Agipronews: Scommesse estere, Goldbet: “Accertamenti tributari illegittimi, Ctd non gestiscono le scommesse”

Scommesse estere, Goldbet: “Accertamenti tributari illegittimi, Ctd non gestiscono le scommesse”

12:40 Scommesse – 06/06/2013
ROMA – Gli accertamenti tributari portati avanti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sui bookmaker esteri privi di concessione sono “illegittimi” perché “il Ctd non gestisce la scommessa e pertanto non può esserne oggetto”. E’ il parere del bookmaker austriaco GoldBet sulla decisione della commissione tributaria di Como a favore dei Monopoli, che ha applicato l’imposta unica sulle scommesse nei confronti di un operatore estero non autorizzato, in questo caso un centro collegato a Goldbet. L’opertore austriaco fa sapere, attraverso una nota, che “prende atto di questa decisione, che riguarda tuttavia solo il primo grado del primo procedimento, e si sta già preparando all’impugnazione. La società – si legge ancora nel comunicato – comprende bene come si tratti di una materia molto complessa che per la prima volta le commissioni tributarie si trovano ad affrontare, ma rimane fermamente convinta dell’illegittimità di tali accertamenti, e continuerà ad affiancare i propri centri per dimostrare in ogni sede che il Ctd, che non gestisce la scommessa, non può in alcun modo esserne oggetto”. SA/Agipro

Comunicato stampa: ASSOSNAI CED/CTD, ADM contribuisca a fare chiarezza davanti all’autorità giudiziaria

ASSOSNAI: CED/CTD: ADM contribuisca a fare chiarezza davanti all'autorità giudiziaria

Assosnai, da sempre in prima linea nel contrasto ai fenomeni abusivi di raccolta delle scommesse, che negli ultimi anni hanno eroso gravemente il mercato del betting, rinnova l'invito all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affinché si attivi presso la magistratura penale per chiarire la portata delle recenti novità normative ed in primis i preminenti interessi pubblici sottesi alla normativa che disciplina il comparto.

Le conseguenze giuridiche della nuova gara e, quindi, dell'ulteriore apertura del mercato a tutti gli operatori realmente interessati ad operarvi, devono essere portate all'attenzione dell'autorità giudiziaria che quotidianamente si trova a decidere le sorti dei centri non autorizzati.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale soggetto portatore degli interessi pubblici lesi dall'attività di raccolta abusiva di scommesse, può e deve difendere l'applicazione della normativa nazionale. 

Assosnai continuerà nella difesa degli interessi dei propri associati in tutte le sedi ed accoglie con soddisfazione quanto comunicato dal proprio difensore di fiducia Avvocato Chiara Sambaldi, in merito a quanto deciso, con ordinanza del 30 aprile scorso, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo che, respingendo la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, ha disposto lo svolgimento di ulteriori indagini in merito a numerosi centri operanti nella città di Palermo in collegamento con l'operatore Goldbet Sportwetten GMBH.

Il pubblico ministero, richiamando numersi provvedimenti di giudici nazionali che hanno disapplicato la normativa italiana, aveva ritenuto che l'attività svolta dai centri segnalati non potesse considerarsi idonea ad integrare la fattispecie di illecita intermediazione prevista dall'art. 4 co. 4 bis L. 401/89.

A fondamento della decisione di archiviare il procedimento veniva posta la sentenza sul caso Costa-Cifone della Corte di Giustizia Ue e l'ordinanza sul caso Pulignani  pronunciata in pari data 16/02/12.

Il Gip, evidenziando come la Corte di Cassazione ha escluso una disapplicazione indiscriminata della norma penale per non conformità con i principi europei, ha rilevato come, nella specie, non risulta che la Goldbet Sportwetten GMBH sia stata arbitrariamente esclusa in Italia dalla gara per l'assegnazione delle concessioni ovverso sia stata posta in una situazione di svantaggio tale da far concludere che sia stato alla stessa impedito di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri concorrenti.

Non essendovi margine per la disapplicazione della norma penale, il Gip ha, quindi, reputato necessario proseguire le indagini nell'ambito delle quali, si osserva, non potrà non acquisire rilievo normativo l'ulteriore apertura del mercato attuata con la nuova gara.

Agipronews: Scommesse estere: maxiudienza in Consiglio di Stato, rinvio al 14 novembre

Scommesse estere: maxiudienza in Consiglio di Stato, rinvio al 14 novembre

10:47 Giochi – 03/05/2013 

ROMA – I giudici del Consiglio di Stato attenderanno la sentenza della Corte di Giustizia europea relativa al sistema di autorizzazioni e concessioni per la raccolta delle scommesse. E’ quanto deciso nelle fasi preliminari delle udienze di merito: la maxiudienza, dunque, è rinviata al 14 novembre. 

Sono poco più di una trentina i ricorsi dei titolari di centri trasmissione dati collegati a bookmaker esteri in Consiglio di Stato. Circa una ventina sarebbero riconducibili all’operatore austriaco Goldbet, meno di una decina quelli collegati a Stanleybet, più altri centri di operatori più piccoli. I giudici del Consiglio di Stato dovranno decidere se i titolari dei centri collegati a bookmaker non autorizzati possano ottenere la licenza di pubblica sicurezza, un documento che fino a oggi le questure hanno sempre negato a chi non possiede la concessione del ministero dell’Economia. Ora, però, è tutto fermo in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia europea, attesa entro i prossimi 6 mesi: proprio Goldbet, lo scorso 18 aprile, ha chiesto ai giudici comunitari di chiarire se le richieste del Governo italiano – che impongono il possesso per gli operatori di autorizzazione di polizia e concessione dei Monopoli – siano in regola con i principi comunitari. Un’udienza a cui ha partecipato anche Stanleybet, che ritiene di essere l’unico operatore discriminato in Italia e che domani – così come ha fatto in Lussemburgo – sosterrà le tesi del Governo e degli operatori con concessione statale. La Corte di Giustizia Europea – su richiesta della Cassazione – ha già ritenuto non conformi ai principi comunitari alcuni aspetti del bando di gara del 2006, in cui era prevista una distanza minima fra le agenzie.

PG/Agipro 

Agipronews: Scommesse, Ginestra (Assosnai): “Privilegi ingiustificati per bookie esteri, serve intervento normativo”

Scommesse, Ginestra (Assosnai): “Privilegi ingiustificati per bookie esteri, serve intervento normativo

18:00 Scommesse – 22/03/2013
ROMA – “Con questa sentenza si estende di fatto anche a Goldbet, quella situazione di ingiustificato privilegio commerciale e giuridico, in danno dei concessionari dello Stato, che la stessa Corte di Cassazione aveva individuato in capo al “sistema stanley” con la sentenza del 10 luglio scorso”. Così Francesco Ginestra, Presidente di Assosnai, commenta in una nota la sentenza della Corte di Cassazione che estende al bookmaker Goldbet la sentenza Costa – Cifone della Corte di Giustizia europea.
Secondo Ginestra si tratta di una “situazione che, come indicato dalla Suprema Corte, deve essere eliminata dall’ordinamento nazionale. Siamo in attesa di vedere come l’Amministrazione vorrà attivarsi presso tutte le istituzioni interessate affinché vengano concretamente recepite le novità normative deputate a sanare le criticità del passato. Da parte nostra continueremo nell’attività di denuncia e supporto alle autorità dovendo, tuttavia, registrare la pressoché totale assenza di iniziative e di intervento da parte soprattutto dei grandi operatori del settore, che dimostrano di trascurare gli importanti riflessi dei giudizi nazionali nelle sedi europee.
Certo è che se, all’indomani della conclusione della nuova procedura di gara, il mercato continuerà a presentare gli squilibri attuali, chi si aggiudicherà una nuova concessione, di fatto avrà acquistato una ‘scatola vuota’, visto che si potrà ancora raccogliere giochi e scommesse in Italia anche senza concessione e licenza di pubblica sicurezza”.
RED/Agipro

Comunicato Stampa Assosnai del 01/03/2013

Per esclusivo dovere di chiarezza nei confronti degli Associati, il Presidente Assosnai Francesco Ginestra, reputa nuovamente necessario evidenziare il carattere pretestuoso ed irrispettoso che anima le dichiarazioni di Stanleybet, che insiste ancora nel voler ridimensionare ed emarginare le sentenze del Tar Lazio che si sarebbero sempre espresse con un "tutto a posto" in merito alla normativa nazionale in materia, per essere poi smentite sistematicamente dai pronunciamenti del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Ue.

Sono ormai a tutti noti i rilievi critici formulati dalla Corte di Giustizia in merito a specifiche previsioni della normativa italiana disciplinanti le gare del 1999 e del 2006 ed i riflessi degli stessi sulla applicazione della norma penale contestata ai centri trasmissione dati (CTD). E' noto anche che l'ultima parola in termini di conformità della normativa nazionale ai principi europei spetta sempre al Giudice nazionale (al quale fa costante rinvio la Corte Ue), chiamato ad un esame coerente e sistematico delle norme in relazione alle specifiche esigenze e scopi perseguiti.

Nella recente sentenza n. 1884 del 20/02/13  (RG. 8592/2012) Il Tar del Lazio ha dettagliatamente esaminato la nuova normativa di gara evidenziando l'assenza di clausole dello stesso tenore di quelle "criticate" dalla sentenza Costa-Cifone, ponendo l’accento sull'impossibilità di far derivare dalle sentenze della Corte di Giustizia un diritto "perpetuo" ad operare tramite CTD, prescindendo dall'intero impianto normativo italiano, con la conseguente infondatezza della pretesa di veder sistematicamente riconosciuta la propria rete di CTD come presupposto di partecipazione alla nuova gara.

Senza voler entrare nel merito delle vicende giudiziarie cui fa riferimento l’operatore estero, nel proprio excursus teso a sminuire ancora le pronunce del giudice amministrativo, è doveroso ricordare che proprio relativamente all'impugnativa della gara Superenalotto, il Consiglio di Stato Sez. IV, con sentenza n. 4115 del 03/09/2008 (RG. 10192/07) ha respinto le doglianze incentrate sulle clausole di decadenza di cui allo schema di convenzione, il cui tenore è, in parte, simile se non identico a quello delle clausole della nuova gara. Si legge nella sentenza "stava all'appellante (Stanley) verificare nell'ambito delle proprie strategie imprenditoriali, l'opportunità e la convenienza di una partecipazione alla gara in presenza del "rischio" che, all'esito di un'eventuale aggiudicazione, lo svolgimento della predetta attività (…) potesse essere considerato dall'Amministrazione aggiudicatrice quale causa di decadenza dalla concessione" (pag. 16).   

Il Supremo Giudice Amministrativo ha, peraltro, respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, per essere la stessa formulata in modo del tutto generico.

Occorre, sempre a soli fini di chiarezza, precisare che Assosnai, in doverosa difesa degli interessi della categoria rappresentata, ha sempre affermato la necessità di contrastare tutte le forme di raccolta non autorizzata di scommesse che si traducono in un danno oggettivo per gli operatori che sottostanno a tutte le prescrizioni dettate dal nostro legislatore.

Inoltre l’operatore estero non afferma il vero scrivendo che non ha interesse a “focalizzarsi nuovamente sul contrasto agli operatori storici, che oggi operano senza licenza da circa 8 mesi in virtù di una legge che (l’operatore) potrebbe chiedere ai giudici civili di disapplicare, anche con provvedimento d’urgenza” poiché con ben due ricorsi (RG. 6258/2012 e RG. 8590/2012) l’operatore ha chiesto la revoca di tutte le concessioni scommesse in essere e, in particolare, delle concessioni 2000 Rinnovate nel 2006 ed attualmente in proroga in attesa della chiusura del bando 2012. Questo vuol dire focalizzarsi su gli altri operatori privi di concessione?

E' quindi giunta l'ora di abbandonare ingiustificati e strumentali personalismi e la mania di persecuzione che attanaglia questo operatore senza concessione, oggi circondato dai "nuovi abusivi" che logorano quello che più che un mercato assomiglia ormai più ad una giungla e che AAMS ci dica come intende attivarsi presso l'autorità giudiziaria ed in particolare presso le Procure della Repubblica affinché la nuova gara e l'orientamento espresso dal TAR siano portati all'attenzione dei magistrati che decidono delle sorti dei centri raccolta scommesse privi di concessione AAMS.

Comunicato stampa Assosnai del 27/02/2013

A seguito della replica di Stanleybet del 26 febbraio 2013 alle dichiarazioni del Presidente Assosnai Francesco Ginestra di commento al progetto Cartago presentato dall’operatore estero, tocca rilevare la contraddizione tra chi afferma che “affiancherà le Autorità italiane nella lotta contro gli operatori illegali e clandestini”  offrendo – a parole – la massima collaborazione allo Stato,  e che nello stesso momento  liquida la sentenza di inammissibilità del ricorso contro il Bando AAMS 2012 (sentenza TAR Lazio n. 1884 depositata il 20/02/2013 Reg. Ric. 8592/2012) come "la solita sentenza in favore dell'Amministrazione".

E’ sufficiente leggere ciò che afferma il Giudice Amministrativo – non il Presidente Assosnai – nelle 95 pagine della sentenza, dalle quali emerge chiaramente il contrario di quanto si affanna ad affermare l’operatore. Di seguito alcuni passaggi estremamente eloquenti e chiari.

Pagina 50: "nessun carattere discriminatorio può ravvisarsi in tale durata (delle nuove concessioni) che consente comunque ai soggetti aspiranti ad entrare nel mercato, un'utile gestione della concessione e l'ammortamento, nel previsto lasso temporale, degli investimenti effettuati, per come evincibile alla luce del capitolato tecnico, dovendo al riguardo ulteriormente evidenziarsi come parte ricorrente (Stanley) sia già operante nel mercato italiano attraverso la propria rete fisica di locali aperti al pubblico, risultando per l'effetto particolarmente agevole, per la stessa, l'avviamento e l'esercizio dell'attività in veste di concessionario avvalendosi dei proprie Centri già operanti, cosicché neanche in via di mero fatto parte ricorrente può lamentare il carattere particolarmente oneroso in termini economici della prevista durata delle nuove concessioni e, ancor meno, il suo carattere immediamente escludente" 

Pagina 51: "Non è riscontrabile la denunciata discriminazione a favore dei precedenti concessionari, non essendovi alcuna garanzia che gli stessi risultino aggiudicatari delle nuove concessioni e non contenendo la lex specialis alcuna previsione di privilegio per gli stessi";

Pagina 52: "Non acquisendo essa (Stanley) per effetto di tali pronunce (sentenze Gambelli, Placanica e Costa-Cifone della Corte Ue) la titolarità di una speciale posizione di interesse qualificato e differenziato, rispetto alla generalità dei soggetti, che consenta di prescindere dalla proposizione della domanda di partecipazione alla gara al fine di radicare il proprio interesse" 

Pagina 67: "Non viene affermata nelle citate pronunce (sentenze Gambelli, Placanica e Costa-Cifone) la conformità del modus operandi della ricorrente attraverso i propri CTD al diritto interno italiano così riconoscendo alla stessa una sorte di esenzione dall'assoggettamento alla disciplina interna di carattere concessorio";

Pagina 68: "Nessuna sottrazione della società ricorrente a tale regime (concessorio-autorizzatorio) può essere predicata alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia, dalle quali discende il solo effetto della esclusione, per il passato, della punibilità per i soggetti che non hanno potuto ottenere la concessione in ragione della contrarietà al diritto comunitario di taluni profili della normativa disciplinante le relative gare di affidamento. Al di fuori delle condizioni di diritto e di fatto su cui poggiano le citate sentenze Placanica e Costa-Cifone, si riespande quindi l'assoggettamento della ricorrente alla normativa nazionale, anche penale, stante il contrasto delle modalità con cui opera in Italia con il diritto interno" ;

Pagina 71: Dalle richiamate sentenze della Corte Ue non può desumersi "il riconoscimento della legittimità di tali attività successivamente all'indizione di una nuova gara o la sussistenza di una posizione protetta dalla giurisprudenza comunitaria che debbano essere salvaguardate dalla nuova disciplina di gara" ;

Pagina 73: "Indetta una nuova gara per l'affidamento di nuove concessioni, la società ricorrente è posta in grado di competere con gli altri concorrenti al fine di ottenere le necessarie concessioni per poter esercitare, in Italia, le attività di gioco alle medesime condizioni cui sono sottoposti tutti i soggetti, anche se appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione";

Pagina 80: Relativamente alla lamentata discriminazione, si evidenzia "tenuto conto in punto di fatto che, operando da tempo la ricorrente sul territorio italiano con la propria rete fisica, anch'essa gode di una posizione consolidata e di clientela acquisita, che si traduce in un vantaggio concorrenziale rispetto a eventuali nuovi concessionari che non operano con modalità siffatte”;

Pagine 81/82: "Il non voler rinunciare ad operare in Italia attraverso la propria rete fisica così non optando per l'esercizio di attività in materia di gioco sulla base di un titolo concessorio, sottopone le ricorrenti alle previste cause di decadenza in virtù di una loro libera scelta di non adeguarsi alla disciplina interna, dovendo ricondursi l'affermata non utilità della partecipazione alla gara (…) unicamente alla decisione delle società ricorrenti di non dismettere, dopo l'eventuale aggiudicazione, la propria rete. Ben potrebbe, quindi, parte ricorrente, partecipare alla selezione e regolarizzare, al fine di non incorrere nelle paventate cause di decadenza, la propria posizione conformandola all'ordinamento italiano”;

 

Roma 27 febbraio 2013

AGICOS: GINESTRA: STATO ABBANDONI IMMOBILISMO

GINESTRA "STATO ABBANDONI IMMOBILISMO"

Per il presidente di Assosnai, dalla crisi dell'ippica agli operatori non autorizzati lo Stato “deve rimediare ai danni che ha causato per anni"

Lo Stato si riempie la bocca di belle parole e di tanti progetti, ma poi se ne lava le mani nascondendosi dietro la mancanza di risorse economiche. Vanno attuate le giuste misure in maniera tempestiva, togliendo il terreno all’illegalità e garantendo gli incassi per lo Stato. Questo immobilismo rischia di far saltare migliaia di posti di lavoro”. È il monito di Francesco Ginestra, presidente di Assosnai – associazione che riunisce le imprese del settore delle scommesse – in un intervento a tutto tondo sull’attualità del settore concesso ad Agicos.

La situazione dell'ippica è drammatica” l’amara constatazione sulla crisi del settore. “Tra scioperi e chiusure di ippodromi, l’incasso del 2012 ha registrato un calo del 26% rispetto all’anno precedente. Vanno attuate le giuste misure in maniera tempestiva, togliendo il terreno all’illegalità e garantendo gli incassi per lo Stato. Questo immobilismo rischia di far saltare migliaia di posti di lavoro. Ci vuole un restyling totale, l’offerta al pubblico va riordinata e modernizzata, aumentando la restituzione in vincita e rendendo più ospitali gli ippodromi. La verità è che un progetto così importante è fermo perché si è concentrati sui prodotti che concedono di più all’erario”.

In questo senso, ampio consenso all’introduzione delle scommesse virtuali, i cui decreti attuativi sono stati da poco pubblicati dai Monopoli di Stato: “la loro introduzione può aiutare il comparto ad arginare in parte la crisi derivante dal declino delle scommesse ippiche. Purtroppo il via libera è arrivato in forte ritardo, visto che la ‘concorrenza’ priva di concessione ha già attivato questo tipo di offerta  da tempo”.

Una concorrenza alla quale recentemente anche Stanley, con il lancio del progetto ‘Cartago’, ha annunciato di voler dare battaglia: “Ovviamente sono d’accordo sulla necessità di debellare tutte le irregolarità nel settore – prosegue Ginestra – ma dubito fortemente che sia possibile farlo affianco a chi tutt’ora combatte lo Stato e la nostra attività, poiché è evidente che l’obiettivo principale dell’operatore è quello di eliminare la propria concorrenza, continuando però a raccogliere gioco in Italia senza sottostare alle nostre stesse regole, e ciò è inaccettabile. Lo dimostra ancor di più la strategia adottata da Stanley con il ricorso all’ultimo bando: un operatore che non ha mai avuto intenzione di partecipare ai bandi di gara, pur avendone avuto tutte le possibilità, mostra un’unica modalità d’azione, quella di impugnare i bandi e ostacolare per vie legali la nostra attività. Anche i nostri Associati hanno impugnato l’ultimo bando per denunciare la disparità tra gli operatori autorizzati del settore in termini di durata delle concessioni, requisiti di stabilità economica e di affidabilità, ma l’hanno fatto nel pieno rispetto delle leggi, presentando le offerte per partecipare”.

Lo Stato perciò “deve rimediare ai danni che ci ha causato per anni ed eliminare le discriminazioni, portando tutti gli operatori a lavorare alle stesse condizioni. La differenza sostanziale, oltre che formale, tra gli operatori AAMS e i soggetti esteri privi di concessione italiana – che al di là di operazioni e comunicati non pagano le tasse in Italia né si adeguano alle norme severissime a cui è sottoposto ogni nostro associato – è che i veri discriminati siamo noi: abbiamo un prelievo fiscale che non ci permette di offrire prodotti concorrenziali, un palinsesto rigido che limita alla base l’offerta e vediamo prosperare a fianco alle nostre agenzie soggetti che non si sa quale attività svolgano realmente, a che titolo e collegati a chissà chi”. 

 http://www.agicoscommessenews.it/dett-news.php?id_news=124780

Agipronews: Scommesse, Gdf Lecce: evasione di 50 milioni di euro per il bookmaker austriaco Goldbet

Scommesse, Gdf Lecce: evasione di 50 milioni di euro per bookmaker austriaco

06/02/2013 Ore 15:01

LECCE – L`evasione di imposte per circa 50 milioni di euro a fronte di redditi per 234 milioni realizzati in Italia negli anni 2004-2010 e` stata contestata dal Nucleo di polizia tributaria di Lecce al bookmaker Goldbet che ha sede in Austria, a Innsbruck. Gli investigatori – riporta l`Ansa – hanno accertato che il bookmaker, con circa 400 agenzie, ha omesso di dichiarare i ricavi sui quali avrebbe dovuto pagare 43,4 milioni di euro per imposte sui redditi e circa 6 milioni per imposte sulle scommesse. 

Il gip del Tribunale di Lecce ha disposto un sequestro preventivo di beni per 43 milioni. La guardia di finanza ha verificato che la Goldbet “ha collocato solo formalmente la propria sede all`estero, tuttavia mantenendo il proprio apparato operativo in Italia“ ove si ritiene “abbia esercitato l`oggetto principale della propria attività“.

L`indagine delle fiamme gialle leccesi è la prosecuzione, sul versante fiscale, di un`inchiesta penale conclusasi nel marzo del 2012 con la contestazione a vari soggetti del reato di esercizio abusivo dell`attività di gioco e di scommesse telematiche, 22 dei quali vennero accusati anche di associazione per delinquere. Fu sempre la Guardia di finanza di Lecce, in quel caso, nell`ambito dell`operazione “Poker 2“ ad accertare l`attività illegale della Goldbet Sportwetten Gmbh in quanto priva delle concessioni e delle autorizzazioni necessarie per esercitare in Italia l`attività di bookmaker. 

RED/Agipro

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COMUNICATO STAMPA: ASSOSNAI: SODDISFAZIONE PER LE RECENTI CONDANNE DI CTD A LECCE

Rassegna stampa 5 febbraio 2013

ASSOSNAI: SODDISFAZIONE PER LE RECENTI CONDANNE DI CTD A LECCE

Assosnai accoglie con grande soddisfazione quanto comunicato dall’Avvocato Chiara Sambaldi e dall’Avvocato Stefano Palmisano, difensori di concessionari e gestori Associati, in merito a quanto stabilito lo scorso 30 gennaio dal Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Campi Salentina, che – respingendo le tesi disapplicative della relativa normativa nazionale per presunto contrasto con i principi europei – ha pronunciato tre sentenze di condanna a carico di gestori di centri di raccolta scommesse per conto degli operatori austriaci Goldbet Sportwetten gmbh e Skysport365 (ora Sks365), condannando gli imputati per il reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse a sei mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, concessionarie dello Stato per la raccolta delle scommesse e dei giochi leciti.

 E’ una sentenza che rende giustizia alla rete AAMS, che opera nel territorio nazionale nel rispetto della normativa vigente, seguendo le stringenti regole imposte dal Parlamento italiano, versando le imposte, garantendo la legalità e tutelando la salute dei cittadini” – è il commento del Presidente Assosnai Francesco Ginestra. “La rete AAMS subisce da anni la concorrenza sleale di operatori che vendono gli stessi prodotti di gioco (e spesso anche altri non autorizzati in Italia) a condizioni differenti, poiché non sono soggetti alla nostra tassazione, né agli oneri concessori, né ai costi derivanti dall’applicazione di tutte le Leggi vigenti nel settore dei Giochi Pubblici (antiriciclaggio, verifica minori, sicurezza, certificazione bilanci, etc)”.

 Anche la Corte di Appello di Lecce il 31gennaio ha respinto le medesime tesi della difesa "Goldbet" e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'imputato gestore a 4 mesi di reclusione, confermando, per il resto, la sentenza di condanna del Giudice di primo grado. In questo caso il Collegio, dopo ampia discussione dei difensori delle parti, ha evidentemente ritenuto la normativa italiana compatibile con i principi UE e pertanto pienamente applicabile. “L'elemento più significativo di questo secondo provvedimento è rappresentato dal fatto che si tratta del primo vaglio in Corte d'appello, su tutto il territorio nazionale, della posizione Goldbet, in questo tipo di processi penali, dopo la su citata sentenza "Costa – Cifone” continua Ginestra “differenziando la posizione rispetto ad altri operatori privi di Concessione.”

Conclude Ginestra ricordando che “A rischio non c’è solo il rispetto delle regole e la tutela del “cittadino giocatore”, ma anche il futuro delle imprese operanti nel settore con conseguenze nel piano occupazionale: sono a rischio oltre 1.000 imprese e 10,000 lavoratori, in un momento in cui la crisi dell’ippica e le discutibili politiche economiche del Governo sulla tassazione dei Giochi stanno già mettendo in ginocchio gli operatori AAMS. E’ da tempo che questa Associazione chiede interventi radicali e decisi contro qualsiasi tipo di comportamento scorretto nel settore. A tal proposito esortiamo AAMS che non perda ulteriormente tempo nell’aggiudicazione del Bando per 2.000 negozi chiuso lo scorso ottobre 2012, per procedere poi con pugno di ferro contro tutti coloro che operano in posizione irregolare nel nostro Paese, senza più avere alibi di presunte discriminazioni subite”. 


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