Totoguida Scommesse: PdC: l’intermediazione è reato, lo conferma la Cassazione

TS Totoguida Scommesse 08/05/2012 pg. 3  ed. N.36 – 8 maggio 2012  

PdC: l'intermediazione è reato, lo conferma la Cassazione    

In un bar aeroportuale era stato sequestrato un pc per l'accettazione del gioco L'attività consentita è la vendita di schede telematiche Giurisprudenza ormai consolidata in materia di intermediazione

E' finito sui banchi della Cassazione il caso di un punto di commercializzazione di Betpro.it operante all'interno dell'aeroporto di Catania che, senza la licenza ex art. 88 Tulps, svolgeva, secondo il Tribunale del Riesame di Catania, attività organizzata di accettazione e raccolta via internet di scommesse. In sostanza il punto vendita era stato sequestrato, poco più di un anno fa, per attività illecita di intermediazione per un concessionario dello Stato autorizzato alla raccolta a distanza e non a quella fisica, d'agenzia. Il collegio giudicante ha respinto il ricorso al sequestro con un'analisi molto dettagliata e che non fa altro che confermare quanto sempre sostenuto sull'attività dei punti di commercializzazione affiliati ai concessionari dell'online e sul divieto assoluto di intermediazione. Riportiamo alcuni passaggi della sentenza, particolarmente indicativi di una giurisprudenza in materia ormai consolidata: « Il Tribunale – dicono i giudici della Cassazione – ha ritenuto l'attività svolta dalla odierna ricorrente illegittima in quanto non solo priva delle necessarie autorizzazione ma sostanzialmente concretizzatasi in un'opera di intermediazione nell'attività di raccolta a distanza delle scommesse (attività quest'ultima subordinata ad un rapporto diretto tra il concessionario e il singolo scommettitore con esclusione quindi di qualsiasi condotta di intermediazione) ». Secondo la Suprema Corte, dunque i punti di commercializzazione dovrebbero solamente, per rimanere regolamentari, promuovere la vendita di schede telematiche, svolgendo un mero supporto tecnico per lo scommettitore e senza intervenire in alcun modo nell'attività di scommessa. « Alla stregua di tali indicazioni è pertanto necessario – si legge nella sentenza – che sia lo scommettitore ad utilizzare personalmente l'apparato telematico ai fini della trasmissione dei dati del gioco, senza potersi avvalere dell'ausilio di addetti operanti presso i punti remoti che poi provvedano alla trasmissione dei medesimi dati all'agenzia concessionaria ». Se quindi le transazioni vengono effettuate da una persona diversa dall'acquirente, dallo scommettitore, si rientra nell'area penale.