CIRCOLARI: 2011013 – 2013.07.18 – POLITICHE – Contratto Gestione SNAI S.P.A. – Aggiornamento 18_07_13, con n. 3 allegati

Nell'area riservata, sezione "Politiche e Comunicazioni", è stata pubblicata la circolare

2011013 – 2013.07.18 – POLITICHE – Contratto Gestione SNAI S.P.A. – Aggiornamento 18_07_13, con n. 3 allegati

il cui testo si riporta di seguito:

CONTRATTO GESTIONE SNAI SPA

CONSIGLIO NAZIONALE ASSOSNAI

TESTO RICEVUTO DA SNAI NON ANCORA APPROVATO

 

Gentile Associato,

il Consiglio Nazionale Assosnai, riunitosi martedì con la partecipazione di numerosi associati Gestori, ha analizzato l’ultima bozza di contratto ricevuta da SNAI S.p.A. evidenziando i numerosi progressi compiuti rispetto al testo iniziale, giungendo però alla conclusione che l’ultima versione della bozza di contratto contiene ancora alcuni aspetti di rilievo non accettabili per i Gestori.

Assosnai ha inviato quindi a SNAI S.p.A. nuove osservazioni al fine di procedere ad una ulteriore revisione del contratto.

Assosnai ha inoltre inviato alcuni quesiti (All. 1) all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM),  tenuta per legge a verificare l’aderenza del “contratto tipo” fra concessionari e gestori all’articolo 15 della nuova Convenzione (All. 2) , restando in attesa di conferma della  convocazione preannunciata dalla risposta di ADM (All. 3).

Ne consegue che il testo contrattuale proposto da SNAI S.p.A. non può ad oggi ancora ricevere l’approvazione dell’Associazione.

Nelle more della definizione del nuovo testo contrattuale, evidenzio che, con la raccomandata inviata da SNAI S.p.A. a tutte le società di gestione a fine aprile 2013, SNAI ha indicato l’automatico rinnovo dell’attuale contratto di gestione vigente fra SNAI S.p.A. e i propri Gestori “con gli adeguamenti obbligatoriamente richiesti dalla convenzione medesima” con effetto dalla stipula della convenzione da parte di SNAI.

Poiché proprio tali adeguamenti obbligatori sono oggetto dei quesiti da noi posti ad ADM,  rinnovo l’invito ad attendere ulteriori aggiornamenti prima di sottoscrivere eventuali atti integrativi, al momento non noti all’Associazione.

Seguiranno aggiornamenti.

Un cordiale saluto.

ASSOSNAI

Il Presidente

Dott. Francesco Ginestra

ITALIA OGGI: Assosnai: abbandonati dallo stato

Assosnai: abbandonati  dallo stato

Far pagare le tasse alle agenzie prive di concessione non basta. A sostenerlo è Francesco Ginestra, presidente di Assosnai, che si batte da anni per la tutela della rete legale.

D: Ginestra, qual è l'aspetto più preoccupante della concorrenza dei Ctd esteri nei confronti delle agenzie autorizzate?

R: La mancanza di regole: noi abbiamo adempimenti gravosi e siamo giustamente controllati, i Ctd no. Il mancato pagamento delle imposte va in primo luogo a scapito dello Stato e poi anche dei singoli cittadini, che non hanno garanzie e non sono tutelati dalla legge nelle attività di gioco.

D: Dopo tre sentenze della Corte di giustizia Ue e centinaia di decisioni di tribunali nazionali, crede ancora in una soluzione?

R: Sì, ma solo se c'è davvero la volontà dello Stato di difendere il sistema concessorio. Altrimenti, dopo un indennizzo degli investimenti effettuati, passiamo tutti alle autorizzazioni. Lo squilibrio c'è anche nell'offerta di prodotti di gioco che al contrario dovrebbero essere garantiti per tutti, come ad esempio le scommesse virtuali che le agenzie estere hanno da tempo in palinsesto mentre noi le attendiamo da cinque anni. A quel punto, con pari regole, non temiamo alcuna concorrenza.

D: L'amministrazione ha puntato negli ultimi mesi sull'aspetto fiscale per colpire l'attività dei Ctd esteri: crede sia la scelta giusta?

R: Meglio di niente, anche se ciò va principalmente a vantaggio delle entrate erariali e, se davvero lo faranno, cominceranno a pagarle da oggi in avanti, mentre noi le paghiamo dal 2000. Nelle ultime dichiarazioni, il vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Luigi Magistro, punta il dito solo su di noi senza prendere posizioni chiare e decise verso chi opera senza concessione: ci sentiamo abbandonati alla mercé di chi ha l'avvocato più bravo, e non parte di una rete dello Stato.

 

Intervista pubblicata il 15/07/13 su Italia Oggi

AGIPRONEWS: Scommesse estere, Sks365: “Nuovo bando di gara non basta per sanare il sistema“

Scommesse estere, Sks365: “Nuovo bando di gara non basta per sanare il sistema“

ROMA – Il bando di gara per 2000 nuove agenzie di scommesse non ha ancora “superato un eventuale controllo da parte della Corte di Giustizia Europea“, né può essere ritenuto lo strumento valido a sanare il passato. E` quanto si legge in una nota del bookmaker austriaco Sks365, che risponde così a Francesco Ginestra, presidente di Assosnai, che ieri ha commentato alcune recenti pronunce del Tribunale di Roma. Intanto anche il Tar Lazio ha respinto con sentenza il ricorso contro il bando di gara presentato proprio da Sks365.

L`operatore estero, però non ci sta e sottolinea come le criticità per gli operatori italiani siano da correlare a un`offerta che “non è concorrenziale, né a livello strategico né a livello di consumatore finale“, condizionata da modelli di business “spesso arcaici“, al punto che “alcuni operatori italiani si sono ricoperti di debiti in cerca di operazioni errate su vari mercati“.

PG/Agipro

www.agipronews.it | agipro@agipro.it

COMUNICATO STAMPA ASSOSNAI SU SENTENZA TRIBUNALE ROMA SU SKS365

COMUNICATO STAMPA

ASSOSNAI: il Tribunale di Roma prende atto delle novità normative e della nuova gara confermando il sequestro di centri collegati all'operatore Skysport365 Gmbh

In attesa che si concluda la procedura per l'assegnazione delle nuove concessioni, il mercato  delle scommesse sportive continua a presentare forti squilibri a causa della persistente operatività di centri non autorizzati che proliferano su tutto il territorio nazionale. Una recente ordinanza del Tribunale di Roma fa chiarezza sulle presunte discriminazioni di alcuni operatori esteri

ASSOSNAI – commenta il Presidente Francesco Ginestra – “ha più volte invocato iniziative fattive dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, evidenziando l'importanza di portare all'attenzione dell'autorità giudiziaria le conseguenze giuridiche della nuova gara, al fine di difendere con forza l'applicazione della normativa nazionale vigente in materia, sempre più spesso oggetto di attacchi strumentali”.

L’Associazione apprende quindi favorevolmente che il Tribunale di Roma, con ordinanze del 17/05/13 depositate il 25/05/13, ha confermato il sequestro di alcuni centri collegati all'operatore austriaco Skysport365 Gmbh, evidenziando che le previsioni del Decreto Bersani del 2006che erano entrate in contrasto, secondo le statuizioni della Corte di Giustizia, con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – sono state eliminate.

Il Collegio ha rilevato che, dall'esame del nuovo bando di gara, i principi contenuti nella legge di conversione del Decreto Fiscale, sono stati attuati e non risultano più inserite le critiche previsioni relative alla “rinuncia alle attività transfrontaliere” e alle “distanze minime”. Il Tribunale ha preso atto della domanda di partecipazione alla gara presentata dall'operatore austriaco e dei motivi di ricorso formulati avanti al Tar del Lazio avverso la gara stessa, ritenendoli elementi non risolutivi per disporre l'annullamento del decreto di sequestro mediante “disapplicazione” normativa. 

Auspico che quest’ordinanza faccia scuola” – conclude Ginestra – “perché la rete di raccolta scommesse dello Stato è al collasso, a causa di fortissimi squilibri causati dalla presenza di migliaia di punti di raccolta che operano in spregio delle nostre Leggi con condizioni economiche a loro totale vantaggio, che rendono impossibile la redditività delle nostre imprese, oltre a non garantire la tutela dei cittadini e delle entrate a favore della collettività”.

CIRCOLARI: 2009013 – 2013.06.29 – POLITICHE – CONTRATTO GESTIONE TRATTATIVA IN CORSO

Nell’area riservata del sito Assosnai, sezione Politiche e Comunicazione,  è stata pubblicata la circolare:

"2009013 – 2013.06.29 –  Politiche – Contratto Gestione trattativa in corso", il cui contenuto si riporta di seguito

CONTRATTO GESTIONE SNAI SPA

NON ANCORA CONCLUSA LA TRATTATIVA

 

Gentile Associato,

Ieri SNAI S.p.A. ha inviato all'Associazione una nuova versione del contratto di gestione che, seppur modificato rispetto al primo testo diffuso, presenta ancora un eccessivo squilibrio a favore di SNAI S.p.A..

Con l'ausilio dei nostri legali abbiamo ieri inviato le osservazioni ritenute indispensabili per garantire l’equilibrio contrattuale e siamo in attesa di ricevere una risposta da SNAI S.p.A.

RINNOVO PERTANTO L’INVITO AD ATTENDERE LA CONCLUSIONE DELLA TRATTATIVA PRIMA DI SOTTOSCRIVERE IL NUOVO CONTRATTO DI GESTIONE.

 Sarà mia cura informarti tempestivamente circa ogni ulteriore sviluppo.

Cordiali saluti.

ASSOSNAI
Il Presidente

Dott. Francesco Ginestra

Comunicato stampa : ASSOSNAI: TROPPI RITARDI SU LANCIO EVENTI VIRTUALI

Comunicato stampa

ASSOSNAI: TROPPI RITARDI SU LANCIO EVENTI VIRTUALI

Introdotto nel 2006, ancora oggi i Monopoli di Stato e Sogei non permettono l’avvio di un prodotto di sicuro successo tra gli scommettitori, presente da anni nei centri privi di concessione (CTD). I concessionari chiederanno danni a Monopoli e Sogei.

Nonostante la rete di raccolta fisica delle scommesse sia in grave difficoltà per la flessione del gioco sportivo ed il crollo di quello ippico all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e a Sogei fanno molte promesse, continuando a perdere tempo e non consentendo la partenza delle scommesse su eventi virtuali, attese da oltre sette anni e ultima occasione per il rilancio della raccolta nei Negozi di Gioco.

I concessionari dello stato sono tenuti a rispettare la rigida regolamentazione dell’attività, dovendo subire notevoli costi ed incombenze, con applicazioni di penali, sanzioni, interessi, mentre i Monopoli, incaricati di far rispettare i contratti sottoscritti, sono i primi a non rispettare tempi e scadenze e ciò costringerà la rete dei Negozi a tutelarsi, chiedendo conto nei tribunali dei danni da ciò procurati alla loro attività.

Con i continui ritardi ADM non tutela la propria rete di vendita, favorendo di fatto la concorrenza sleale da parte dei centri trasmissione dati (CTD) privi di concessione che da sempre accettano le scommesse su eventi virtuali.

Quest’estate, con pochissimi avvenimenti sportivi di richiamo e con il perdurare dell’irrisolta, poiché mai davvero affrontata, crisi dell’ippica, l’avvio delle scommesse su eventi virtuali – introdotte dal decreto Bersani del 2006 – avrebbe permesso ai Negozi di Gioco di utilizzare proprio questo periodo per lanciare il nuovo prodotto presso il pubblico, presentandolo nel modo migliore.

E’ questa un’ennesima dimostrazione che ADM è più interessata ad introdurre giochi che portano maggiori risorse alle casse dell’Erario, privilegiandone la diffusione on line o nella rete generalista dove milioni di persone sono abbagliate da giochi ripetitivi, milionari e ad alto rischio di compulsività.

Comunicato stampa: ASSOSNAI: QUOTE SCOMMESSE ERRATE, LA DECISIONE DI AAMS NON E’ VINCOLANTE

ASSOSNAI: QUOTE SCOMMESSE ERRATE, LA DECISIONE DI AAMS NON E’ VINCOLANTE

La Decisione 6/2013 emanata a fine aprile dalla Commissione ADM (Agenzia Dogane Monopoli) per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del regolamento riferito alle scommesse sportive, non deve preoccupare i Concessionari scommesse. Le decisioni della commissione sono prive del valore dispositivo tipico delle pronunce giurisdizionali e pertanto non vincolanti. Le parti (il concessionario o lo scommettitore) sono sempre libere di rimettere la questione controversa dinnanzi al Tribunale ordinario.

Assosnai, a seguito di verifica con i consulenti legali dell’Associazione, intende evidenziare che non è corretto affermare che la Decisione in questione comporta un vincolo per il Concessionario a onorare le scommesse accettate, anche laddove gli scommettitori si siano palesemente avvantaggiati in male fede di vistosi errori nelle quote.

Va quindi evidenziato che – a norma del codice civile – il contratto tra il concessionario e lo scommettitore può essere annullato laddove la controparte possa accorgersi dell’errore ed approfittarne e che tale annullamento può essere disposto solo da un Tribunale a seguito di accertamenti per ogni specifico caso.

Per completezza di informazione si evidenzia che il Tribunale di Roma nel 2012 è intervenuto per ben due volte sulla questione, respingendo le pretese di scommettitori che avevano palesemente approfittato di errori marchiani dei sistemi informatici dei concessionari.

Agipronews: Ginestra (Assosnai) boccia il Betting exchange: “Una novità rischiosa per l`erario e per i giocatori“

Agipronews: Ginestra (Assosnai) boccia il Betting exchange: “Una novità rischiosa per l`erario e per i giocatori“

Ginestra (Assosnai) boccia il Betting exchange: “Una novità rischiosa per l`erario e per i giocatori“

ROMA – Anche senza la liquidità internazionale e il network tra piattaforme di operatori diversi, il betting exchange “resta una novità che non serve, si amplia l`offerta senza che ci sia una domanda. Si potevano seguire delle linee guida più razionali: in questo modo, invece, si punta su un prodotto che porterà meno soldi nelle casse dello Stato e che potrebbe aggravare il rischio di gioco problematico“. E` il commento di Francesco Ginestra, presidente di Assosnai, che boccia la nuova modalità di gioco. Ieri la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, il 24 maggio l`entrata in vigore e entro la fine dell`anno la partenza del sistema punta/banco. “Si rischia così – prosegue Ginestra – di creare un ulteriore problema per la rete di agenzie e corner, polverizzando l`offerta di gioco e rendendo più difficile controllare la trasparenza e la corretta gestione nei punti vendita. In pratica sia l`attuale rete che le nuove agenzie autorizzate dal bando di gara avranno di fronte l`ulteriore concorrenza dei grandi concessionari per il gioco a distanza che potranno dare a chiunque – anche ai singoli giocatori – la possibilità di fare il “banco“, e ciò a mio avviso, svuoterà ulteriormente di valore il prodotto scommessa nella rete fisica. Troppa acqua allaga, non irriga“. Secondo Ginestra, erano altre le priorità per il settore come ad esempio “la possibilità per i grandi operatori di effettuare tra di loro la riassicurazione del rischio, senza pagare ulteriori tasse“.

 

 

PG/Agipro

Comunicato stampa: ASSOSNAI CED/CTD, ADM contribuisca a fare chiarezza davanti all’autorità giudiziaria

ASSOSNAI: CED/CTD: ADM contribuisca a fare chiarezza davanti all'autorità giudiziaria

Assosnai, da sempre in prima linea nel contrasto ai fenomeni abusivi di raccolta delle scommesse, che negli ultimi anni hanno eroso gravemente il mercato del betting, rinnova l'invito all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affinché si attivi presso la magistratura penale per chiarire la portata delle recenti novità normative ed in primis i preminenti interessi pubblici sottesi alla normativa che disciplina il comparto.

Le conseguenze giuridiche della nuova gara e, quindi, dell'ulteriore apertura del mercato a tutti gli operatori realmente interessati ad operarvi, devono essere portate all'attenzione dell'autorità giudiziaria che quotidianamente si trova a decidere le sorti dei centri non autorizzati.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale soggetto portatore degli interessi pubblici lesi dall'attività di raccolta abusiva di scommesse, può e deve difendere l'applicazione della normativa nazionale. 

Assosnai continuerà nella difesa degli interessi dei propri associati in tutte le sedi ed accoglie con soddisfazione quanto comunicato dal proprio difensore di fiducia Avvocato Chiara Sambaldi, in merito a quanto deciso, con ordinanza del 30 aprile scorso, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo che, respingendo la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, ha disposto lo svolgimento di ulteriori indagini in merito a numerosi centri operanti nella città di Palermo in collegamento con l'operatore Goldbet Sportwetten GMBH.

Il pubblico ministero, richiamando numersi provvedimenti di giudici nazionali che hanno disapplicato la normativa italiana, aveva ritenuto che l'attività svolta dai centri segnalati non potesse considerarsi idonea ad integrare la fattispecie di illecita intermediazione prevista dall'art. 4 co. 4 bis L. 401/89.

A fondamento della decisione di archiviare il procedimento veniva posta la sentenza sul caso Costa-Cifone della Corte di Giustizia Ue e l'ordinanza sul caso Pulignani  pronunciata in pari data 16/02/12.

Il Gip, evidenziando come la Corte di Cassazione ha escluso una disapplicazione indiscriminata della norma penale per non conformità con i principi europei, ha rilevato come, nella specie, non risulta che la Goldbet Sportwetten GMBH sia stata arbitrariamente esclusa in Italia dalla gara per l'assegnazione delle concessioni ovverso sia stata posta in una situazione di svantaggio tale da far concludere che sia stato alla stessa impedito di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri concorrenti.

Non essendovi margine per la disapplicazione della norma penale, il Gip ha, quindi, reputato necessario proseguire le indagini nell'ambito delle quali, si osserva, non potrà non acquisire rilievo normativo l'ulteriore apertura del mercato attuata con la nuova gara.


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