AGIPRONEWS: Scommesse ippiche, Corte d`Appello di Roma: lodo 2003 su rimborso per agenzie nullo, serve intervento del Tar

AGIPRONEWS: Scommesse ippiche, Corte d`Appello di Roma: lodo 2003 su rimborso per agenzie nullo, serve intervento del Tar

ROMA – Saranno i giudici amministrativi a dover decidere sulle richieste di rimborso avanzate da 171 agenzie ippiche, che chiedono ai Ministeri delle Finanze e dell`Agricoltura un risarcimento da un centinaio di milioni di euro.

E` quanto ha stabilito la Corte di Appello di Roma, che annullato il cosiddetto “Lodo di Majo“ e ha rinviato la questione all`esame del Tar.

Per le agenzie resta comunque in piedi la possibilità di impugnare la decisione in Cassazione.

La vicenda risale al 2003, quando alle agenzie – che si erano impegnate a versare delle somme minime per ottenere le concessioni – fu riconosciuto il `danno` derivante dalle mancate misure di salvaguardia per la rete: gli incassi previsti non si realizzarono, anche per la concorrenza non autorizzata che iniziava a proliferare, per questo le agenzie furono di fatto impossibilitate a pagare le somme che si erano impegnate a versare, i cosiddetti minimi garantiti appunto. Il Lodo riconobbe responsabili i Ministeri e autorizzò le agenzie a compensare i crediti vantati con i minimi garantiti.

Secondo la Corte d`Appello collegio arbitrale che ha stilato il lodo ha considerato alterato l`equilibrio del mercato, con i concessionari ippici che hanno avuto dei danni dalla presenza di operatori non autorizzati e dall`espansione dei punti gioco, modificando dunque “l`effettiva portata“ dell`esclusività delle concessioni, ma ha di fatto giudicato su una materia – il rapporto tra concessionari e Amministrazione – che la Corte di Cassazione ha ritenuto di competenza del giudice amministrativo.

Tar e Consiglio di Stato sono gli unici tribunali che possono decidere nelle controversie sulle concessioni, quando queste non riguardano aspetti “di natura prettamente economica“. In questo caso, visto che all`Amministrazione si contesta di non aver adeguatamente valutato “la presenza di reti clandestine incidenti sul ricavato medio delle scommesse“, si tratta di questioni che interessano le agenzie come i normali cittadini: la questione non è solo economica, ma riguarda “lo svolgimento dell`attività in regime di monopolio“ e “l`equilibrio contrattuale“, dunque ricade nella competenza esclusiva della giurisdizione amministrativa.

Si ripartirà dunque da zero, o quasi, visto che di recente anche la Corte Costituzionale ha rinviato al Tar una questione simile, riguardante i minimi garantiti delle agenzie ippiche: la Consulta ha stabilito che lo sconto del 5% delle somme dovute dalle agenzie non è legittimo e che si dovrà dunque riavviare una trattativa.

PG/Agipro

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