NEWS – SCOMMESSE, LEGGE DI STABILITÀ E CONTROLLI: LA STANLEY REAGISCE

NEWS – SCOMMESSE, LEGGE DI STABILITÀ E CONTROLLI: LA STANLEY REAGISCE

NEWS – SCOMMESSE, LEGGE DI STABILITÀ E CONTROLLI: LA STANLEY REAGISCE

SCOMMESSE, LEGGE DI STABILITÀ E CONTROLLI: LA STANLEY REAGISCE

Chiamati in giudizio gli organi apicali AAMS

Liverpool, 5 marzo 2015 – Sul presupposto completamente errato che l’ultima sentenza della Corte di Giustizia (Causa C-463/13) abbia posto rimedio a tutte le discriminazioni operate negli ultimi 15 anni nei confronti degli operatori esteri, e di Stanleybet in particolare, e che le autorità avrebbero titolo per chiudere i CTD che non hanno aderito al condono, AAMS ha iniziato controlli nei confronti dei CTD, anche quelli collegati a Stanley, finalizzati all’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge di Stabilità 2015.

Stanley rende noto che tali controlli si sono svolti avendo ignorato una specifica diffida che era stata notificata agli organi apicali di AAMS il 9 dicembre 2014, quando il primo testo del disegno di Legge di Stabilità era stato reso noto.

Il giorno 25.02.2015, visto l’inizio dei controlli e dei procedimenti d’irrogazione delle relative sanzioni anche nei confronti di propri CTD, Stanley ha immediatamente reagito e notificato un nuovo atto stragiudiziale agli organi apicali di AAMS (specificamente ai signori: Dott. Peleggi, nella sua qualità di Direttore dell’ADM; Dott. ARONICA, nella sua qualità di Vicedirettore Generale Vicario dell’ADM; Dott. VOLPE, nella sua qualità di Direttore della Direzione Centrale Normativa e Affari Legali dell’Area Monopoli dell’ADM; Dott. FANELLI, nella sua qualità di Direttore ad interim della Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi dell’Area Monopoli dell’ADM; Dott. CARDUCCI, anche nelle sua qualità di Direttore Centrale per l’accertamento, e Dott. MACCARONI, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio scommesse) anticipando la loro chiamata in giudizio, senza ulteriori avvisi, per i danni conseguenti alla violazione dell’obbligo di disapplicazione dell’art. 1, commi 643 e 644, della Legge di Stabilità 2015, per le parti che, in relazione alla specifica e peculiare posizione Stanley, confliggono con il diritto dell’Unione.

Infatti, la Corte di Giustizia nella sentenza C-463/13 non ha mai detto che la gara del 2012 ha avuto carattere rimediale, e quindi le Autorità non hanno alcun titolo per chiudere i CTD degli operatori che erano stati discriminati prima dell’ultima gara, per i quali, come ad esempio i CTD collegati a Stanley, permane l’obbligo di disapplicazione di qualsiasi sanzione, anche penale.

La Corte di Giustizia

  1. si è limitata ad affermare che la durata breve della gara non è di per sé contraria al diritto dell’Unione, ma non ha risposto al secondo quesito del Consiglio di Stato, e cioè: se una durata eccezionalmente breve della concessione poteva anche avere carattere rimediale delle discriminazioni subite in passato dalla Stanley;
  2. non ha affatto detto che Stanley, o qualsiasi altro operatore, era costretto a partecipare alla gara;
  3. si è discostata totalmente dagli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano negli ultimi anni. Infatti l’obiettivo di riduzione del numero totale delle concessioni oppure l’esigenza di esercitare controlli di  ordine pubblico più rigorosi nel settore delle scommesse, enunciate nella sentenza, sono stati immediatamente disattesi dalla Legge di Stabilità 2015;
  4. non si pronuncia sulle diverse ed ulteriori questioni relative alla compatibilità dell’ultima gara con il diritto dell’Unione sollevate dapprima dalla Corte di Cassazione e, successivamente, da altri ben 26 giudici penali.

La citazione in giudizio è in preparazione da parte del dipartimento legale Stanley e riguarderà la chiamata in solido sia degli organi apicali di AAMS, sia dei funzionari che hanno eseguito l’accesso ai locali di CTD Stanley, qualora il motivo dell’accesso sia stato l’applicazione di parti della Legge di Stabilità 2015 che confliggono con il diritto dell’Unione e tale applicazione sia continuata malgrado Stanley abbia immediatamente rappresentato ai funzionari che accedevano ai locali le ragioni giuridiche che avrebbero imposto, anche da parte loro, la disapplicazione della normativa.

La Stanley, dopo 15 anni di discriminazioni con oltre 3000 procedimenti penali applicati ai suoi CTD e ai suoi dirigenti, nella stragrande maggioranza dei casi miseramente conclusi con archiviazioni ed assoluzioni disposte dall’Autorità Giudiziaria, non intende più tollerare, e non tollererà, alcun ulteriore pregiudizio – che è conseguenza dell’attività, fonte di gravi danni, di funzionari pubblici dello Stato Italiano. Tale attività, in casi specifici ora oggetto di estrema attenzione da parte della compagnia, ha evidenziato un’inusitata pervicacia, in dispregio delle sentenze della Corte di Giustizia e di innumerevoli pronunce delle Corti italiane, sia cautelari che di merito.

AssoAgisco

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