Agipronews: Bando scommesse, appello Stanleybet in Consiglio di Stato: rinvio al merito al 2 luglio

14/05/2013 Ore 09:33

Bando scommesse, appello Stanleybet in Consiglio di Stato: rinvio al merito al 2 luglio

ROMA – Si discuterá direttamente nel merito il prossimo 2 luglio l`appello presentato da Stanleybet in Consiglio di Stato per  bloccare il bando scommesse per 2000 nuove agenzie: è quanto deciso nell`udienza di oggi in IV Sezione. Il ricorso era stato già discusso al Tar Lazio, ma era stata ritenuta inammissibile la richiesta dell`operatore, vista “l`assenza di una domanda di partecipazione“, i giudici del Tar non avevano comunque ritenuto “discriminatori né illogici, arbitrari o irrazionali“ i requisiti del bando. Nel frattempo i Monopoli di Stato hanno pubblicato il primo elenco provvisorio con le aggiudicazioni dei nuovi punti: sono 2.779 le offerte valide, la soglia di aggiudicazione si ferma a 20 mila euro (la base d`asta era 11 mila). Grazie ai `rialzi` degli aspiranti bookmaker, invece dei 22 milioni previsti dalla relazione tecnica del Governo, dovrebbero arrivare nelle casse dello Stato fra i 60 e i 70 milioni di euro. PG/Agipro

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Comunicato stampa: ASSOSNAI: QUOTE SCOMMESSE ERRATE, LA DECISIONE DI AAMS NON E’ VINCOLANTE

ASSOSNAI: QUOTE SCOMMESSE ERRATE, LA DECISIONE DI AAMS NON E’ VINCOLANTE

La Decisione 6/2013 emanata a fine aprile dalla Commissione ADM (Agenzia Dogane Monopoli) per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del regolamento riferito alle scommesse sportive, non deve preoccupare i Concessionari scommesse. Le decisioni della commissione sono prive del valore dispositivo tipico delle pronunce giurisdizionali e pertanto non vincolanti. Le parti (il concessionario o lo scommettitore) sono sempre libere di rimettere la questione controversa dinnanzi al Tribunale ordinario.

Assosnai, a seguito di verifica con i consulenti legali dell’Associazione, intende evidenziare che non è corretto affermare che la Decisione in questione comporta un vincolo per il Concessionario a onorare le scommesse accettate, anche laddove gli scommettitori si siano palesemente avvantaggiati in male fede di vistosi errori nelle quote.

Va quindi evidenziato che – a norma del codice civile – il contratto tra il concessionario e lo scommettitore può essere annullato laddove la controparte possa accorgersi dell’errore ed approfittarne e che tale annullamento può essere disposto solo da un Tribunale a seguito di accertamenti per ogni specifico caso.

Per completezza di informazione si evidenzia che il Tribunale di Roma nel 2012 è intervenuto per ben due volte sulla questione, respingendo le pretese di scommettitori che avevano palesemente approfittato di errori marchiani dei sistemi informatici dei concessionari.

Agipronews: Ginestra (Assosnai) boccia il Betting exchange: “Una novità rischiosa per l`erario e per i giocatori“

Agipronews: Ginestra (Assosnai) boccia il Betting exchange: “Una novità rischiosa per l`erario e per i giocatori“

Ginestra (Assosnai) boccia il Betting exchange: “Una novità rischiosa per l`erario e per i giocatori“

ROMA – Anche senza la liquidità internazionale e il network tra piattaforme di operatori diversi, il betting exchange “resta una novità che non serve, si amplia l`offerta senza che ci sia una domanda. Si potevano seguire delle linee guida più razionali: in questo modo, invece, si punta su un prodotto che porterà meno soldi nelle casse dello Stato e che potrebbe aggravare il rischio di gioco problematico“. E` il commento di Francesco Ginestra, presidente di Assosnai, che boccia la nuova modalità di gioco. Ieri la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, il 24 maggio l`entrata in vigore e entro la fine dell`anno la partenza del sistema punta/banco. “Si rischia così – prosegue Ginestra – di creare un ulteriore problema per la rete di agenzie e corner, polverizzando l`offerta di gioco e rendendo più difficile controllare la trasparenza e la corretta gestione nei punti vendita. In pratica sia l`attuale rete che le nuove agenzie autorizzate dal bando di gara avranno di fronte l`ulteriore concorrenza dei grandi concessionari per il gioco a distanza che potranno dare a chiunque – anche ai singoli giocatori – la possibilità di fare il “banco“, e ciò a mio avviso, svuoterà ulteriormente di valore il prodotto scommessa nella rete fisica. Troppa acqua allaga, non irriga“. Secondo Ginestra, erano altre le priorità per il settore come ad esempio “la possibilità per i grandi operatori di effettuare tra di loro la riassicurazione del rischio, senza pagare ulteriori tasse“.

 

 

PG/Agipro

Comunicato stampa: ASSOSNAI CED/CTD, ADM contribuisca a fare chiarezza davanti all’autorità giudiziaria

ASSOSNAI: CED/CTD: ADM contribuisca a fare chiarezza davanti all'autorità giudiziaria

Assosnai, da sempre in prima linea nel contrasto ai fenomeni abusivi di raccolta delle scommesse, che negli ultimi anni hanno eroso gravemente il mercato del betting, rinnova l'invito all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affinché si attivi presso la magistratura penale per chiarire la portata delle recenti novità normative ed in primis i preminenti interessi pubblici sottesi alla normativa che disciplina il comparto.

Le conseguenze giuridiche della nuova gara e, quindi, dell'ulteriore apertura del mercato a tutti gli operatori realmente interessati ad operarvi, devono essere portate all'attenzione dell'autorità giudiziaria che quotidianamente si trova a decidere le sorti dei centri non autorizzati.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale soggetto portatore degli interessi pubblici lesi dall'attività di raccolta abusiva di scommesse, può e deve difendere l'applicazione della normativa nazionale. 

Assosnai continuerà nella difesa degli interessi dei propri associati in tutte le sedi ed accoglie con soddisfazione quanto comunicato dal proprio difensore di fiducia Avvocato Chiara Sambaldi, in merito a quanto deciso, con ordinanza del 30 aprile scorso, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo che, respingendo la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, ha disposto lo svolgimento di ulteriori indagini in merito a numerosi centri operanti nella città di Palermo in collegamento con l'operatore Goldbet Sportwetten GMBH.

Il pubblico ministero, richiamando numersi provvedimenti di giudici nazionali che hanno disapplicato la normativa italiana, aveva ritenuto che l'attività svolta dai centri segnalati non potesse considerarsi idonea ad integrare la fattispecie di illecita intermediazione prevista dall'art. 4 co. 4 bis L. 401/89.

A fondamento della decisione di archiviare il procedimento veniva posta la sentenza sul caso Costa-Cifone della Corte di Giustizia Ue e l'ordinanza sul caso Pulignani  pronunciata in pari data 16/02/12.

Il Gip, evidenziando come la Corte di Cassazione ha escluso una disapplicazione indiscriminata della norma penale per non conformità con i principi europei, ha rilevato come, nella specie, non risulta che la Goldbet Sportwetten GMBH sia stata arbitrariamente esclusa in Italia dalla gara per l'assegnazione delle concessioni ovverso sia stata posta in una situazione di svantaggio tale da far concludere che sia stato alla stessa impedito di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri concorrenti.

Non essendovi margine per la disapplicazione della norma penale, il Gip ha, quindi, reputato necessario proseguire le indagini nell'ambito delle quali, si osserva, non potrà non acquisire rilievo normativo l'ulteriore apertura del mercato attuata con la nuova gara.