: andare avanti all’infinito con il contenzioso – con conseguenti danni d’immagine e danni per i concessionari autorizzati – o arrivare a una transazione per un accordo conciliativo, almeno con i soggetti che hanno dalla loro parte alcune sentenze". L’impressione di Ughi è che "c’è la volontà di tenere in piedi due canali di giochi, uno contrattualizzato e  uno no. Con il buon senso si sarebbe già trovata una composizione, ma la confusione serve a fare cassa, con un mercato ordinato sarebbe più difficile. In questo modo si alimenta anche la cattiva reputazione del gioco nei confronti dell’opinione pubblica: da questa i concessionari non hanno modo di difendersi e saranno sempre considerati soggetti che lucrano alle spalle dei cittadini e che incentivano all’eccesso". LL/Agipro www.agipronews.it |agipro@agipro.it

RASSEGNA STAMPA – SELEZIONE NEWS DEL 21/01/2016

RASSEGNA STAMPA – SELEZIONE NEWS DEL 21/01/2016

Scommesse, Tribunale civile di Sassari: “Nessuna responsabilità per poliziotti che sequestrano agenzie senza concessione”

ROMA – Non c’è alcuna responsabilità civile per gli agenti delle forze dell’ordine incaricati di sequestrare i centri trasmissione dati scommesse collegati a bookmaker senza concessione. Lo ha stabilito la seconda sezione civile del Tribunale di Sassari, in due diverse sentenze, respingendo la domanda di Stanleybet, che aveva citato in giudizio sette militari autori delle azioni chiedendo allo stesso tempo per gli agenti la condanna ad un risarcimento per i danni, da stabilire in un altro giudizio. Secondo il bookmaker, andava accertata la responsabilità dei convenuti “per aver esercitato, in modo illegittimo e con colpa grave, un potere – quello di eseguire sequestri d’iniziativa – che l’ordinamento rimetteva alla loro piena discrezionalità”. Secondo i giudici civili, è obbligo della polizia giudiziaria “prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa ed impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, e come per tale intervento non sia necessaria l’assoluta certezza dell’esistenza del reato. Inoltre, il titolare della ricevitoria nella quale è stato effettuato il sequestro era sprovvisto sia della concessione Aams sia della autorizzazione di pubblica sicurezza: i convenuti hanno agito in assoluta conformità ai loro doveri d’ufficio, con conseguente esclusione che nella loro attività potesse rinvenirsi un comportamento avente natura dolosa o colposa”. Non è poi fondato, sempre secondo il Tribunale di Sassari, l’appunto della Stanleybet in merito al fatto che i convenuti “abbiano violato i principi comunitari che consentivano la disapplicazione della normativa interna”. Il giudizio di disapplicazione di una norma interna in favore di una norma comunitaria “appartiene al Giudice e  pertanto l’attività interpretativa non può essere richiesta alle forze dell’ordine quando pongono in essere attività operative”, in particolare dopo una sentenza della Corte di Giustizia che – nel settembre 2013 – ha stabilito che un paese membro dell’UE possa subordinare al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un operatore, di “offrire servizi ai consumatori che si trovino nel suo territorio”.

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Scommesse, Whittaker (Ceo Stanleybet): “Chiari errori nella sentenza del Tribunale civile, ricorreremo in appello”

ROMA – “Il giudice autore della sentenza non ha letto le carte oppure era distratto. Infatti, scrive testualmente che Stanleybet è in possesso di un’autorizzazione rilasciata dallo Stato federale del Tirolo, in Austria. Dato che la Stanley non ha mai avuto niente a che vedere con l’Austria, tutti capiscono quanto ci sarà difficile prevalere in appello. Ritengo che chi ha fornito la sentenza alla stampa non capisca nulla del settore o non abbia letto con attenzione il provvedimento. Ricorreremo certamente in appello”. E’ quanto dichiara ad Agipronews John Whittaker, Ceo di Stanleybet, commentando le due decisioni, dal contenuto assai simile, del Tribunale civile di Sassari, che ha respinto la citazione in giudizio presentata contro sette poliziotti autori di sequestri ai danni delle agenzie collegate al bookmaker inglese. 

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Sanatoria scommesse: punti aderenti potranno trasferirsi dalla sede iniziale

ROMA – I punti scommesse non autorizzati che aderiranno alla prossima sanatoria scommesse, una volta completato il processo di regolarizzazione, potranno trasferire la propria sede di attività sul territorio nazionale. E’ quanto si legge nella serie di risposte fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I titolari di rete – dunque gli operatori che gestiscono più punti – che hanno aderito già alla sanatoria 2015, possono essere considerati come concessionari e dovranno sottoscrivere il nuovo “disciplinare” in caso di inclusione di nuovi punti. Il collegamento delle agenzie sanate al totalizzatore nazionale, si legge ancora, dovrà essere effettuato “entro i tempi tecnici strettamente necessari”.

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Scommesse, dissequestrati centri Stanleybet non condonati: “Aperti fino a scadenza concessioni”

ROMA – Un’agenzia estera non condonata può restare aperta, a patto che faccia parte della rete di un bookmaker senza concessione discriminato e che abbia adempiuto ad una parte degli obblighi indicati della legge di Stabilità 2015. Secondo alcune clamorose decisioni di tribunali italiani, soltanto la mancanza delle condizioni soggettive per il rilascio della licenza di PS al titolare del centro e l’omessa dichiarazione alla Questura – entro sette giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 – di svolgere attività di scommesse possono determinare la chiusura di un’agenzia di scommesse collegata ad un bookmaker che ha subìto discriminazioni accertate dalla Corte di Giustizia UE. Se un centro Stanleybet, in altre parole, ha adempiuto alle prescrizioni previste per chi non ha aderito alla sanatoria e il titolare ha i requisiti previsti dall’articolo 88 del Tulps, non può essere chiuso, purché la società a cui fa riferimento sia considerata un soggetto discriminato dai bandi di gara. E’ quanto stabilito in due ordinanze – una del Tribunale del Riesame di Sassari e una del Tribunale del Riesame di Bergamo – nei confronti di centri Stanleybet, rappresentati dall’avvocato Daniela Agnello, sequestrati nei mesi scorsi dall’autorità giudiziaria. I giudici hanno ricordato come la società inglese, con la sentenza Costa-Cifone della Corte di Giustizia Europea, "è stata considerata un soggetto discriminato dai banda di gara indetti nel nostro paese". La stessa Corte, un anno fa, ha poi confermato la legittimità dell’ultima gara del 2012 (Bando Monti), ma in un successivo parere ha ribadito "che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma nazionale" nel caso in cui ritenga discriminatoria nei confronti di Stanleybet la clausola di cessione della rete prevista dal bando 2012 al termine della concessione. I titolari dei centri sequestrati avevano presentato l’autodenuncia della propria attività, come stabilisce il comma 644 della legge di Stabilità 2015: non c’è quindi, secondo i giudici di Bergamo, “alcun comportamento illecito che si traduca nella consumazione del reato”. Dunque, sottolinea il Tribunale di Sassari, è possibile operare "quantomeno fino alla scadenza delle concessioni vigenti per la raccolta delle scommesse".

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Scommesse, Agnello (avv. Stanleybet): “Centri esteri regolarizzati e discriminati possono continuare attività sino a nuove gare”

ROMA – Due centri Stanleybet  che hanno regolarizzato la propria posizione, aderendo alla sanatoria del 2015 attraverso il comma 644 della legge di Stabilità (che prevede la comunicazione alla Questura della propria attività e il rispetto di una serie di prescrizioni) e non utilizzando il comma 643 che prevedeva anche l’esborso delle tasse arretrate, sono stati dissequestrati dai Tribunali di Sassari e Bergamo. Decisioni inattese per gli addetti ai lavori, non per l’avvocato Agnello, che difende il bookmaker e i centri affiliati: “Innumerevoli tribunali italiani hanno escluso il reato di raccolta abusiva di scommesse sul presupposto che l’indagato aveva presentato la comunicazione, non vi erano elementi soggettivi squalificanti e, pertanto, la raccolta di scommesse era lecita e regolare sino alle nuove gare, così come disciplinato dal legislatore. Oltre al Tribunale di Bergamo e Sassari, vi sono significativi provvedimenti giudiziari resi, sul punto, dal Tribunale di Vercelli, dalla Procura di Taranto, dal Tribunale di Catania, di Avellino, di Grosseto, di Sassari, di Napoli e tanti altri che hanno consentito, nel corso dell’ultimo anno, l’immediata ripresa dell’attività per l’intervenuta regolarizzazione dei centri Stanleybet.‎ Così l’autorità giudiziaria ha immediatamente ripristinato la legalità”. E’ stata la legge stessa, pare di capire, a consentire la pubblicazione di ordinanze di questo tenore: “A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 – spiega il legale – i titolari dei centri Stanleybet hanno trasmesso alla Questura comunicazione di regolarizzazione ai sensi del comma 644 della legge di stabilità 2015. Mentre il comma 643 ha offerto la possibilità, per i soggetti che offrono le scommesse, di collegarsi al totalizzatore e regolarizzare la propria posizione in merito all’Imposta Unica arretrata, il comma 644 ha previsto una seconda modalità di regolarizzazione nei confronti di coloro che offrono scommesse pur non essendo titolari di concessione né collegati al totalizzatore nazionale”.  La posizione di Stanleybet è sempre stata esplicita, ribadisce la Agnello: “La regolarizzazione di cui al comma 643 è stata illegittimamente preclusa alla Stanleybet, con ulteriore grave discriminazione nei confronti dell’operatore già escluso dalle gare del 1999, dalle gare Bersani e dalle successive gare Monti. I titolari dei centri, quindi, sono stati costretti ad aderire alla regolarizzazione prevista dal comma 644 ottemperando alle indicazioni della novella legislativa e ai controlli di ordine pubblico ivi contemplati”. La norma aveva stabilito – anche per chi non aderisse alla sanatoria – misure dettate da esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonchè di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli una serie di obblighi e divieti. “I titolari dei centri Stanleybet hanno ottemperato a tutte le prescrizioni legislative e, pertanto, effettuano una raccolta e una trasmissione di dati inerenti prenotazione di giocate prevista e disciplinata dalla legge.  L’applicazione della sanzione penale trova giustificazione solo ed esclusivamente nel caso di sussistenza di requisiti soggettivi squalificanti o comprovati motivi di ordine pubblico”, conclude il legale.

NT/Agipro www.agipronews.it | agipro@agipro.it


Gennaro (Cons. Comune Napoli) a Agimeg: "Blindando i centri storici, vogliamo proteggere la fascia più ampia della popolazione"

"Abbiamo ripreso molti punti del regolamento sul gioco adottato a Genova. Abbiamo però beneficiato delle pronunce dei tribunali amministrativi e della Corte Costituzionale in materia. Ma abbiamo anche aggiunto altre misure come gli orari di esercizio, e il divieto di istallare slot nei centri storici, non solo in quello di Napoli, ma anche in quelli delle altre municipalità che compongono il Comune". Così Gennaro Esposito, consigliere comunale di Napoli e primo firmatario del regolamento – approvato nei giorni scorsi – per limitare la diffusione del gioco illustra i contenuti del testo. "Siamo la prima grande città che adotta un provvedimento del genere" commenta a Agimeg. Questi tipi di normativa, tuttavia, possono finire con il relegare il gioco nei quartieri periferici, dove ci sono un minor numero di luoghi sensibili: "anche nelle periferie si applicano le stesse limitazioni sull'istallazione delle nuove sale da gioco" replica Gennaro, puntualizzando poi che "il regolamento non relega il gioco nelle periferie sic et simpliciter, anche perché i centri storici delle periferie vengono tutelati nello stesso modo". Inoltre, "Blindando i centri, abbiamo cercato di arginare con maggiore efficacia il problema, visto che sono le zone con la maggiore densità di popolazione. Certo, potrebbe avvenire che le periferie si affollino di sale da gioco, ma si tratta di quartieri meno densamente abitati. In questo modo, giocherà chi vuole veramente andare a giocare, non la signora che va a fare la spesa". Gennaro respinge inoltre l'idea che un simile provvedimento possa relegare il gioco nelle aree più disagiate: "Non è detto" ribatte. "In ogni caso bisogna considerare che il provvedimento amministrativo è vivo, e non morto. Vedremo qual è l'impatto sul tessuto sociale, e eventualmente interverremo".

gr/AGIMEG

Pucci (Astro): «La guerra al gioco legale fa aumentare la ludopatia»

ROMA – Le ordinanze locali che impongono distanze e orari limitati per il gioco legale non risolvono i problemi dei cittadini, ma rischiano di avere un effetto boomerang. E’ quanto ribadito da Massimiliano Pucci, presidente di Astro e vicepresidente di Confindustria-Sgi, intervistato dal quotidiano “L’Arena” di Verona. «Siamo abituati ad essere attaccati – spiega Pucci – non è un problema solo veronese. Eppure le regioni che hanno deciso di dichiarare guerra al gioco legale, stanno vedendo un incremento di malati di ludopatia». «La Lombardia, secondo i dati del Serd, ha visto un aumento del 42,1%, la Liguria, dati del Comune di Genova, del 197%, la Provincia di Bolzano, dove non esiste più gioco legale, del 120%». Il rischio è che, se viene meno la possibilità di giocare in modo legale e controllato, si finisca nella rete della criminalità. «I videopoker nel 2000 erano 800mila», prosegue Pucci, «oggi invece abbiamo 340mila new slot, con un indotto di oltre 4 miliardi che prima non c’era. Lo Stato deve decidere se dichiarare il gioco illegale, col rischio che tutto vada in mano alla criminalità, perché la domanda non cala, oppure regolamentare e investire con scelte programmatiche, magari destinando gli introiti del gioco al Sociale, come fanno in altri Paesi europei. Si tratta di scelte, ma chiediamo coerenza. Oggi siamo noi gestori che ci stiamo indebitando, perché ci vengono chiesti sempre nuovi investimenti e tasse più alte. E siamo noi stessi che da anni chiediamo una riduzione del numero delle sale slot».

FP/Agipro www.agipronews.it | agipro@agipro.it


Sanatoria scommesse, Sogno di Tolosa presenta domanda di partecipazione

ROMA – E’ in arrivo una nuova domanda di partecipazione alla sanatoria per i centri scommessi privi di concessione prevista dalla legge di stabilità. La societa? Sogno di Tolosa Ltd, con il brand Betn1, ha comunicato in una nota che presenterà "per tutti i propri Sportelli Virtuali la domanda di partecipazione alla regolamentazione", sottolineando che "l’operativita? contabile, fiscale e amministrativa dei propri affiliati e? sempre stata conforme alle normative italiane". Sogno di Tolosa ha più volte ribadito la particolarità della sua situazione fiscale: pur essendo priva di concessione, la società dal 2011 paga l’imposta unica per i suoi 63 centri. "Rammentiamo che la societa? ed i suoi affiliati hanno sempre adempiuto al versamento dell’imposta unica sulle scommesse, nonostante questa non fosse dovuta". Inoltre, "quanto oggi richiesto dallo Stato italiano, Sogno di Tolosa Ltd lo aveva gia? previsto nel 2012 con l’invio ad AAMS, senza pero? ricevere alcuna risposta, della richiesta di collegamento a Sogei". Betn1, dunque, non si considera un evasore fiscale "e lo dimostrera? con la presentazione di tutti gli f24 effettuati da ogni singolo Sportello Virtuale".

RED/Agipro www.agipronews.it | agipro@agipro.it

RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS – Legge di stabilità, via libera del Senato: nessuna modifica alle norme sui giochi

RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS – Legge di stabilità, via libera del Senato: nessuna modifica alle norme sui giochi

22/12/2015 | 17:23

Legge di stabilità, via libera del Senato: nessuna modifica alle norme sui giochi

ROMA –  Via libera del Senato alla fiducia sulla legge di Stabilità. I voti favorevoli sono stati 162, i no 125. L’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato la fiducia sul testo della manovra, identico a quello licenziato la scorsa settimana dalla Camera, che conteneva alcune modifiche relative alle norme sui giochi.

LE NORME SUI GIOCHI

AUMENTO PREU SU SLOT E VLT – La legge di stabilità 2016 prevede un aumento del prelievo sulle VLT al 5,5% e sulle slot al 17,5%, con la percentuale destinata alle vincite (pay-out) fissata in misura non inferiore al 70%.

TASSA DA 500 MILIONI ABROGATA –  La tassa da 500 milioni prevista dalla manovra dello scorso anno è stata abrogata; per il 2015, la quota in capo a ciascun concessionario si dividerà in maniera proporzionale al compenso effettivamente trattenuto dai singoli operatori della filiera (concessionari, gestori ed esercenti), come stabilito sulla base dei relativi accordi contrattuali.

APPARECCHI SCOLLEGATI E TOTEM – Inasprite le sanzioni per chi gestisce slot non collegate al totalizzatore di Sogei e “totem” telematici. Nel primo caso, i titolari degli esercizi in cui sono installati gli apparecchi non regolari – e i proprietari di questi ultimi – saranno multati con una sanzione di 20mila euro. Analoga stangata per chi possiede e per chi ospita nel proprio locale i “totem” telematici, apparecchiature che consentono il collegamento con siti web non autorizzati e premiano i giocatori con il meccanismo dei giochi promozionali (senza premi in denaro), aggirando così le norme in vigore per le slot autorizzate: la sanzione sale fino a 100mila euro per il titolare della piattaforma web.

SANATORIA CTD – Le agenzie di scommesse collegate ai bookmaker esteri che non hanno aderito alla sanatoria prevista dalla manovra 2014 hanno un’altra possibilità per regolarizzare la propria posizione, versando una tantum di 10mila euro e l’imposta unica pregressa. Con questa norma, si prevede di agire sugli operatori senza licenza che abbiano una “stabile organizzazione” nel nostro Paese, tramite gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate: i centri pagheranno – oltre all’imposta unica anche per l’attività pregressa accertata e le relative sanzioni – anche un extraprelievo. E’ previsto un intervento degli “intermediari finanziari” – dunque banche e istituti di credito – sui versamenti dei centri verso gli operatori esteri: dove è verificata la “stabile organizzazione” verrà applicata una “ritenuta d’acconto pari al 25 per cento” sugli importi “generalmente pagati con carte di credito e bonifici internazionali” dai gestori dei punti alle società estere. Le attività svolte dai gestori potranno "essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di finanza".

GARA SCOMMESSE – Con una gara da svolgere dal 1° maggio, saranno assegnate le concessioni – della durata di nove anni – di 10 mila agenzie di scommesse (con base d’asta non inferiore a 32 mila euro) e di 5 mila corner (con base d’asta di 18mila euro), di cui solo mille potranno essere installati “in bar ed esercizi similari” che hanno come attività principale “la somministrazione di alimenti e bevande”. Per evitare interruzioni della raccolta, è prevista la proroga degli attuali concessionari di scommesse e Bingo fino alla firma delle nuove convenzioni siglate dopo il termine delle procedure di gara.  

(Nota: la proroga è prevista ove l’attuale concessionario faccia domanda di partecipazione al nuovo bando)

GARA BINGO E GIOCO ONLINE – Nel 2016 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli effettuerà una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per il bingo con una soglia minima da 350 mila euro, per un totale una tantum di 73,5 milioni. La legge di stabilità prevede anche che "la gara per il gioco online sia bandita per l’attribuzione di 120 concessioni" con base d’asta pari a 200 mila euro. Il Governo prevede di incassare 24 milioni una tantum.

ACCORDO CON ENTI LOCALI – Per risolvere il conflitto normativo tra Stato ed enti locali, la legge di stabilità prevede che, entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata, siano “definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori di età”. Gli accordi nella Conferenza unificata “sono recepiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti”.

PUBBLICITA’ – Stretta sulla pubblicità dei giochi, che sarà effettuata “tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione della Commissione Europea del 14 luglio 2014”, i cui criteri per l’attuazione dovranno essere individuati entro 4 mesi con decreto del MEF da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. E’ vietata la pubblicità “nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste” dalle 7 alle 22, ad esclusione dei “media specializzati individuati con decreto del MEF, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico” e “le lotterie nazionali ad estrazione differita”, oltre alle “forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell’assistenza”. Le violazioni – da 100mila a 500mila euro – saranno “irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” nei confronti del “soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa”.

SANZIONI DEL DL ABRUZZO – Le sanzioni previste dal decreto Abruzzo saranno applicate "esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale". Tali norme "si applicano anche alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al momento dell’entrata in vigore della presente legge, in quanto non impugnate o ancora suscettibili di impugnativa".

CAMPAGNE SU GIOCO PATOLOGICO – Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche attraverso l’utilizzo dei propri siti web, predisporrà "campagne di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo, al fine di aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati, nonché sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d’azzardo".

RIDUZIONE E SOSTITUZIONE APPARECCHI – La legge di stabilità prevede una progressiva riduzione del 30% delle slot nei prossimi anni. Il processo tecnologico di trasformazione dalle attuali slot alle cosiddette AWP 3 "da remoto si potrebbe realizzare nell’arco di due anni, a partire dal gennaio 2017, per concludersi nel 2019. "Al fine di semplificare il processo di certificazione dei sistemi del gioco", le modalità di certificazione di slot e VLT saranno uniformate.

TASSAZIONE SUL MARGINE – Dal 1° gennaio 2016, sulle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, si applicherà la tassazione sul margine (la differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte): in particolare, l’imposta unica sarà fissata al 18% nei punti fisici e al 22% per l’online. Si allinea al 20% la tassazione sul margine per poker a torneo, skill games e bingo online, che finora erano tassati al 3% della raccolta. A partire dal 2017, anche per il bingo a distanza la tassazione sul margine sarà allineata al 20%.

FONDI A DISABILI E DIPENDENZE – Le maggiori entrate derivanti dalle norme sui giochi serviranno a finanziare un fondo da 70 milioni di euro per l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali”. Inoltre, per “garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP), sarà un fondo da “50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016” che si aggiunge ai 50 milioni di euro già assegnati dalla manovra dello scorso anno.

CESSIONE RETE – Abrogata infine la norma che prevede la cessione gratuita della rete di gestione e raccolta del gioco all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al termine del periodo di concessione. Tale norma – che era stata introdotta per evitare una “carenza” di servizio di raccolta e di “presidio” di ordine pubblico e sicurezza – avrebbe potuto costituire un ostacolo alla partecipazione alle prossime gare per le scommesse, bingo e gioco a distanza. MSC/Agipro   

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RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS – “Non giochiamo coi giochi”: Obiettivo 2016 incontra l’industria del gaming al Forum in programma domani a Roma

RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS – “Non giochiamo coi giochi”: Obiettivo 2016 incontra l’industria del gaming al Forum in programma domani a Roma

10/03/2015 | 13:24

"Non giochiamo coi giochi": Obiettivo 2016 incontra l'industria del gaming al Forum in programma domani a Roma

ROMA – Dopo gli appelli al Premier Matteo Renzi per richiamare l’attenzione sulla situazione degli operatori autorizzati, Maurizio Ughi, amministratore unico di Obiettivo 2016, chiama a raccolta gli operatori italiani ed esteri, per il forum "Futuro della rete dei giochi". L’appuntamento è fissato per domani, 11 marzo, alle ore 11 al Salone Margherita di Roma. Il futuro del settore in Italia, anche alla luce delle novità introdotte con la legge di stabilità 2015 e previste dai decreti attuativi della delega fiscale, sarà al centro del dibattito che vedrà la partecipazione di numerosi rappresentati di aziende del mondo del gioco. Obiettivo 2016 con il movimento "Tuttinsieme" chiede la creazione di una rete unica con regole certe, che garantisca il giocatore. RED/Agipro     

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SCOMMESSE SENZA CONCESSIONE, UGHI (OBIETTIVO 2016): “LEGGE E TAR DALLA NOSTRA PARTE, ORA PASSARE AI FATTI”

SCOMMESSE SENZA CONCESSIONE, UGHI (OBIETTIVO 2016): “LEGGE E TAR DALLA NOSTRA PARTE, ORA PASSARE AI FATTI”

Scommesse senza concessione, Ughi (Obiettivo 2016): "Legge e Tar dalla nostra parte, ora passare ai fatti"

ROMA – Passare dalla fase di diritto alla fase di fatto. E’ quanto auspica Maurizio Ughi, amministratore unico di Obiettivo 2016, dopo la sentenza del Tar Lazio in risposta al ricorso della società che chiedeva l’autorizzazione alla raccolta delle scommesse senza il rilascio della concessione. Una richiesta provocatoria avanzata per evidenziare la disparità di trattamento tra i bookmaker italiani e bookmaker esteri privi di concessione statale, a cui il tribunale amministrativo ha risposto sottolineando come il Bando Monti del 2012 abbia superato questa problematica. "Il Tar ha detto quello che auspicavamo – ha spiegato Ughi ad Agipronews – Ma ora è il momento di passare dalla fase di diritto alla fase di fatto. I giudici sono stati chiari, hanno ribadito che il Bando Monti ha messo fine alla discriminazione e che spetta ai Monopoli di Stato controllare che tutti seguano le norme". Una vicenda sulla carta risolta, ma nella realtà ancora spinosa. Per richiamare l’attenzione sulla situazione incerta dei bookmaker autorizzati, Obiettivo 2016 ha chiamato a raccolta gli operatori italiani ed esteri per partecipare al forum "Futuro della rete dei giochi", in programma mercoledì 11 marzo. "Ci auguriamo che il nostro intervento serva ulteriormente a denunciare che malgrado la legge e la sentenza del Tar, di fatto sul territorio permane una doppia rete che non è all’interno delle regole", continua Ughi. La sanatoria dei punti non autorizzati prevista dalla legge di stabilità è stata un passo in avanti, anche la strada è ancora lunga: "Il condono offre un’opportunità di sanarsi ed è utile perché è complementare a quanto detto dal Tar.  Vogliamo però regole certe e risposte chiare. Ben venga la concorrenza nel mercato delle scommesse, purché sia alla pari per tutti". LL/Agipro

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Scommesse, Tar Lazio: "Con Bando Monti superata disparità di trattamento tra operatori italiani ed esteri"

ROMA – Non esiste una questione di disparità di trattamento tra i bookmaker italiani e quelli esteri privi di concessione. Così Tar Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso di Obiettivo 2016: la società si era rivolta ai giudici contro la "risposta di cortesia" dei Monopoli di Stato, che alla richiesta di ottenere l’autorizzazione per la raccolta di scommesse avevano ribadito la necessità di una concessione. Secondo Obiettivo 2016 ciò crea una disparità di trattamento tra bookmaker italiani e gli operatori esteri senza autorizzazione statale contraria ai principi costituzionali. Non è così secondo il Collegio della seconda sezione, per il quale il Bando Monti del 2012 ha superato la questione: "La discriminazione a rovescio degli operatori nazionali denunciata dalla società ricorrente, non sussiste rispetto a tutti gli operatori stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea – si legge nella sentenza – ma soltanto a quelli che in passato non abbiano potuto ottenere in Italia le concessioni e le autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale a causa dell’illegittimo rifiuto dello Stato italiano di rilasciare tali titoli". E’ dunque decisivo capire se anche dopo la nuova gara persistano i presupposti per disapplicare il meccanismo delle concessioni. A questo proposito il Tar ricorda che la Corte di Giustizia Europea si è recentemente pronunciata a favore del Bando Monti, sottolineando che "le restrizioni alle attività dei giochi d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori nonché la prevenzione delle frodi". La gara del 2012 "è stata prevista dal legislatore al dichiarato fine di rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri Paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco" ed è legittima anche secondo i giudici comunitari. Per questo, conclude il Tar, è superata anche l’obiezione secondo la quale l’Amministrazione "eserciterebbe i suoi poteri di vigilanza solo in una direzione, vale a dire nei confronti delle imprese italiane che intendono svolgere attività di raccolta di giochi e scommesse, e non nei confronti degli operatori transfrontalieri". LL/Agipro

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RASSEGNA STAMPA – AGIMEG – Scommesse, Sanatoria Ctd: in corso in tutta Italia controlli amministrativi e segnalazioni alle autorità da parte dell’Adm sui punti non regolarizzati

RASSEGNA STAMPA – AGIMEG – Scommesse, Sanatoria Ctd: in corso in tutta Italia controlli amministrativi e segnalazioni alle autorità da parte dell’Adm sui punti non regolarizzati

Scommesse, Sanatoria Ctd: in corso in tutta Italia controlli amministrativi e segnalazioni alle autorità da parte dell'Adm sui punti non regolarizzati

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – secondo quanto appreso da Agimeg – ha intrapreso sul territorio nazionale una serie di controlli, nei confronti dei CTD, che fanno seguito alla sanatoria prevista della legge di stabilità.  L'operazione coinvolgerebbe i punti che non hanno aderito alla regolarizzazione e gli uffici dell’agenzia starebbero eseguendo controlli a tappeto di carattere amministrativo, previsti dalla stessa legge, irrogando le relative sanzioni e segnalando i vari centri agli organi di polizia per la successiva attività di repressione. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, interpellata da Agimeg al riguardo, ha risposto che:  "i controlli fanno parte della normale attività d’istituto". cz/Agimeg

 

 

 

RASSEGNA STAMPA – Condono CTD, Ginestra (Agisco): “Premiata concorrenza sleale, per operatori regolari serve indennizzo”

RASSEGNA STAMPA – Condono CTD, Ginestra (Agisco): “Premiata concorrenza sleale, per operatori regolari serve indennizzo”

03/02/2015 | 15:03

Condono CTD, Ginestra (Agisco): "Premiata concorrenza sleale, per operatori regolari serve indennizzo"

ROMA – "Non siamo felici di sapere che chi ci ha fatto concorrenza sleale per anni, sottraendoci gioco senza averne diritto, sia stato ’premiato’ con la possibilità di sanare la propria posizione. Sarebbe corretto un indennizzo da parte dello Stato agli operatori regolari che per 15 anni hanno lavorato senza tutela delle loro imprese". E’ quanto dichiara Francesco Ginestra, presidente di Agisco, dopo la scadenza dei termini per il condono delle agenzie senza concessione. "Ci aspettiamo che i Monopoli e le forze dell’ordine pianifichino da oggi controlli regolari e costanti sul territorio per verificare, punto per punto, le autorizzazioni a vendere scommesse di tutta la rete priva di concessione e licenza di pubblica sicurezza, come da anni fa con la nostra, procedendo ad applicare rigorosamente le leggi in materia di ordine pubblico, materia fiscale, prevenzione del gioco patologico e quelle del lavoro". L’associazione continuerà a lavorare per una soluzione definitiva: "Abbiamo richiesto, e confidiamo di ottenere presto, un incontro con le istituzioni finalizzato ad evidenziare le storture che hanno prodotto la regolamentazione adottata in questi anni e a proporre un differente scenario per la gara del 2016, con l’obiettivo di avere una sola rete di raccolta, nella quale tutti lavorino – finalmente – ad armi pari". LL/Agipro 

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Altre dichiarazioni sul condono

Condono CTD, Passamonti (Confindustria Giochi): «La legge ha funzionato, ora Governo riapra termini per l'adesione»

ROMA – L’adesione di circa 2.400 punti scommesse non autorizzati al condono previsto dalla legge di stabilità «mi sembra un risultato molto importante, raggiunto anche grazie alla chiarezza fatta dalla sentenza della Corte di giustizia europea. Per la prima volta, l’impianto normativo è stato costruito in modo tale da poter ottenere una risposta positiva in modo chiaro e sanza più rinvii. In questa parte, la legge di stabilità ha funzionato e bene». E’ il commento di Massimo Passamonti, presidente di Confindustria Sistema Gioco Italia, dopo la scadenza dei termini per regolarizzazione dei centri di trasmissione dati prevista dalla legge di stabilità 2015. «In questo senso, credo sia opportuno e utile che il Governo e il Parlamento valutino anche la possibilità di una riapertura dei termini per l’adesione e una proroga del primo termine di pagamento del prelievo forzoso a carico dei concessionari per la tassa di 500 milioni. Sono convinto che una scelta di questo genere da una parte favorirebbe l’adesione di tanti altri soggetti del mercato non autorizzato e, dall’altra, permetterebbe la ricomprensione dell’intervento ispirato solo al prelievo all’interno di una più ampia logica di riforma del sistema di tassazione dei giochi previsto nella delega fiscale», ha concluso Passamonti. MSC/Agipro 

Condono CTD, Schiavolin (ad Cogetech): «Risultato sopra le attese, ora un tavolo di confronto con operatori e istituzioni»

ROMA – “Il risultato della sanatoria delle agenzie non autorizzate prevista dalla Legge di Stabilità ad oggi supera le aspettative. Non si tratta di un totale successo, ma non si può parlare nemmeno di un flop. Questo, grazie alla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha dato una spinta decisiva all’adesione di importanti player internazionali. È un primo passo verso la creazione di una rete unica di raccolta scommesse,  dove le regole siano uguali per tutti, a tutela dei giocatori, dei diritti dei concessionari e degli obiettivi di finanza pubblica”. È il commento di Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Cogetech, uno dei principali Player del mercato dei giochi in Italia e Vice Presidente di ACADI – alla scadenza dei termini di adesione alla sanatoria per i centri scommesse non autorizzati, prevista dalla Legge di Stabilità. “La sanatoria non basterà – tuttavia – a risolvere il problema del gioco illegale, che resta ancora una piaga da combattere. Le diverse leggi che stanno approvando le regioni per contrastare il proliferare del gioco sul territorio stanno iniquamente limitando solo quello lecito, lasciando spazio all’emersione dell’illegale. Questa è dunque l’occasione giusta per aprire un tavolo di confronto allargato anche agli operatori esteri, per lavorare insieme al testo della Delega Fiscale – che nasce proprio con questo fine – e garantire un riordino serio ed efficace dell’intero comparto.”  RED/Agipro 

Condono CTD, Sandi (AD Snai spa):"Operazione tardiva, ora ricompensare rete dei concessionari"

ROMA – "Un’operazione tardiva, di cui ovviamente non ha colpa chi l’ha messa in pratica, che dimostra però come per anni migliaia di punti hanno operato attorno ai concessionari dello Stato".  E’ il commento di Giorgio Sandi, amministratore delegato di Snai spa, il giorno dopo la scadenza dei termini per il condono delle agenzie estere senza concessione. "Ora le agenzie storiche dovranno fronteggiare anche la concorrenza di chi ha ottenuto una patente dallo Stato, e credo sia arrivato il momento di ricompensare i concessionari stabilendo – per il futuro – scadenze meno brevi per le licenze e minori oneri concessori". Girando per l’ICE di Londra, Sandi sottolinea la differenza tra "un’industria riconosciuta anche a livello internazionale come quella che si incontra qui e l’Italia, dove il settore del gioco è considerato  una mucca da mungere.   L’esempio della recente legge di stabilità parla chiaro: le aziende rischiano di chiudere e le banche chiudono i rubinetti alle società, mentre all’estero i nostri competitor riescono a sviluppare il proprio business, pur nell’ambito di un’offerta che è controllata. Purtroppo il nostro modello di concessione viene interpretato solo per frapporre ostacoli al gioco legale, utilizzando temi come quello della ludopatia. Il contrasto con quello che si vede qui a Londra è davvero enorme". NT/Agipro 

Condono ctd, Giudetti (Coo Uniq Group): "Sanatoria non ci riguarda, attendiamo sentenza del Consiglio di Stato su bando Monti"

LONDRA – "Betuniq non aveva nulla da sanare: nel 2012 abbiamo partecipato al bando Monti, da cui siamo stati esclusi per la mancanza di una garanzia bancaria, fornita alla società dalla Bank of Valletta. Ora attendiamo una decisione nel merito del Consiglio di Stato, che dovrebbe arrivare presto. Siamo gli unici in questa posizione: abbiamo presentato regolare domanda e siamo stati esclusi dalla gara". E’ quanto dichiara a Agipronews Margherita Giudetti, COO di Uniq Group (che gestisce il marchio Betuniq), nel corso dell’ICE di Londra, spiegando il "no" al condono voluto dal Governo Renzi. "La sanatoria ha tutto l’aspetto di un condono fiscale e non penale e per questo non ci siamo sentiti garantiti. Anche la circolare del Viminale – che garantisce la licenza di polizia per chi ha violato la legge 401 sulle scommesse – e i chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane sono arrivati troppo tardi per poter mettere in piedi un’operazione così complessa. Infine, c’è una contraddizione di fondo: se si sostiene a livello di Corte di Giustizia che le limitazioni alla presenza di operatori esteri in Italia sono dovute ad esigenze di tutela dell’ordine pubblico, perché si apre all’adesione di 7000 centri con l’unica finalità di incassare delle imposte?". Sul futuro della rete Betuniq Giudetti spiega: "La nostra strategia non cambia, in attesa della decisione del Consiglio di Stato, ci faremo valere in tribunale e siamo pronti a sottoporci a ogni controllo". NT/Agipro 

 

RASSEGNA STAMPA – CORTE GIUSTIZIA EUROPEA, LEGITTIMO BANDO MONTI

RASSEGNA STAMPA – CORTE GIUSTIZIA EUROPEA, LEGITTIMO BANDO MONTI

Sentenza: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161612&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=166604

22/01/2015 | 08:20 – Scommesse, tra pochi minuti la sentenza della Corte Ue sul bando per 2000 agenzie: per lo Stato una gara da 70 milioni

ROMA – Una gara da oltre 70 milioni di euro, rispetto ai 22 previsti dal Governo: è quanto ha portato nelle casse dello Stato il bando per 2000 punti scommesse, su cui tra pochi minuti la Corte di Giustizia Europea esprimerà il proprio giudizio. I punti di gioco del bando sono stati assegnati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a maggio del 2013, ma da subito erano partiti i ricorsi per bloccarlo: proprio da uno di questi – presentato da Stanleybet in Consiglio di Stato – è arrivato il rinvio in Corte di Giustizia. Rinvii simili sono poi arrivati da altri tribunali – da quelli amministrativi, fino alla Cassazione – relativi anche ai ricorsi di altri operatori. Il rinvio non ha bloccato il bando, ma la Corte Ue dovrà valutare se il termine per le concessioni fissato al giugno del 2016 sia rispettoso della sentenza della Corte di Giustizia Costa-Cifone del febbraio 2012 e se sia legittima una durata delle licenze inferiore a quella stabilita dal ministero dell’Economia nelle gare svolte in precedenza. Si tratta della sesta volta che il sistema delle scommesse italiano finisce sotto esame in Corte di Giustizia: oggi è prevista quindi l’ennesima tappa della lunga battaglia legale fra lo Stato italiano e gli operatori che operano in Italia senza la concessione del Ministero delle Finanze. Secondo un recente censimento, in Italia sono circa 7 mila i punti collegati con operatori esteri non autorizzati.

Con il ricorso al TAR e poi al Consiglio di Stato, la Stanley International  Betting  Limited  e  Stanley  Malta Limited  avevano chiesto l’annullamento del bando di  gara del 2012 per l’affidamento in concessione di 2.000 diritti per l’esercizio congiunto dei giochi pubblici, attraverso l’attivazione della rete fisica di negozi di  gioco, da cui erano state escluse. Stanley lamenta il contrasto della norma – e del conseguente bando di gara – con le sentenze della Corte Comunitaria “Placanica” e “Costa-Cifone” a causa di discriminazioni nei confronti dei nuovi entranti, rispetto alla durata delle nuove concessioni, (di soli 40 mesi, laddove le precedenti concessioni avevano avuto durata di 12 e 9 anni). Secondo l’operatore estero, Aams avrebbe dovuto revocare le precedenti concessioni ed indire una nuova gara basata sui principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. Nel quesito inviato a Lussemburgo prima della propria decisione, il Consiglio di Stato aveva chiesto se il diritto UE consenta che “vengano poste  in  gara concessioni  di  durata  inferiore  a quelle in passato  rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti” e se “l’esigenza di riordinare il sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata delle concessioni in passato attribuite”. NT/Agipro

22/01/2015 | 09:37 – Scommesse: conforme al diritto Ue la gara per concessioni di durata inferiore alle precedenti

ROMA – Il diritto dell’Unione è in contrasto all’organizzazione, in Italia, di una nuova procedura di gara volta all’attribuzione, in materia di giochi d’azzardo, di concessioni di durata inferiore alle precedenti. E’ questa la sentenza della Corte Ue sul bando per 2000 agenzie. "In Italia, l’organizzazione di giochi d’azzardo, compresa la raccolta di scommesse, è subordinata all’ottenimento di una concessione amministrativa e di un’autorizzazione di polizia – si legge nella nota ufficiale della Corte di Giustizia – Nel 1999, le società di capitali quotate in borsa sono state escluse dalle gare all’epoca indette per l’attribuzione di concessioni. La Corte di giustizia ha dichiarato l’esclusione di tali società incompatibile con il diritto dell’Unione". Per garantirne la conformità al diritto dell’Unione, l’Italia ha proceduto alla riforma del settore del gioco nel 2006   e, successivamente, nel 2012  in seguito a una nuova sentenza della Corte. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ha quindi bandito, nel 2012, una gara per l’attribuzione di 2 000 nuove concessioni. La società britannica Stanley International Betting e la sua controllata maltese Stanleybet Malta (le «società Stanley») operano in Italia da circa quindici anni mediante «Centri di trasmissione di dati» («CTD») ubicati presso locali aperti al pubblico. I CTD mettono a disposizione dei giocatori il collegamento telematico e trasmettono le singole giocate alle società Stanley. Detti centri non dispongono né di titoli concessori né di autorizzazioni di polizia. Tale sistema è stato oggetto di diverse decisioni della Corte di giustizia. Ritenendo di essere state escluse dalle precedenti gare del 1999 e del 2006, le società hanno chiesto l’annullamento della gara del 2012 e l’organizzazione di una nuova. Hanno criticato la durata delle nuove concessioni (40 mesi), sensibilmente inferiore a quella delle precedenti (fra nove e dodici anni), nonché il carattere esclusivo dell’attività di commercializzazione dei prodotti di gioco e il divieto di cessione delle concessioni. Tali condizioni restrittive metterebbero in dubbio l’utilità della loro partecipazione alla gara, tenuto conto delle penalità legate alle cause di revoca, di sospensione e di decadenza della concessione (incameramento della garanzia e cessione, a titolo non oneroso, dell’uso di beni materiali e immateriali). Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione ammetta una normativa nazionale che, in ragione di un riordino del sistema volto all’allineamento delle scadenze delle varie concessioni, preveda l’indizione di una gara per il rilascio di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato. Nell’odierna sentenza, la Corte afferma innanzitutto che tanto la revoca e la ridistribuzione delle precedenti concessioni, quanto la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni potrebbero essere soluzioni appropriate per rimediare all’esclusione illegittima di alcuni operatori. Nella materia non armonizzata dei giochi d’azzardo, le autorità nazionali possono, in virtù del loro margine di discrezionalità, scegliere l’una o l’altra delle suddette soluzioni. La Corte sottolinea che i concessionari esistenti godono di un indebito vantaggio concorrenziale in quanto hanno potuto iniziare la propria attività alcuni anni prima degli operatori illegittimamente esclusi; tuttavia, i concessionari esistenti non ricevono vantaggi concorrenziali «ulteriori», in quanto le disposizioni controverse si applicano anche nei loro confronti. Inoltre, le società Stanley non possono essere propriamente qualificate come «nuovi entranti sul mercato», in quanto, pur senza possedere titoli concessori e autorizzazioni di polizia, operano in Italia da circa quindici anni. Peraltro, sebbene le nuove concessioni abbiano durata inferiore, esse sono anche meno onerose e meno impegnative economicamente. La Corte ne trae la conclusione che la normativa italiana rispetta i principi di parità di trattamento e di effettività. La Corte ricorda che le restrizioni alle attività dei giochi d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale (la tutela dei consumatori od anche la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco), nonché dall’obiettivo della lotta contro la criminalità. I giochi d’azzardo rientrano peraltro fra i settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, il singolo Stato membro può, alla luce della propria scala di valori, identificare gli obiettivi perseguiti e valutare le esigenze che la tutela di siffatti interessi comporta. La Corte dichiara pertanto che, in tale peculiare contesto, il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle loro scadenze può contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità collegata a detti giochi e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. Nell’ipotesi in cui, in futuro, le autorità nazionali intendessero ridurre il numero delle concessioni rilasciate oppure esercitare un controllo più rigoroso sulle attività nel settore dei giochi d’azzardo, misure di questo tipo sarebbero agevolate laddove tutte le concessioni fossero rilasciate per la stessa durata e la loro scadenza avvenisse nello stesso momento. Di conseguenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione non osta a che l’Italia indica, ai fini di un allineamento temporale delle scadenze delle varie concessioni, una nuova gara volta all’attribuzione di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato.  RED/Agipro  

++Flash NEWS. Scommesse: CGE, legittimo il Bando Monti su 2000 licenze ++

"Il diritto dell’Unione non osta all’organizzazione, in Italia, di una nuova procedura di gara volta all’attribuzione, in materia di giochi d’azzardo, di concessioni per una durata inferiore alle precedenti". La CGE  – segnala Agimeg – si è appena pronunciata sul bando Monti delle 2000 agenzie di scommesse. rg/AGIMEG

22/01/2015 | 09:37 – Scommesse: conforme al diritto Ue la gara per concessioni di durata inferiore alle precedenti/rpt

ROMA – Il diritto dell’Unione non è in contrasto all’organizzazione, in Italia, di una nuova procedura di gara volta all’attribuzione, in materia di giochi d’azzardo, di concessioni di durata inferiore alle precedenti. E’ questa la sentenza della Corte Ue sul bando per 2000 agenzie. "In Italia, l’organizzazione di giochi d’azzardo, compresa la raccolta di scommesse, è subordinata all’ottenimento di una concessione amministrativa e di un’autorizzazione di polizia – si legge nella nota ufficiale della Corte di Giustizia – Nel 1999, le società di capitali quotate in borsa sono state escluse dalle gare all’epoca indette per l’attribuzione di concessioni. La Corte di giustizia ha dichiarato l’esclusione di tali società incompatibile con il diritto dell’Unione". Per garantirne la conformità al diritto dell’Unione, l’Italia ha proceduto alla riforma del settore del gioco nel 2006   e, successivamente, nel 2012  in seguito a una nuova sentenza della Corte. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ha quindi bandito, nel 2012, una gara per l’attribuzione di 2 000 nuove concessioni. La società britannica Stanley International Betting e la sua controllata maltese Stanleybet Malta (le «società Stanley») operano in Italia da circa quindici anni mediante «Centri di trasmissione di dati» («CTD») ubicati presso locali aperti al pubblico. I CTD mettono a disposizione dei giocatori il collegamento telematico e trasmettono le singole giocate alle società Stanley. Detti centri non dispongono né di titoli concessori né di autorizzazioni di polizia. Tale sistema è stato oggetto di diverse decisioni della Corte di giustizia. Ritenendo di essere state escluse dalle precedenti gare del 1999 e del 2006, le società hanno chiesto l’annullamento della gara del 2012 e l’organizzazione di una nuova. Hanno criticato la durata delle nuove concessioni (40 mesi), sensibilmente inferiore a quella delle precedenti (fra nove e dodici anni), nonché il carattere esclusivo dell’attività di commercializzazione dei prodotti di gioco e il divieto di cessione delle concessioni. Tali condizioni restrittive metterebbero in dubbio l’utilità della loro partecipazione alla gara, tenuto conto delle penalità legate alle cause di revoca, di sospensione e di decadenza della concessione (incameramento della garanzia e cessione, a titolo non oneroso, dell’uso di beni materiali e immateriali). Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione ammetta una normativa nazionale che, in ragione di un riordino del sistema volto all’allineamento delle scadenze delle varie concessioni, preveda l’indizione di una gara per il rilascio di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato. Nell’odierna sentenza, la Corte afferma innanzitutto che tanto la revoca e la ridistribuzione delle precedenti concessioni, quanto la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni potrebbero essere soluzioni appropriate per rimediare all’esclusione illegittima di alcuni operatori. Nella materia non armonizzata dei giochi d’azzardo, le autorità nazionali possono, in virtù del loro margine di discrezionalità, scegliere l’una o l’altra delle suddette soluzioni. La Corte sottolinea che i concessionari esistenti godono di un indebito vantaggio concorrenziale in quanto hanno potuto iniziare la propria attività alcuni anni prima degli operatori illegittimamente esclusi; tuttavia, i concessionari esistenti non ricevono vantaggi concorrenziali «ulteriori», in quanto le disposizioni controverse si applicano anche nei loro confronti. Inoltre, le società Stanley non possono essere propriamente qualificate come «nuovi entranti sul mercato», in quanto, pur senza possedere titoli concessori e autorizzazioni di polizia, operano in Italia da circa quindici anni. Peraltro, sebbene le nuove concessioni abbiano durata inferiore, esse sono anche meno onerose e meno impegnative economicamente. La Corte ne trae la conclusione che la normativa italiana rispetta i principi di parità di trattamento e di effettività. La Corte ricorda che le restrizioni alle attività dei giochi d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale (la tutela dei consumatori od anche la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco), nonché dall’obiettivo della lotta contro la criminalità. I giochi d’azzardo rientrano peraltro fra i settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, il singolo Stato membro può, alla luce della propria scala di valori, identificare gli obiettivi perseguiti e valutare le esigenze che la tutela di siffatti interessi comporta. La Corte dichiara pertanto che, in tale peculiare contesto, il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle loro scadenze può contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità collegata a detti giochi e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. Nell’ipotesi in cui, in futuro, le autorità nazionali intendessero ridurre il numero delle concessioni rilasciate oppure esercitare un controllo più rigoroso sulle attività nel settore dei giochi d’azzardo, misure di questo tipo sarebbero agevolate laddove tutte le concessioni fossero rilasciate per la stessa durata e la loro scadenza avvenisse nello stesso momento. Di conseguenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione non osta a che l’Italia indica, ai fini di un allineamento temporale delle scadenze delle varie concessioni, una nuova gara volta all’attribuzione di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato.  RED/Agipro  

Scommesse: al centro della sentenza della CGE il bando Monti del 2013. Assegnò duemila concessioni, e fruttò allo Stato 73 milioni di euro

La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata oggi sul bando Monti, la gara per l'assegnazione di concessioni ippiche sportive e virtuali che si è tenuta nel 2013. La gara metteva in palio 2.000 concessioni, le offerte sono state molto superiori, per  2.820 titoli. Dalla base d'asta di 11mila euro – ricorda l'Agimeg – si è così arrivati a una soglia di aggiudicazione di circa 21mila euro, con alcune offerte che sono arrivate a 102mila euro. Sotto questo profilo il bando è stato un successo, il Governo stimava di incassare 20 milioni di euro, ne ha percepiti 72,7. La CGE è stata chiamata a esaminare la durata delle concessioni, contenuta in 40 mesi per allinearne la scadenza a quella dei titoli emessi in precedenza – questi ultimi avevano durata di 9 o 13 anni – di modo che la rete venga azzerata e rimessa interamente in palio con la gara prevista per il 2016. Secondo i bookmaker esteri che da anni operano in Italia senza concessione – e si battono contro il sistema normativo, sostenendo che contenga norme discriminatorie – il bando Monti non avrebbe sanato la situazione. In pratica, la durata minore delle concessioni avrebbe rappresentato una nuova discriminazione: chi doveva entrare ex novo nel sistema avrebbe dovuto sostenere una serie di investimenti che non avrebbe avuto tempo di recuperare. rg/AGIMEG

Scommesse: a ottobre l'udienza del ricorso Stanley in CGE contro il bando per le 2000 agenzie

La sentenza pronunciata oggi dalla CGE, segue la trattazione orale del ricorso di Stanleybet contro il bando di gara per le 2000 agenzie di scommesse che si è tenuta lo scorso 22 ottobre. Il ricorso, dopo il rinvio del Consiglio di Stato, di altri Tar e della Cassazione, è giunto alla Corte di Giustizia Europea, dopo la richiesta di verifica del termine delle concessioni previsto per giugno del 2016 e della legittimità della durata. “Stanley” – si leggeva nella nota di introduzione della causa, in CGE – “lamenta il contrasto del d.lgs. 16/2012 con le citate sentenze a causa di discriminazioni nei confronti dei nuovi entranti, rispetto alla durata delle nuove concessioni". "Il Consiglio di Stato chiede alla Corte se il TFUE ed i principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea ammettano che: vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti; l’esigenza di riordinare il sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata delle concessioni in passato attribuite”. All’udienza – ricorda l'Agimeg – erano presenti gli avvocati di Stanleybet e l’avvocato di Stato, oltre ad Italo Volpe, direttore dell’Ufficio normativa dell’Adm. "Dietro l’allineamento delle licenze si nasconde la protezione dei concessionari storici”. aveva detto in udienza l’avv. Agnello (Stanleybet International). Secondo il legale i concessionari storici avrebbero ottenuto “il diritto ad operare con la gara del Coni del 1999, gara dichiarata contraria al diritto comunitario dalle sentenze Gambelli e Placanica, oltre ad ulteriori vantaggi con il bando Bersani del 2006. (…) Si è così creato uno squilibrio competitivo tra i nuovi concessionari rispetto a quelli già presenti sul mercato, che hanno avuto 13 o 9 anni per realizzare i loro ammortamenti”, aveva detto.  "Non rendere remunerativo l’investimento a causa della limitata durata delle concessioni, appare smentito dalla partecipazione alla gara da parte di numerosi gruppi di operatori anche stranieri", aveva invece replicato Sergio Fiorentino, dell'Avvocatura di Stato. Gli investimenti iniziali non sono proibitivi e comunque possono rientrare “nell’arco di un quadriennio – aveva proseguito. "Non è chiaro comunque quale possa essere il vantaggio dato ai procedenti concessionari. Stanleybet opera sul mercato italiano da tempo e dispone di esercizi affiliati dotati di mezzi telematici, schermi televisivi e per il virtual gaming. Chi dispone di una rete del genere potrebbe utilizzarla nell’attività di concessione, visto che ha già ammortizzato gli asset in questione”, aveva chiarito.


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