COMUNICATO STAMPA – AGISCO: CGE BANDO MONTI, SENTENZA CHIARA E POSITIVA, NUOVAMENTE CONFERMATA VALIDITA’ DEL REGIME CONCESSORIO. ADESSO CHI NON ADERISCE ALLA “SANATORIA” DEVE ESSERE CHIUSO.

COMUNICATO STAMPA – AGISCO: CGE BANDO MONTI, SENTENZA CHIARA E POSITIVA, NUOVAMENTE CONFERMATA VALIDITA’ DEL REGIME CONCESSORIO. ADESSO CHI NON ADERISCE ALLA “SANATORIA” DEVE ESSERE CHIUSO.

Comunicato Stampa AGISCO

Roma, 22 gennaio 2015

AGISCO: CGE BANDO MONTI, SENTENZA CHIARA E POSITIVA, NUOVAMENTE CONFERMATA VALIDITA’ DEL REGIME CONCESSORIO. ADESSO CHI NON ADERISCE ALLA “SANATORIA” DEVE ESSERE CHIUSO.

Da una prima lettura della Sentenza è evidente che il sistema concessorio ne esce ulteriormente rafforzato e che la Corte ha riconosciuto che la normativa italiana che disciplina le concessioni si è adeguata ai dettami europei rispettando, con la Gara “Monti”, i principi di parità di trattamento, effettività e non discriminazione.

Questa sentenza deve essere valorizzata da ADM e recepita dai giudici nazionali al fine di evitare la disapplicazione della normativa penale ed amministrativa finalizzata alla interruzione dell'attività dei centri privi di titoli. Lo Stato è chiamato a mettere in campo tutte le sue forze per svolgere l'attività repressiva per garantire l'efficacia ed effettività delle sanzioni e per garantire la certezza del diritto.  

La Legge Delega è la grande occasione da sfruttare per chiudere definitivamente ogni possibilità di agire al di fuori delle regole nazionali.


Di seguito il comunicato stampa odierno di Stanleybet di risposta:

SCOMMESSE: STANLEYBET, CLAMOROSO VOLTAFACCIA CONFLITTUALE DI AGISCO

Annunciato l’avvio di azioni legali multiple contro il Sindacato che raggruppa i concessionari storici.

Liverpool, 23/01/2015 – Secondo Agisco, il sistema concessorio risulterebbe rafforzato dalla sentenza pronunziata ieri dalla Corte di Giustizia.

Ricordiamo che Agisco è il sindacato che raccoglie prevalentemente i concessionari storici della gara del 2000, cioè i primi clamorosi beneficiari di una serie di normative considerate discriminatorie e in contrasto con i principi comunitari dalle 3 precedenti sentenze della Corte di Giustizia (sentenze Gambelli, Placanica e Costa-Cifone).

Agisco si augura che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e lo Stato mettano in campo tutte le loro forze ‘per svolgere attivita’ repressive” contro i CTD e, dato che la sentenza della Corte Europea sorge da un appello della Stanley contro la gara del 2012 in sede di Consiglio di Stato, è chiaro che i CTD a cui Agisco si riferisce sono proprio i CTD Stanley.

La Stanley annuncia che chiamerà in giudizio il Sindacato Agisco per i profili diffamatori di tali dichiarazioni, suscettibili di suggestionare e ingenerare nei lettori una visione distorta della realtà, con conseguenti danni e pregiudizi per la Stanley, i suoi CTD e, paradossalmente, per l’intero sistema concessorio.

Detto questo, entriamo nel merito.

Agisco non si rende conto che la sentenza non dice affatto che Stanley avrebbe dovuto partecipare alla gara, ma solo ed esclusivamente che la gara poteva avere una durata limitata.

Agisco non si accorge che la Corte risponde solo al secondo quesito posto dal Consiglio di Stato che, per come formulato, non può che avere una banale conseguenza: lo Stato, se vuole, può anche fare una gara di soli 3 mesi!

Il primo quesito posto dal Consiglio di Stato era ben diverso: chiedeva alla Corte di Giustizia se una gara di breve durata era in grado di rimediare alla condizione di un operatore che, come ammette la stessa Corte di Giustizia, era stato discriminato da 15 anni di normative discriminatorie. La Corte in realtà non affronta il problema e non risponde affatto a tale quesito.

Infatti, tralascia la problematica principale posta dallo stesso giudice amministrativo italiano al primo quesito: la gara con ridotta durata è uno strumento per rimediare alle pregresse normative e ai CTD che durante questi 15 anni hanno subito circa 2000 procedimenti penali a loro carico.

Agisco non si sofferma su tale preminente problematica e non si accorge o … non si vuole accorgere che i CTD Stanley non possono essere considerati operatori in grado di competere in condizioni di parità con gli altri.

E ancora. La sentenza si pone al di fuori della realtà normativa e fattuale italiana quando parla del futuro dell’Italia.

La pronunzia arriva ad affermare che una gara di breve durata finalizzata ad allineare tutte le concessioni potrebbe essere funzionale all’intenzione dello Stato di ridurre in futuro il numero di concessioni e le occasioni di gioco o di rendere più incisivi i controlli di ordine pubblico.

La Corte sembra ignorare, con specifico riferimento all’ordine pubblico e al contenimento del gioco, che la nuova legge di stabilità prevede l’entrata di 7000 nuovi operatori, per di più senza alcun preventivo controllo di ordine pubblico.

E’ qui irrilevante il fatto che, per un pasticcio incredibile, la nuova legge non consente in realtà di raggiungere il suo obiettivo, dato che la licenza di polizia, per legge, non può essere rilasciata ai titolari dei CTD e, quindi, ogni soggetto che si propone di aderire alla legge di stabilità , si vedrà poi non accolto o revocato il presunto beneficio di “condono fiscale” in un momento successivo.

Ma anche su tale profilo, Agisco dimostra di non conoscere o di non aver approfondito la materia.

A questo punto, le contraddizioni che rilevano sono gravi: 1) la Corte di Giustizia giustifica una durata breve della gara del 2012 con l’esigenza di una potenziale politica di contenimento del gioco e di riduzione dei titoli abilitativi oppure con l’esigenza di esercitare controlli più approfonditi. Di contro il governo Italiano opera in maniera opposta: a) attua una forte e incisiva politica espansiva con 7000 nuovi entranti e b) si disinteressa completamente delle esigenze di ordine pubblico che nascono dal consentire a 7000 nuovi operatori di iniziare l’attività senza alcun preventivo controllo. La legge, infatti, prevede solo in un secondo momento l’intervento della Questura per valutare la concessione o meno della licenza di polizia.

Ora, è mai possibile che professionisti con comprovata esperienza del settore come gli illustri componenti di Agisco si permettano di consigliare allo Stato e alle autorità di mandare allo sbaraglio i propri funzionari pubblici contro un operatore come Stanley, che ha mostrato e dimostrato una eccezionale capacità di interpretare gli eventi del settore e che in passato ha sempre smascherato il reale obiettivo del legislatore?

E’ veramente possibile che Agisco possa pensare che, a seguito della chiusura di un proprio CTD, la Stanley non sia in grado di determinarne la quasi immediata riapertura semplicemente mostrando all’Autorità Giudiziaria il reale contesto in cui questa sentenza è maturata, la sua irragionevolezza, contraddittorietà, lacunosità e tanto tanto altro?

E’ possibile che Agisco non si renda conto di questo?

Pare di sì.

John Whittaker CEO di Stanley ha dichiarato, “Dopo 15 anni di inesorabili battaglie giudiziarie affrontate con serena rassegnazione, la nostra pazienza è stata logorata ed è finita da tempo. Rispettiamo le autorità italiane, le decisioni e le iniziative delle istituzioni, le leggi e le sentenze le impugniamo nelle sedi giudiziarie, ma sia chiaro che avvieremo reazioni giudiziarie contro tutti coloro che tentano e/o in qualsiasi modo promuovono la chiusura di CTD Stanley e la nostra reazione legale sarà determinata, risoluta e completa”.

Purtroppo, la presa di posizione di Agisco, che sottintende l’apertura di nuovi conflitti con la Stanley, mortifica e getta nel ridicolo l’iniziativa “Obiettivo 2016”, che, nelle intenzioni dei promotori, avrebbe dovuto incoraggiare e sviluppare l’accordo tra le forze in campo per arrivare a un canale legale unico delle scommesse.

Ma, mentre con la mano sinistra l’associazione tendeva la mano ai CTD per coinvolgerli in incontri e discussioni su questo tema, la comunicazione strategica di Agisco continua a insistere che i CTD vanno chiusi.

Stanley, quindi, ha smascherato la reale natura di Agisco.

La Stanley continua il percorso del dialogo, della prudenza e si augura che le Autorità Italiane ed AAMS in particolare, una volta contenute e risolte le attuali difficoltà e incongruenze della legge di stabilità, assumano un atteggiamento costruttivo per iniziare colloqui con la Stanley medesima e con le associazioni dei concessionari, inclusi quelli raccolti sotto l’egida di Confindustria, per arrivare ad una soluzione condivisa che sfoci in un unico canale legale per il settore, con specifico riferimento alle scommesse.

Il Gruppo Stanleybet in Europa

Stanleybet nasce originariamente come ramo internazionale di Stanley Leisure plc, Compagnia di scommesse sportive costituita a Belfast, nell'Irlanda del Nord, nel 1958.

Nel 1963 Stanley Leisure plc si afferma come bookmaker autorizzato ai sensi del Betting, Gaming and Lotteries Act e, dopo aver acquisito una posizione di rilievo in Inghilterra con i suoi casinò e betting shop, intraprende uno straordinario percorso di crescita nel mercato europeo delle scommesse sportive.

Grazie a un innovativo modello di business la cui compatibilità con la Legge Europea è stata dimostrata in tre sentenze della Corte di Giustizia Europea, Gambelli (2003), Placanica (2007) e Costa-Cifone (2012), il gruppo Stanleybet è attualmente presente in Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Germania, Italia, Lituania, Regno Unito e Romania con oltre 2000 sportelli e 3000 dipendenti.

Il Gruppo Stanleybet vanta una tradizione ben consolidata di Compagnia privata di scommesse sportive corretta e responsabile, e continua a sostenere il suo diritto a offrire servizi all'avanguardia di scommesse sportive nell'Unione Europea in modo responsabile, trasparente e in linea con le disposizioni comunitarie.

Stanleyebet è impegnata in prima fila nella protezione dei suoi clienti, applicando gli standard più alti di disciplina interna in piena conformità con il proprio principio di trasparenza in tutte le operazioni aziendali e garantendo loro il diritto di scegliere i prodotti più innovativi d'intrattenimento nel mercato delle scommesse sportive.

Stanleybet, dall’inizio dell’estate del 2011, è anche impegnata, in prima linea, in attività culturali e nell’organizzazione di convegni internazionali per sensibilizzare i sistemi giuridici nazionali, e quello italiano in particolare, in tema di norme vincolanti sulla responsabilità diretta del funzionario pubblico che commette, nell’esercizio delle sue funzioni, violazioni del diritto comunitario in Paesi membri dell’Unione.

RASSEGNA STAMPA – CORTE GIUSTIZIA EUROPEA, LEGITTIMO BANDO MONTI

RASSEGNA STAMPA – CORTE GIUSTIZIA EUROPEA, LEGITTIMO BANDO MONTI

Sentenza: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161612&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=166604

22/01/2015 | 08:20 – Scommesse, tra pochi minuti la sentenza della Corte Ue sul bando per 2000 agenzie: per lo Stato una gara da 70 milioni

ROMA – Una gara da oltre 70 milioni di euro, rispetto ai 22 previsti dal Governo: è quanto ha portato nelle casse dello Stato il bando per 2000 punti scommesse, su cui tra pochi minuti la Corte di Giustizia Europea esprimerà il proprio giudizio. I punti di gioco del bando sono stati assegnati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a maggio del 2013, ma da subito erano partiti i ricorsi per bloccarlo: proprio da uno di questi – presentato da Stanleybet in Consiglio di Stato – è arrivato il rinvio in Corte di Giustizia. Rinvii simili sono poi arrivati da altri tribunali – da quelli amministrativi, fino alla Cassazione – relativi anche ai ricorsi di altri operatori. Il rinvio non ha bloccato il bando, ma la Corte Ue dovrà valutare se il termine per le concessioni fissato al giugno del 2016 sia rispettoso della sentenza della Corte di Giustizia Costa-Cifone del febbraio 2012 e se sia legittima una durata delle licenze inferiore a quella stabilita dal ministero dell’Economia nelle gare svolte in precedenza. Si tratta della sesta volta che il sistema delle scommesse italiano finisce sotto esame in Corte di Giustizia: oggi è prevista quindi l’ennesima tappa della lunga battaglia legale fra lo Stato italiano e gli operatori che operano in Italia senza la concessione del Ministero delle Finanze. Secondo un recente censimento, in Italia sono circa 7 mila i punti collegati con operatori esteri non autorizzati.

Con il ricorso al TAR e poi al Consiglio di Stato, la Stanley International  Betting  Limited  e  Stanley  Malta Limited  avevano chiesto l’annullamento del bando di  gara del 2012 per l’affidamento in concessione di 2.000 diritti per l’esercizio congiunto dei giochi pubblici, attraverso l’attivazione della rete fisica di negozi di  gioco, da cui erano state escluse. Stanley lamenta il contrasto della norma – e del conseguente bando di gara – con le sentenze della Corte Comunitaria “Placanica” e “Costa-Cifone” a causa di discriminazioni nei confronti dei nuovi entranti, rispetto alla durata delle nuove concessioni, (di soli 40 mesi, laddove le precedenti concessioni avevano avuto durata di 12 e 9 anni). Secondo l’operatore estero, Aams avrebbe dovuto revocare le precedenti concessioni ed indire una nuova gara basata sui principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. Nel quesito inviato a Lussemburgo prima della propria decisione, il Consiglio di Stato aveva chiesto se il diritto UE consenta che “vengano poste  in  gara concessioni  di  durata  inferiore  a quelle in passato  rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti” e se “l’esigenza di riordinare il sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata delle concessioni in passato attribuite”. NT/Agipro

22/01/2015 | 09:37 – Scommesse: conforme al diritto Ue la gara per concessioni di durata inferiore alle precedenti

ROMA – Il diritto dell’Unione è in contrasto all’organizzazione, in Italia, di una nuova procedura di gara volta all’attribuzione, in materia di giochi d’azzardo, di concessioni di durata inferiore alle precedenti. E’ questa la sentenza della Corte Ue sul bando per 2000 agenzie. "In Italia, l’organizzazione di giochi d’azzardo, compresa la raccolta di scommesse, è subordinata all’ottenimento di una concessione amministrativa e di un’autorizzazione di polizia – si legge nella nota ufficiale della Corte di Giustizia – Nel 1999, le società di capitali quotate in borsa sono state escluse dalle gare all’epoca indette per l’attribuzione di concessioni. La Corte di giustizia ha dichiarato l’esclusione di tali società incompatibile con il diritto dell’Unione". Per garantirne la conformità al diritto dell’Unione, l’Italia ha proceduto alla riforma del settore del gioco nel 2006   e, successivamente, nel 2012  in seguito a una nuova sentenza della Corte. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ha quindi bandito, nel 2012, una gara per l’attribuzione di 2 000 nuove concessioni. La società britannica Stanley International Betting e la sua controllata maltese Stanleybet Malta (le «società Stanley») operano in Italia da circa quindici anni mediante «Centri di trasmissione di dati» («CTD») ubicati presso locali aperti al pubblico. I CTD mettono a disposizione dei giocatori il collegamento telematico e trasmettono le singole giocate alle società Stanley. Detti centri non dispongono né di titoli concessori né di autorizzazioni di polizia. Tale sistema è stato oggetto di diverse decisioni della Corte di giustizia. Ritenendo di essere state escluse dalle precedenti gare del 1999 e del 2006, le società hanno chiesto l’annullamento della gara del 2012 e l’organizzazione di una nuova. Hanno criticato la durata delle nuove concessioni (40 mesi), sensibilmente inferiore a quella delle precedenti (fra nove e dodici anni), nonché il carattere esclusivo dell’attività di commercializzazione dei prodotti di gioco e il divieto di cessione delle concessioni. Tali condizioni restrittive metterebbero in dubbio l’utilità della loro partecipazione alla gara, tenuto conto delle penalità legate alle cause di revoca, di sospensione e di decadenza della concessione (incameramento della garanzia e cessione, a titolo non oneroso, dell’uso di beni materiali e immateriali). Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione ammetta una normativa nazionale che, in ragione di un riordino del sistema volto all’allineamento delle scadenze delle varie concessioni, preveda l’indizione di una gara per il rilascio di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato. Nell’odierna sentenza, la Corte afferma innanzitutto che tanto la revoca e la ridistribuzione delle precedenti concessioni, quanto la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni potrebbero essere soluzioni appropriate per rimediare all’esclusione illegittima di alcuni operatori. Nella materia non armonizzata dei giochi d’azzardo, le autorità nazionali possono, in virtù del loro margine di discrezionalità, scegliere l’una o l’altra delle suddette soluzioni. La Corte sottolinea che i concessionari esistenti godono di un indebito vantaggio concorrenziale in quanto hanno potuto iniziare la propria attività alcuni anni prima degli operatori illegittimamente esclusi; tuttavia, i concessionari esistenti non ricevono vantaggi concorrenziali «ulteriori», in quanto le disposizioni controverse si applicano anche nei loro confronti. Inoltre, le società Stanley non possono essere propriamente qualificate come «nuovi entranti sul mercato», in quanto, pur senza possedere titoli concessori e autorizzazioni di polizia, operano in Italia da circa quindici anni. Peraltro, sebbene le nuove concessioni abbiano durata inferiore, esse sono anche meno onerose e meno impegnative economicamente. La Corte ne trae la conclusione che la normativa italiana rispetta i principi di parità di trattamento e di effettività. La Corte ricorda che le restrizioni alle attività dei giochi d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale (la tutela dei consumatori od anche la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco), nonché dall’obiettivo della lotta contro la criminalità. I giochi d’azzardo rientrano peraltro fra i settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, il singolo Stato membro può, alla luce della propria scala di valori, identificare gli obiettivi perseguiti e valutare le esigenze che la tutela di siffatti interessi comporta. La Corte dichiara pertanto che, in tale peculiare contesto, il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle loro scadenze può contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità collegata a detti giochi e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. Nell’ipotesi in cui, in futuro, le autorità nazionali intendessero ridurre il numero delle concessioni rilasciate oppure esercitare un controllo più rigoroso sulle attività nel settore dei giochi d’azzardo, misure di questo tipo sarebbero agevolate laddove tutte le concessioni fossero rilasciate per la stessa durata e la loro scadenza avvenisse nello stesso momento. Di conseguenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione non osta a che l’Italia indica, ai fini di un allineamento temporale delle scadenze delle varie concessioni, una nuova gara volta all’attribuzione di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato.  RED/Agipro  

++Flash NEWS. Scommesse: CGE, legittimo il Bando Monti su 2000 licenze ++

"Il diritto dell’Unione non osta all’organizzazione, in Italia, di una nuova procedura di gara volta all’attribuzione, in materia di giochi d’azzardo, di concessioni per una durata inferiore alle precedenti". La CGE  – segnala Agimeg – si è appena pronunciata sul bando Monti delle 2000 agenzie di scommesse. rg/AGIMEG

22/01/2015 | 09:37 – Scommesse: conforme al diritto Ue la gara per concessioni di durata inferiore alle precedenti/rpt

ROMA – Il diritto dell’Unione non è in contrasto all’organizzazione, in Italia, di una nuova procedura di gara volta all’attribuzione, in materia di giochi d’azzardo, di concessioni di durata inferiore alle precedenti. E’ questa la sentenza della Corte Ue sul bando per 2000 agenzie. "In Italia, l’organizzazione di giochi d’azzardo, compresa la raccolta di scommesse, è subordinata all’ottenimento di una concessione amministrativa e di un’autorizzazione di polizia – si legge nella nota ufficiale della Corte di Giustizia – Nel 1999, le società di capitali quotate in borsa sono state escluse dalle gare all’epoca indette per l’attribuzione di concessioni. La Corte di giustizia ha dichiarato l’esclusione di tali società incompatibile con il diritto dell’Unione". Per garantirne la conformità al diritto dell’Unione, l’Italia ha proceduto alla riforma del settore del gioco nel 2006   e, successivamente, nel 2012  in seguito a una nuova sentenza della Corte. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ha quindi bandito, nel 2012, una gara per l’attribuzione di 2 000 nuove concessioni. La società britannica Stanley International Betting e la sua controllata maltese Stanleybet Malta (le «società Stanley») operano in Italia da circa quindici anni mediante «Centri di trasmissione di dati» («CTD») ubicati presso locali aperti al pubblico. I CTD mettono a disposizione dei giocatori il collegamento telematico e trasmettono le singole giocate alle società Stanley. Detti centri non dispongono né di titoli concessori né di autorizzazioni di polizia. Tale sistema è stato oggetto di diverse decisioni della Corte di giustizia. Ritenendo di essere state escluse dalle precedenti gare del 1999 e del 2006, le società hanno chiesto l’annullamento della gara del 2012 e l’organizzazione di una nuova. Hanno criticato la durata delle nuove concessioni (40 mesi), sensibilmente inferiore a quella delle precedenti (fra nove e dodici anni), nonché il carattere esclusivo dell’attività di commercializzazione dei prodotti di gioco e il divieto di cessione delle concessioni. Tali condizioni restrittive metterebbero in dubbio l’utilità della loro partecipazione alla gara, tenuto conto delle penalità legate alle cause di revoca, di sospensione e di decadenza della concessione (incameramento della garanzia e cessione, a titolo non oneroso, dell’uso di beni materiali e immateriali). Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione ammetta una normativa nazionale che, in ragione di un riordino del sistema volto all’allineamento delle scadenze delle varie concessioni, preveda l’indizione di una gara per il rilascio di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato. Nell’odierna sentenza, la Corte afferma innanzitutto che tanto la revoca e la ridistribuzione delle precedenti concessioni, quanto la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni potrebbero essere soluzioni appropriate per rimediare all’esclusione illegittima di alcuni operatori. Nella materia non armonizzata dei giochi d’azzardo, le autorità nazionali possono, in virtù del loro margine di discrezionalità, scegliere l’una o l’altra delle suddette soluzioni. La Corte sottolinea che i concessionari esistenti godono di un indebito vantaggio concorrenziale in quanto hanno potuto iniziare la propria attività alcuni anni prima degli operatori illegittimamente esclusi; tuttavia, i concessionari esistenti non ricevono vantaggi concorrenziali «ulteriori», in quanto le disposizioni controverse si applicano anche nei loro confronti. Inoltre, le società Stanley non possono essere propriamente qualificate come «nuovi entranti sul mercato», in quanto, pur senza possedere titoli concessori e autorizzazioni di polizia, operano in Italia da circa quindici anni. Peraltro, sebbene le nuove concessioni abbiano durata inferiore, esse sono anche meno onerose e meno impegnative economicamente. La Corte ne trae la conclusione che la normativa italiana rispetta i principi di parità di trattamento e di effettività. La Corte ricorda che le restrizioni alle attività dei giochi d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale (la tutela dei consumatori od anche la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco), nonché dall’obiettivo della lotta contro la criminalità. I giochi d’azzardo rientrano peraltro fra i settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, il singolo Stato membro può, alla luce della propria scala di valori, identificare gli obiettivi perseguiti e valutare le esigenze che la tutela di siffatti interessi comporta. La Corte dichiara pertanto che, in tale peculiare contesto, il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle loro scadenze può contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità collegata a detti giochi e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. Nell’ipotesi in cui, in futuro, le autorità nazionali intendessero ridurre il numero delle concessioni rilasciate oppure esercitare un controllo più rigoroso sulle attività nel settore dei giochi d’azzardo, misure di questo tipo sarebbero agevolate laddove tutte le concessioni fossero rilasciate per la stessa durata e la loro scadenza avvenisse nello stesso momento. Di conseguenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione non osta a che l’Italia indica, ai fini di un allineamento temporale delle scadenze delle varie concessioni, una nuova gara volta all’attribuzione di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato.  RED/Agipro  

Scommesse: al centro della sentenza della CGE il bando Monti del 2013. Assegnò duemila concessioni, e fruttò allo Stato 73 milioni di euro

La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata oggi sul bando Monti, la gara per l'assegnazione di concessioni ippiche sportive e virtuali che si è tenuta nel 2013. La gara metteva in palio 2.000 concessioni, le offerte sono state molto superiori, per  2.820 titoli. Dalla base d'asta di 11mila euro – ricorda l'Agimeg – si è così arrivati a una soglia di aggiudicazione di circa 21mila euro, con alcune offerte che sono arrivate a 102mila euro. Sotto questo profilo il bando è stato un successo, il Governo stimava di incassare 20 milioni di euro, ne ha percepiti 72,7. La CGE è stata chiamata a esaminare la durata delle concessioni, contenuta in 40 mesi per allinearne la scadenza a quella dei titoli emessi in precedenza – questi ultimi avevano durata di 9 o 13 anni – di modo che la rete venga azzerata e rimessa interamente in palio con la gara prevista per il 2016. Secondo i bookmaker esteri che da anni operano in Italia senza concessione – e si battono contro il sistema normativo, sostenendo che contenga norme discriminatorie – il bando Monti non avrebbe sanato la situazione. In pratica, la durata minore delle concessioni avrebbe rappresentato una nuova discriminazione: chi doveva entrare ex novo nel sistema avrebbe dovuto sostenere una serie di investimenti che non avrebbe avuto tempo di recuperare. rg/AGIMEG

Scommesse: a ottobre l'udienza del ricorso Stanley in CGE contro il bando per le 2000 agenzie

La sentenza pronunciata oggi dalla CGE, segue la trattazione orale del ricorso di Stanleybet contro il bando di gara per le 2000 agenzie di scommesse che si è tenuta lo scorso 22 ottobre. Il ricorso, dopo il rinvio del Consiglio di Stato, di altri Tar e della Cassazione, è giunto alla Corte di Giustizia Europea, dopo la richiesta di verifica del termine delle concessioni previsto per giugno del 2016 e della legittimità della durata. “Stanley” – si leggeva nella nota di introduzione della causa, in CGE – “lamenta il contrasto del d.lgs. 16/2012 con le citate sentenze a causa di discriminazioni nei confronti dei nuovi entranti, rispetto alla durata delle nuove concessioni". "Il Consiglio di Stato chiede alla Corte se il TFUE ed i principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea ammettano che: vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti; l’esigenza di riordinare il sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata delle concessioni in passato attribuite”. All’udienza – ricorda l'Agimeg – erano presenti gli avvocati di Stanleybet e l’avvocato di Stato, oltre ad Italo Volpe, direttore dell’Ufficio normativa dell’Adm. "Dietro l’allineamento delle licenze si nasconde la protezione dei concessionari storici”. aveva detto in udienza l’avv. Agnello (Stanleybet International). Secondo il legale i concessionari storici avrebbero ottenuto “il diritto ad operare con la gara del Coni del 1999, gara dichiarata contraria al diritto comunitario dalle sentenze Gambelli e Placanica, oltre ad ulteriori vantaggi con il bando Bersani del 2006. (…) Si è così creato uno squilibrio competitivo tra i nuovi concessionari rispetto a quelli già presenti sul mercato, che hanno avuto 13 o 9 anni per realizzare i loro ammortamenti”, aveva detto.  "Non rendere remunerativo l’investimento a causa della limitata durata delle concessioni, appare smentito dalla partecipazione alla gara da parte di numerosi gruppi di operatori anche stranieri", aveva invece replicato Sergio Fiorentino, dell'Avvocatura di Stato. Gli investimenti iniziali non sono proibitivi e comunque possono rientrare “nell’arco di un quadriennio – aveva proseguito. "Non è chiaro comunque quale possa essere il vantaggio dato ai procedenti concessionari. Stanleybet opera sul mercato italiano da tempo e dispone di esercizi affiliati dotati di mezzi telematici, schermi televisivi e per il virtual gaming. Chi dispone di una rete del genere potrebbe utilizzarla nell’attività di concessione, visto che ha già ammortizzato gli asset in questione”, aveva chiarito.

RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS – RACCOLTA LANCI SU BANDO 2000 CONCESSIONI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – AGGIORNATO

RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS – RACCOLTA LANCI SU BANDO 2000 CONCESSIONI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – AGGIORNATO

21/10/2014 Ore 20:24 – Bando 2000 agenzie in Corte Ue, previsti gli interventi di Stanleybet, Commissione Ue, Italia, Belgio e di tre parti private

LUSSEMBURGO – Sono otto gli interventi previsti nell`udienza che si terra` domani presso la Corte di Giustizia Europea a seguito del ricorso di Stanleybet contro il bando di gara per le 2000 agenzie di scommesse. Parleranno I rappresentanti di Stanleybet International (Agnello), Stanleybet Malta (Jacchia), Commissione Europea, Governo italiano, Governo belga e di tre parti private. Non si tratta, in ogni caso, di bookmaker comunitari che hanno impugnato il bando di gara dei Monopoli di Stato.NT/Agipro

 22/10/2014 Ore 09:15 – Corte Ue: si decide su bando scommesse da 70 milioni di euro

ROMA – Oltre 70 milioni di euro, rispetto ai 22 previsti dal Governo: è quanto ha portato nelle casse dello Stato il bando per 2000 punti scommesse, su cui oggi la Corte di Giustizia Europea è chiamata a esprimere un giudizio. I punti di gioco del bando sono stati assegnati dall`Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a maggio del 2013, ma da subito sono partiti i ricorsi per bloccarlo: proprio da uno di questi – presentato da Stanleybet in Consiglio di Stato – è arrivato il rinvio in Corte di Giustizia. Rinvii simili sono poi arrivati da altri tribunali – da quelli amministrativi, fino alla Cassazione – relativi anche ai ricorsi di altri operatori. Il rinvio non ha bloccato il bando, ma la Corte Ue dovrà valutare se il termine per le concessioni fissato al giugno del 2016 sia rispettoso della sentenza della Corte di Giustizia Costa-Cifone del febbraio 2012 e se sia legittima una durata delle licenze inferiore a quella stabilita dal ministero dell`Economia nelle gare svolte in precedenza. Si tratta della sesta volta che il sistema delle scommesse italiano finisce sotto esame in Corte di Giustizia: oggi è l`ennesima tappa della lunga battaglia legale fra lo Stato italiano e gli operatori che operano in Italia senza la concessione del Ministero delle Finanze. Secondo un recente censimento, in Italia sono circa 7 mila i punti collegati con operatori esteri non autorizzati. Nella recente legge di stabilità del Governo Renzi, è contenuta una stretta decisa sui punti collegati a operatori non autorizzati: fra le misure antievasione il Governo ha previsto che i titolari dei punti paghino un conto salato, pari all`aliquota massima prevista per i punti regolari (l`8%) calcolata sul triplo della raccolta media provinciale. In sostanza aprire un ctd a Milano costerebbe 100 mila euro all`anno, secondo proiezioni Agipronews su dati dei Monopoli di Stato relativi al 2013, mentre Roma la spesa per ciascun punto sarebbe di 88 mila euro, a Napoli il “conto“ sarebbe pari a 90 mila euro.  PG/Agipro

22/10/2014 Ore 09:52 – Bando 2000 alla Corte Ue: iniziata l`udienza davanti ai giudici comunitari, anche Italo Volpe (Adm) in aula

LUSSEMBURGO – E` iniziata da pochi minuti l`udienza pubblica presso la Corte di Giustizia del Lussemburgo, nella quale si discuterà il tema della conformità al diritto comunitario della gara dei Monopoli di Stato per il rilascio di 2000 concessioni – della durata ridotta di 40 mesi – ad altrettante agenzie di scommesse. E` presente in aula, accanto all`avvocato dello Stato, anche il direttore dell`ufficio normativa dell`Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Italo Volpe. Secondo quanto si apprende, è stato invertito l`ordine degli interventi dei legali Stanleybet: aprirà Roberto Jacchia, che prenderà la parola prima di Daniela Agnello.  NT/Agipro

 22/10/2014 Ore 09:58 – Bando 2000 agenzie alla Cge, Jacchia (avv. Stanleybet Malta): “Concessioni allineate al 2016 per motivi economici in contrasto con giurisprudenza Ue“

LUSSEMBURGO – “L`esigenza dell`allineamento della scadenza di tutte le concessioni all`anno 2016 ha natura meramente economica e organizzativa, e perciò non risponde, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ad un motivo imperativo di interesse generale. Tale esigenza non è, di conseguenza, idonea a giustificare la discriminazione dei nuovi aggiudicatari e potenziali aggiudicatari delle concessioni del 2012 nei confronti di quelli preesistenti, che l`asimmetria di durata inevitabilmente comporta. La restrizione sarà ancor meno giustificata, se a subirla sono dei soggetti già discriminati da precedenti violazioni del diritto dell`Unione, già accertate da precedenti sentenze della Corte“. Lo ha affermato Roberto Jacchia, legale di Stanleybet Malta, nel corso dell`udienza pubblica presso la Corte di Giustizia in corso a Lussemburgo e che affronta il tema della conformità al diritto comunitario della gara dei Monopoli di Stato per il rilascio di 2000 concessioni – della durata ridotta di 40 mesi – ad altrettante agenzie di scommesse. Jacchia ha anche risposto alle osservazioni del Governo italiano, sottolineando che la finalità di riallineare la scadenza delle concessioni delle scommesse presenta natura economica, in quanto “è destinata a consentire di rimettere a gara contemporaneamente, e perciò più efficacemente, la totalità delle concessioni dopo il 2016 ed ha evitato l`onere degli indennizzi dovuti ai vecchi concessionari se si fosse seguita la strada di porre anticipatamente fine alle vecchie concessioni, rinnovarle e riallineare la loro nuova durata con quella delle nuove concessioni del 2012 per un uguale congruo termine“. In ogni caso, conclude Jacchia, è chiaro “l`obiettivo organizzativo di evitare aggravi amministrativi e di agevolare la gestione delle concessioni. Siamo, dunque, di fronte a ragioni che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, non ricadono nei motivi imperativi di interesse generale“. NT/Agipro

 22/10/2014 Ore 10:18 – Bando 2000 agenzie in Corte Ue, Agnello (avv. Stanleybet): “Gara ha rafforzato privilegi dei concessionari storici“

LUSSEMBURGO – L`allineamento delle concessioni non può giustificare restrizioni alle libertà fondamentali perché viola il principio di parità di trattamento tra gli operatori, impedisce di rimediare alle discriminazioni subite negli ultimi 15 anni e rafforza I privilegi concorrenziali ottenuti dai concessionari nazionali. E` quanto ha affermato l`avvocato Daniela Agnello, legale di Stanleybet International, nel corso dell`udienza pubblica presso la Corte di Giustizia in corso a Lussemburgo e che affronta il tema della conformità al diritto comunitario della gara dei Monopoli di Stato per il rilascio di 2000 concessioni – della durata ridotta di 40 mesi – ad altrettante agenzie di scommesse. “Dietro l`allineamento delle licenze si nasconde in realtà la protezione dei concessionari storici“, ha affermato ancora la Agnello, che hanno “ottenuto il diritto ad operare con la gara Coni del 1999, dichiarata contraria al diritto Ue dalle sentenze Gambelli e Placanica, e ulteriori indebiti vantaggi con la gara Bersani del 2006“. Tutto cio` incide sulla qualita` dei servizi resi dai nuovi entranti, rendendo meno attraente la loro offerta: “Si crea così una sperequazione competitiva dei nuovi rispetto ai concessionari già presenti sul mercato, che hanno avuto 13 o 9 anni per realizzare I loro ammortamenti“. La nuova gara, ha aggiunto l`avvocato di Stanleybet International, non ha rimediato alle discriminazioni e non si è adeguata ai principi della sentenza Costa-Cifone, come era stato dichiarato dal legislatore italiano: “In particolare la nuova procedura ha mantenuto le ipotesi di decadenza e incameramento della cauzione già censurate dalla Corte Ue anche sotto il profilo dell`incertezza del diritto“. Secondo Stanleybet, infine, il disegno di legge di Stabilità del 2015 prevede ulteriori misure sul piano fiscale e introduce “nuove misure discriminatorie“ destinate ad aprire una nuova stagione di contenzioso comunitario e nazionale. NT/Agipro

 22/10/2014 Ore 10:57 – Bando 2000 agenzie in Corte Ue, Governo italiano: “Finora solo vantaggi per Stanleybet, gara aperta con numerosi partecipanti esteri“

LUSSEMBURGO – Il gruppo Stanley ha potuto godere – per effetto della lamentata discriminazione – di condizioni concorrenziali vantaggiose, che ha potuto sfruttare offrendo migliori condizioni ai propri clienti. Il fatto che la limitata durata delle concessioni non renderebbe remunerativo l`investimento per garantire il servizio appare smentito dalla partecipazione alla gara da parte di numerosi gruppi anche non italiani. Il Governo italiano  – attraverso le parole dell`avvocato dello Stato, Sergio Fiorentino –  difende la gara dei Monopoli di Stato per il rilascio di 2000 concessioni – della durata ridotta di 40 mesi – ad altrettante agenzie di scommesse, nel corso dell`udienza pubblica presso la Corte di Giustizia in corso a Lussemburgo. “Gli investimenti iniziali sono tutt`altro che proibitivi e comunque tali da essere remunerati nel`arco di un quadriennio. Poi, non è chiaro quale possa essere il vantaggio accordato ai precedenti concessionari, anzi Stanleybet opera già sul mercato italiano e dispone di esercizi affiliati dotati di mezzi telematici, di schermi televisivi, e di schermi per il virtual gaming: chi dispone di questa rete potrebbe utilizzarla nell`attività oggetto di concessione avendo già ammortizzato gli asset in questione“. NT/Agipro

22/10/2014 Ore 10:59 – Bando 2000 agenzie in Corte Ue, Governo italiano: “Allineamento concessioni consente collocazione di tutti I diritti nel 2016“

LUSSEMBURGO – Per quanto concerne la durata della concessione, il Governo sostiene – attraverso le parole dell`avvocato dello Stato, Sergio Fiorentino – che sia più agevole ed economico gestire licenze che scadono contemporanemente (il 30 giugno 2016, ndr): sarà così possibile ricollocare contemporaneamente tutti I diritti messi a gara, garantendo una più corretta concorrenza tra gli offerenti. Inoltre conclude, “gli oneri a carico dei concessionari sono stati ridotti notevolmente, consentendo una larghissima partecipazione alla gara Monti“. NT/Agipro 

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22/10/2014 Ore 11:35 – Bando 2000 agenzie in Corte Ue, Comm. Europea: “Limite eccessivo a durata della concessione rende impossibile accesso al mercato“ (1)

LUSSEMBURGO – “Un limite di durata che escluda in partenza la possibilità di recupero degli investimenti necessari costituisce un deterrente all`ingresso dei nuovi operatori tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile l`esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi: esso priva gli esclusi di uno strumento indispensabile per entrare nel mercato delle scommesse“. E` quanto ha sostenuto Elisabetta Montaguti, in rappresentanza della Commissione Europea, nel corso dell`udienza pubblica presso la Corte di Giustizia in corso a Lussemburgo e che affronta il tema della conformità al diritto comunitario della gara dei Monopoli di Stato per il rilascio di 2000 concessioni – della durata ridotta di 40 mesi – ad altrettante agenzie di scommesse. Le gare devono offrire, secondo il Governo dell`Europa, una possibilità reale di accesso ed esercizio dell`attività economica agli operatori “illegalmente esclusi, così come nella gara precedente ne è stata offerta una agli operatori che hanno potuto partecipare“.  (SEGUE)

22/10/2014 Ore 11:37 – Bando 2000 agenzie in Corte Ue, Comm. Europea: “Limite eccessivo a durata della concessione rende impossibile accesso al mercato“ (2)

LUSSEMBURGO – D`altro canto, “nell`ambito delle concessioni non vi è obbligo di garantire la copertura di costi e investimenti sostenuti: al concessionario si trasferisce anche il rischio economico dell`attività“, a patto che si consenta di “ammortizzare gli investimenti necessari e di ottenere un profitto ragionevole“. A proposito del riordino del settore, previsto nel 2016, la Commissione Europea considera che quest`ultimo – ove si dovesse intendere come strumento di convenienza organizzativa delle amministrazioni competenti – non potrebbe costituire una valida giustificazione di misure restrittive di libertà attribuite dal Trattato e conclude che il nuovo regime “deve perseguire obiettivi legittimi di interesse generale e garantire nel suo complesso il rispetto dei principi di equivalenza e effettività“, lasciando giudice nazionale le relative valutazioni sull`applicazione concreta. NT/Agipro

22/10/2014 Ore 14:40 – Bando 2000 agenzie in Corte Ue, Whittaker (Ceo Stanleybet):“Corte indichi modo per inserirci nel mercato regolato italiano“

LUSSEMBURGO – “C`è un interesse comune a risolvere i problemi: spero che la Corte emetta una sentenza di alto profilo, che indichi la via per l`inserimento di Stanleybet nel mercato regolato italiano“ E` il commento a margine dell`udienza alla Corte di Giustizia Ue di John Whittaker, Ceo di Stanleybet. “L`impressione è che ci sia la volontà di Stanleybet e degli altri concessionari storici di esprimere un forte grido di dolore per le conseguenze della violazione della normativa comunitaria, che ha un`influenza non solo su stanleybet ma anche sui concessionari“, ha spiegato. NT/Agipro

22/10/2014 Ore 15:34 – Bando 2000, Fratini (avv. Snai spa): “Legittima gara con concessioni più brevi“

LUSSEMBURGO – La durata più limitata delle concessioni scommesse messe a gara nel 2013 “rientra a pieno titolo nella discrezionalità riconosciuta agli Stati membri nella sentenza Placanica“. E` quanto spiega ad Agipronews Alessandra Fratini, legale che nell`udienza alla Corte di Giustizia Ue ha rappresentato Snai spa. “La gara aveva criteri noti in anticipo ed era aperta a tutti, anche a condizioni meno onerose di quelle precedenti – ha aggiunto Fratini – Stanleybet non è un nuovo operatore, è in Italia da almeno 15 anni senza rispettare le norme di esercizio delle concessioni“. La gara, inoltre, è stata fatta per una precisa scelta del Governo “non di carattere organizzativo, ma di riordino del sistema: una scadenza differenziata dei diversi gruppi di concessioni avrebbe reso difficile la gestione del comparto e un eventuale cambio di strategia sul gioco pubblico“.  Allo scadere delle attuali concessioni “le stesse saranno rimesse sul mercato garantendo piena concorrenza a tutti – conclude Fratini – l`esigenza di riordino e riallineamento delle concessioni risponde a un motivo imperativo di interesse generale“. NT/Agipro

22/10/2014 Ore 15:43 – Bando 2000, Fraccastoro (avv. Lottomatica): “Concessionari dello Stato i veri discriminati“

LUSSEMBURGO – La vera discriminazione nel settore scommesse in Italia “è per i concessionari autorizzati dallo Stato“. E` quanto dice Giorgio Fraccastoro, legale che nell`udienza alla Corte di Giustizia Ue ha rappresentato il gruppo Lottomatica Gtech. “Stanleybet sembra godere di un bonus illimitato rispetto ai concessionari storici – aggiunge Fraccastoro – non versa imposte, non dichiara redditi in Italia, non presenta certificazioni antimafia, non è tenuta a rispettare le norme antiriciclaggio, non ha obbligo di rispetto del palinsesto. Inoltre non è soggetta alla scure dello Stato sul match fixing, oltre a non dover affrontare le fortissime limitazioni alle attività imposte dagli enti locali agli operatori“. “Alla gara del 2013 hanno partecipato 119 operatori che hanno presentato 2900 offerte, a testimonianza della bontà della procedura – dice ancora il legale – nella nuova Direttiva Concessioni 23/2014 l`Europa dice che la durata è a discrezione degli Stati Membri e che sono le concessioni troppo lunghe a limitare la concorrenza, non quelle troppo corte. Stanleybet ha operato per 15 anni in Italia con il privilegio che i Ctd sono stati sottratti ai controlli di ordine pubblico. Stanleybet non ha alcuno svantaggio competitivo, piuttosto sono i concessionari a essere discriminati“. Fraccastoro ha sottolineato come le condizioni per la gara del 2013 fossero assai più favorevoli “con una base d`asta ridotta, nessun limite di concentrazione, cauzioni più basse e requisiti tecnici dei punti meno stringenti, oltre a consentire la gestione del virtual betting“. NT/Agipro

22/10/2014 Ore 17:16 – Bando 2000, Lauteri (avv. Sisal): “Riallineamento concessioni garantirà concorrenza“

ROMA – Il riallineamento delle concessioni scommesse garantirà un mercato concorrenziale e uniforme. E` quanto ritiene Annalisa Lauteri, legale che ha rappresentato Sisal nel corso dell`udienza di oggi in Corte di Giustizia Europea. Negli anni “il quadro regolatorio è cambiato per adeguarsi alla normativa comunitaria e al perseguimento di esigenze di interessi generali, come l`efficienza nel contrasto al gioco illegale, la tutela dell`ordine pubblico, la lotta alla ludopatia e alle infiltrazioni della criminalità organizzata“.  Obiettivi raggiunti “attraverso l`approvazione dell`articolo 14 della legge che delega al Governo il riordino la materia dei giochi, in questo contesto viene confermata l`opportunità del riallineamento delle scadenza delle concessioni. La nuova direttiva Ue punta proprio all`apertura dei mercati alla concorrenza e alla certezza giuridica attraverso l`uniformità delle concessioni“ dice ancora l`avvocato Lauteri, mentre la durata più breve “non restringe la libertà, visto che è prevista sulla base delle esigenze interne di uno Stato membro. La diffusione dei ctd – conclude il legale – dimostra che la ricorrente (Stanleybet, ndr) vuole proseguire la propria attività in questa inammissibile situazione, all`interno di un mercato parallelo e fuori dal controllo statale“. NT/Agipro

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GIOCONEWS: Richiesta pagamento imposte a Ctd esteri, Assosnai: “Primo passo, ma ora risarcimento per mancata tutela rete Aams”

 

Richiesta pagamento imposte a Ctd esteri, Assosnai: “Primo passo, ma ora risarcimento per mancata tutela rete Aams”

 

La recente circolare Aams sul pagamento dell’Imposta Unica da parte dei Ctd (Centri Trasmissione Dati collegati con operatori esteri), seguita dall’invio di formali richieste agli operatori privi di concessione, è un tentativo di ristabilire il corretto funzionamento del mercato delle scommesse, per il recupero di una situazione già da troppo tempo drammaticamente compromessa: finalmente saranno obbligati al pagamento dell’Imposta Unica e delle relative sanzioni anche i soggetti che esercitano la raccolta senza concessione Aams.

È quanto si legge in una nota di Assosnai, secondo la quale però, al di là delle buone intenzioni, adesso la norma deve essere applicata o, in caso contrario anche i concessionari Aams devono smettere di versare l’Imposta Unica sui Giochi.

Perdura comunque, a giudizio di Assosnai, una situazione di evidente confusione, confermata anche dalla recente sentenza della Cassazione che ha evidenziato gli errori compiuti dallo Stato italiano nella gestione del regime concessorio. Ciò ha portato al proliferare di un sistema ‘autogestito’ che affianca da anni la rete Aams: da un lato, i concessionari che nel rispetto delle leggi nazionali sostengono gli elevati costi di concessione e di imposte sui giochi e si sottopongono a un sistema di rigidi controlli per il mantenimento di adeguati livelli di servizio; dall’altro alcune imprese che, seguendo unicamente procedure private e senza avere l’obbligo di contribuire alle entrate erariali, hanno la possibilità di offrire condizioni più vantaggiose alla clientela, praticando una concorrenza sleale nei confronti della rete Aams. Tutto ciò lascia il consumatore abbandonato a se stesso in prodotti di gioco dove, la salute pubblica deve essere tutelata e quindi controllata.

La causa della sofferenza della rete Aams è da dunque da imputare agli errori ed alla mancata tutela da parte dello Stato: i bandi di gara emanati dal 2000 in poi sono stati puntualmente censurati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e ciò ha creato ingenti danni principalmente alle società concessionarie italiane: a quelle del 2000, che si sono aggiudicate le gare pagando cospicue somme per acquistare una ‘esclusiva’ sui Giochi che in realtà lo Stato non possedeva; a quelle del 2006 che, in più, sono state limitate nell’attività d’impresa dovendo sottostare a contingentamenti, distanze, limiti territoriali che in seguito sono stati disapplicati dalle Sentenze della Corte Europea.

Secondo Assnosnai dunque il modello di accettazione scommesse in Italia deve essere dunque completamente ridisegnato, stabilendo un modello unico e valido per tutti, considerando che lo Stato Italiano non può vendere un diritto di esclusiva che non ha di fatto e che risulta non avere mai avuto neppure di diritto. Se ciò dovesse portare ad un regime autorizzativo, dovranno essere rimborsate le somme versate dalle imprese concessionarie per l’acquisto dei diritti e il pagamento dell’imposta unica, lasciando spazio all’iniziativa privata, prevedendo le regole mancanti nel nostro ordinamento a tutela dello scommettitore-consumatore.

È necessario che ciò avvenga prima dell’emanazione di una gara che porterà a nuovi contenziosi e inevitabili responsabilità dello Stato Italiano e dei dirigenti coinvolti.

Agicos: ASSOSNAI, RETE AAMS VITTIMA ERRORI STATO

ASSOSNAI, RETE AAMS VITTIMA ERRORI STATO

Assosnai parla della situazione della rete di agenzie in seguito alla sentenza della Cassazione e alla recente circolare dei Monopoli sul pagamento dell'Imposta Unica da parte dei CTD

"La recente circolare AAMS sul pagamento dell'Imposta Unica da parte dei CTD (Centri Trasmissione Dati collegati con operatori esteri), seguita dall'invio di formali richieste agli operatori privi di concessione, è un tentativo di ristabilire il corretto funzionamento del mercato delle scommesse, per il recupero di una situazione già da troppo tempo drammaticamente compromessa: finalmente saranno obbligati al pagamento dell'Imposta Unica e delle relative sanzioni anche i soggetti che esercitano la raccolta senza concessione AAMS. Al di la delle buone intenzioni però, riporta una nota Assosnai, adesso la norma deve essere applicata o, in caso contrario anche i concessionari AAMS devono smettere di versare l'Imposta Unica sui Giochi.

Perdura comunque una situazione di evidente confusione, confermata anche dalla recente sentenza della Cassazione che ha evidenziato gli errori compiuti dallo Stato italiano nella gestione del regime concessorio. Ciò ha portato al proliferare di un sistema "autogestito" che affianca da anni la rete AAMS: da un lato, i concessionari che nel rispetto delle leggi nazionali sostengono gli elevati costi di concessione e di imposte sui giochi e si sottopongono a un sistema di rigidi controlli per il mantenimento di adeguati livelli di servizio; dall'altro alcune imprese che, seguendo unicamente procedure private e senza avere l'obbligo di contribuire alle entrate erariali, hanno la possibilità di offrire condizioni più vantaggiose alla clientela, praticando una concorrenza sleale nei confronti della rete AAMS. Tutto ciò lascia il consumatore abbandonato a se stesso in prodotti di gioco dove, la salute pubblica deve essere tutelata e quindi controllata. 

La causa della sofferenza della rete AAMS – si legge ancora nella nota Assosnai – è da dunque da imputare agli errori ed alla mancata tutela da parte dello Stato: i bandi di gara emanati dal 2000 in poi sono stati puntualmente censurati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e ciò  ha creato ingenti danni principalmente alle società concessionarie italiane: a quelle del 2000, che si sono aggiudicate le gare pagando cospicue somme per acquistare una "esclusiva" sui Giochi che in realtà lo Stato non possedeva; a quelle del 2006 che, in più, sono state limitate nell'attività d'impresa dovendo sottostare a contingentamenti, distanze, limiti territoriali che in seguito sono stati disapplicati dalle Sentenze della Corte Europea.

Il modello di accettazione scommesse in Italia deve essere dunque completamente ridisegnato, stabilendo un modello unico e valido per tutti, considerando che lo Stato Italiano non può vendere un diritto di esclusiva che non ha di fatto e che risulta non avere mai avuto neppure di diritto.  Se ciò dovesse portare ad un regime autorizzativo, dovranno essere rimborsate le somme versate dalle imprese concessionarie per l'acquisto dei diritti e il pagamento dell'imposta unica, lasciando spazio all'iniziativa privata, prevedendo le regole mancanti nel nostro ordinamento a tutela dello scommettitore-consumatore. 

E' necessario che ciò avvenga prima dell'emanazione di una gara che porterà a nuovi contenziosi e inevitabili responsabilità dello Stato Italiano e dei dirigenti coinvolti".

Agipronews: Giochi, Assosnai: “La rete Aams prima vittima degli errori dello Stato”

Giochi, Assosnai: "La rete Aams prima vittima degli errori dello Stato"

15/06/2012 Ore 15:02

ROMA – Gli operatori italiani non sono stati tutelati dallo Stato e devono essere risarciti. E` quanto si legge in una nota di Assosnai dopo la circolare Aams sul pagamento dell`Imposta Unica da parte dei CTD. “Un giusto tentativo – si legge nel comunicato – di ristabilire il corretto funzionamento del mercato delle scommesse“. Nonostante questo, nella nota si ricorda la situazione complicata del mercato italiano, dove alla rete Aams si affianca la presenza di imprese che “senza avere l`obbligo di contribuire alle entrate erariali, hanno la possibilità di offrire condizioni più vantaggiose alla clientela, praticando una concorrenza sleale“. Il modello di accettazione scommesse in Italia deve, secondo Assosnai, essere completamente ridisegnato prima dell`emanazione di una gara, “stabilendo un modello unico e valido per tutti considerando che lo Stato Italiano non può vendere un diritto di esclusiva che non ha di fatto e che risulta non avere mai avuto neppure di diritto“. Se questo portasse ad un regime autorizzativo, “dovranno essere rimborsate le somme versate dalle imprese concessionarie per l`acquisto dei diritti e il pagamento dell`imposta unica, lasciando spazio all`iniziativa privata, prevedendo le regole mancanti nel nostro ordinamento a tutela dello scommettitore-consumatore“. 

“La causa della sofferenza della rete Aams – continua la nota – è da imputare agli errori ed alla mancata tutela da parte dello Stato: i bandi di gara emanati dal 2000 in poi sono stati puntualmente censurati dalla Corte di Giustizia dell`Unione Europea e ciò  ha creato ingenti danni principalmente alle società concessionarie italiane: a quelle del 2000, che si sono aggiudicate le gare pagando cospicue somme per acquistare una `esclusiva` sui Giochi che in realtà lo Stato non possedeva; a quelle del 2006 che, in più, sono state limitate nell`attività d`impresa dovendo sottostare a contingentamenti, distanze, limiti territoriali che in seguito sono stati disapplicati dalle Sentenze della Corte Europea“.

RED/Agipro

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Comunicato Stampa: ASSOSNAI, LA RETE AAMS PRIMA VITTIMA DEGLI ERRORI DELLO STATO

 

COMUNICATO STAMPA

ASSOSNAI, LA RETE AAMS PRIMA VITTIMA DEGLI ERRORI DELLO STATO

La richiesta di pagamento dell’imposta unica per i CTD è solo un primo passo per il raggiungimento di un modello valido per tutti. La mancata tutela della rete AAMS da parte dello Stato deve essere risarcita.

Roma, 15 giugno 2012

La recente circolare AAMS sul pagamento dell’Imposta Unica da parte dei CTD (Centri Trasmissione Dati collegati con operatori esteri), seguita dall’invio di formali richieste agli operatori privi di concessione,  è  un tentativo di ristabilire il corretto funzionamento del mercato delle scommesse, per il recupero di una situazione già da troppo tempo drammaticamente compromessa: finalmente saranno obbligati al pagamento dell’Imposta Unica e delle relative sanzioni anche i soggetti che esercitano la raccolta senza concessione AAMS. Al di la delle buone intenzioni, però, adesso la norma deve essere applicata o, in caso contrario anche i concessionari AAMS devono smettere di versare l’Imposta Unica sui Giochi.

Perdura comunque una situazione di evidente confusione, confermata anche dalla recente sentenza della Cassazione che ha evidenziato gli errori compiuti dallo Stato italiano nella gestione del regime concessorio. Ciò ha portato al proliferare di un sistema “autogestito” che affianca da anni la rete AAMS: da un lato, i concessionari che nel rispetto delle leggi nazionali sostengono gli elevati costi di concessione e di imposte sui giochi e si sottopongono a un sistema di rigidi controlli per il mantenimento di adeguati livelli di servizio; dall’altro alcune imprese che, seguendo unicamente procedure private e senza avere l’obbligo di contribuire alle entrate erariali, hanno la possibilità di offrire condizioni più vantaggiose alla clientela, praticando una concorrenza sleale nei confronti della rete AAMS. Tutto ciò lascia il consumatore abbandonato a se stesso in prodotti di gioco dove, la salute pubblica deve essere tutelata e quindi controllata. 

La causa della sofferenza della rete AAMS è da dunque da imputare agli errori ed alla mancata tutela da parte dello Stato: i bandi di gara emanati dal 2000 in poi sono stati puntualmente censurati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e ciò  ha creato ingenti danni principalmente alle società concessionarie italiane: a quelle del 2000, che si sono aggiudicate le gare pagando cospicue somme per acquistare una “esclusiva” sui Giochi che in realtà lo Stato non possedeva; a quelle del 2006 che, in più, sono state limitate nell’attività d’impresa dovendo sottostare a contingentamenti, distanze, limiti territoriali che in seguito sono stati disapplicati dalle Sentenze della Corte Europea.

Il modello di accettazione scommesse in Italia deve essere dunque completamente ridisegnato, stabilendo un modello unico e valido per tutti, considerando che lo Stato Italiano non può vendere un diritto di esclusiva che non ha di fatto e che risulta non avere mai avuto neppure di diritto.  Se ciò dovesse portare ad un regime autorizzativo, dovranno essere rimborsate le somme versate dalle imprese concessionarie per l’acquisto dei diritti e il pagamento dell’imposta unica, lasciando spazio all’iniziativa privata, prevedendo le regole mancanti nel nostro ordinamento a tutela dello scommettitore-consumatore. 

E’ necessario che ciò avvenga prima dell’emanazione di una gara che porterà a nuovi contenziosi e inevitabili responsabilità dello Stato Italiano e dei dirigenti coinvolti.

News: Lanci stampa dichiarazioni Presidente Assosnai

ANSA – GIOCHI: ASSOSNAI, SISTEMA CONCESSIONI NON E' IN DISCUSSIONE

 

(ANSA) – ROMA, 16 FEB – ''Come prevedibile la Corte di Giustizia ha espresso un giudizio negativo sulla normativa disciplinante le gare Bersani, peraltro in parte gia' abrogate, per le quali la Corte di Cassazione aveva sollevato dubbi di conformita' ai principi dell'Unione Europea. La sentenza non ha quindi assolutamente sancito che i CTD, di qualsiasi operatore, siano legittimati a raccogliere scommesse senza concessione Aams''. Francesco Ginestra, Presidente di Assosnai, commenta cosi' il giudizio della Corte pronunciato questa mattina. ''Il sistema delle concessioni non viene messo in discussione. Dalla sentenza si ha la conferma che diventa debole ed attaccabile quando le singole prescrizioni che lo disciplinano risultano restrittive dei principi dell'Unione Europea senza una adeguata motivazione''. Nessuna preoccupazione, dunque, da parte di Assosnai per i possibili effetti della sentenza della Corte di Giustizia Ue sul sistema italiano delle scommesse. Dal punto di vista pratico non pone in discussione la legittimita' della posizione dei concessionari Aams, pur riconoscendo a soggetti legati ad un operatore penalizzato dalle specifiche norme dichiarate incompatibili la possibilita' di far valere tale incompatibilita', al fine di evitare, nel caso specifico, le relative sanzioni penali. ''Occorrera', pertanto, attendere il pronunciamento della Corte Cassazione e dei giudici nazionali per verificare i riflessi della sentenza sui giudizi in corso. Auspichiamo che il legislatore, per il futuro si conformi alle prescrizioni della Corte laddove precisa che le condizioni e le modalita' di una gara devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco'', conclude Ginestra. (ANSA). COM-VN 16-FEB-12 15:31 NNNN


ADNKRONOS – SCOMMESSE: GINESTRA (ASSOSNAI), SISTEMA CONCESSIONI NON E' IN DISCUSSIONE
Roma, 16 feb. – (Adnkronos) – "Come prevedibile la Corte di Giustizia ha espresso un giudizio negativo sulla normativa disciplinante le gare Bersani, peraltro in parte gia' abrogate, per le quali la Corte di Cassazione aveva sollevato dubbi di conformita' ai principi dell'Unione Europea. La sentenza non ha quindi assolutamente sancito che i CTD, di qualsiasi operatore, siano legittimati a raccogliere scommesse senza concessione Aams". Francesco Ginestra, Presidente di Assosnai, commenta cosi' l'atteso giudizio della Corte pronunciato questa mattina. "Il sistema delle concessioni non viene messo in discussione. Dalla sentenza si ha la conferma che diventa debole ed attaccabile quando le singole prescrizioni che lo disciplinano risultano restrittive dei principi dell'Unione Europea senza una adeguata motivazione". Nessuna preoccupazione, dunque, da parte di Assosnai per i possibili effetti della sentenza della Corte di Giustizia Ue sul sistema italiano delle scommesse. Dal punto di vista pratico non pone in discussione la legittimita' della posizione dei concessionari Aams, pur riconoscendo a soggetti legati ad un operatore penalizzato dalle specifiche norme dichiarate incompatibili la possibilita' di far valere tale incompatibilita', al fine di evitare, nel caso specifico, le relative sanzioni penali. "Occorrera', pertanto, attendere il pronunciamento della Corte Cassazione e dei giudici nazionali per verificare i riflessi della sentenza sui giudizi in corso. Auspichiamo che il legislatore, per il futuro si conformi alle prescrizioni della Corte laddove precisa che le condizioni e le modalita' di una gara devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco", conclude Ginestra. (Red/Ct/Adnkronos) 16-FEB-12 17:11 NNN

AGIPRONEWS – 16 febbraio 2012 Sentenza Corte di Giustizia, Ginestra (Assosnai): "Il sistema delle concessioni non è in discussione"
 ROMA – “Come prevedibile la Corte di Giustizia ha espresso un giudizio negativo sulla normativa disciplinante le gare Bersani, peraltro in parte già abrogate, per le quali la Corte di Cassazione aveva sollevato dubbi di conformità ai principi dell’Unione Europea. La sentenza non ha quindi assolutamente sancito che i CTD, di qualsiasi operatore, siano legittimati a raccogliere scommesse senza concessione Aams". Francesco Ginestra, Presidente di Assosnai, commenta così l’atteso giudizio della Corte pronunciato questa mattina. “Il sistema delle concessioni non viene messo in discussione. Dalla sentenza si ha la conferma che diventa debole ed attaccabile quando le singole prescrizioni che lo disciplinano risultano restrittive dei principi dell’Unione Europea senza una adeguata motivazione”. 
Nessuna preoccupazione, dunque, da parte di Assosnai per i possibili effetti della sentenza della Corte di Giustizia Ue sul sistema italiano delle scommesse. Dal punto di vista pratico non pone in discussione la legittimità della posizione dei concessionari Aams, pur riconoscendo a soggetti legati ad un operatore penalizzato dalle specifiche norme dichiarate incompatibili la possibilità di far valere tale incompatibilità, al fine di evitare, nel caso specifico, le relative sanzioni penali. “Occorrerà, pertanto, attendere il pronunciamento della Corte Cassazione e dei giudici nazionali per verificare i riflessi della sentenza sui giudizi in corso. Auspichiamo che il legislatore, per il futuro si conformi alle prescrizioni della Corte laddove precisa che le condizioni e le modalità di una gara devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco”, conclude Ginestra.

GIOCONEWS – 16 febbraio 2012 Ginestra (Pres. Assosnai): “Il sistema delle concessioni non è in discussione"
“Il sistema delle concessioni non viene messo in discussione. Dalla sentenza si ha la conferma che diventa debole ed attaccabile quando le singole prescrizioni che lo disciplinano risultano restrittive dei principi dell'Unione Europea senza una adeguata motivazione”. A prendere le difese del sistema concessorio nazionale è il leader di Assosnai Francesco Ginestra che spiega: "Come prevedibile la Corte di Giustizia ha espresso un giudizio negativo sulla normativa disciplinante le gare Bersani, peraltro in parte già abrogate, per le quali la Corte di Cassazione aveva sollevato dubbi di conformità ai principi dell'Unione Europea. La sentenza non ha quindi assolutamente sancito che i Ctd, di qualsiasi operatore, siano legittimati a raccogliere scommesse senza concessione Aams". Nessuna preoccupazione, dunque, da parte di Assosnai per i possibili effetti della sentenza della Corte di Giustizia Ue sul sistema italiano delle scommesse.

AGICOSCOMMESSE – ASSOSNAI, SENTENZA NON LEGITTIMA I CTD
Nessuna preoccupazione da parte di Assosnai per i possibili effetti della sentenza della Corte di Giustizia Ue. Ginestra: "Occorrerà attendere il pronunciamento della Corte Cassazione e dei giudici nazionali per verificare i riflessi della sentenza sui giudizi in corso"
"Come prevedibile la Corte di Giustizia ha espresso un giudizio negativo sulla normativa disciplinante le gare Bersani, peraltro in parte già abrogate, per le quali la Corte di Cassazione aveva sollevato dubbi di conformità ai principi dell'Unione Europea. La sentenza non ha quindi assolutamente sancito che i CTD, di qualsiasi operatore, siano legittimati a raccogliere scommesse senza concessione Aams". Francesco Ginestra, Presidente di Assosnai, commenta così il giudizio della Corte pronunciato questa mattina. "Il sistema delle concessioni non viene messo in discussione. Dalla sentenza si ha la conferma che diventa debole ed attaccabile quando le singole prescrizioni che lo disciplinano risultano restrittive dei principi dell'Unione Europea senza una adeguata motivazione". Nessuna preoccupazione, dunque, da parte di Assosnai per i possibili effetti della sentenza della Corte di Giustizia Ue sul sistema italiano delle scommesse. Dal punto di vista pratico  – si legge in una nota – non pone in discussione la legittimità della posizione dei concessionari AAMS, pur riconoscendo a soggetti legati ad un operatore penalizzato dalle specifiche norme dichiarate incompatibili la possibilità di far valere tale incompatibilità, al fine di evitare, nel caso specifico, le relative sanzioni penali. "Occorrerà, pertanto, attendere il pronunciamento della Corte Cassazione e dei giudici nazionali per verificare i riflessi della sentenza sui giudizi in corso. Auspichiamo che il legislatore, per il futuro si conformi alle prescrizioni della Corte laddove precisa che le condizioni e le modalità di una gara devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco", conclude Ginestra.
 

Agipronews: Sentenza Corte di Giustizia, Ginestra (Assosnai): “Il sistema delle concessioni non è in discussione”

16/02/2012 Ore 15:24
ROMA – “Come prevedibile la Corte di Giustizia ha espresso un giudizio negativo sulla normativa disciplinante le gare Bersani, peraltro in parte già abrogate, per le quali la Corte di Cassazione aveva sollevato dubbi di conformità ai principi dell`Unione Europea. La sentenza non ha quindi assolutamente sancito che i CTD, di qualsiasi operatore, siano legittimati a raccogliere scommesse senza concessione Aams“. Francesco Ginestra, Presidente di Assosnai, commenta così l`atteso giudizio della Corte pronunciato questa mattina. “Il sistema delle concessioni non viene messo in discussione. Dalla sentenza si ha la conferma che diventa debole ed attaccabile quando le singole prescrizioni che lo disciplinano risultano restrittive dei principi dell`Unione Europea senza una adeguata motivazione“.

Nessuna preoccupazione, dunque, da parte di Assosnai per i possibili effetti della sentenza della Corte di Giustizia Ue sul sistema italiano delle scommesse. Dal punto di vista pratico non pone in discussione la legittimità della posizione dei concessionari Aams, pur riconoscendo a soggetti legati ad un operatore penalizzato dalle specifiche norme dichiarate incompatibili la possibilità di far valere tale incompatibilità, al fine di evitare, nel caso specifico, le relative sanzioni penali. “Occorrerà, pertanto, attendere il pronunciamento della Corte Cassazione e dei giudici nazionali per verificare i riflessi della sentenza sui giudizi in corso. Auspichiamo che il legislatore, per il futuro si conformi alle prescrizioni della Corte laddove precisa che le condizioni e le modalità di una gara devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco“, conclude Ginestra. RED/Agipro

Agipronews: Scommesse alla Corte Ue, in gioco il futuro del sistema italiano

Scommesse alla Corte Ue, in gioco il futuro del sistema italiano
I giudici italiani – ma soprattutto i concessionari di scommesse – hanno atteso con fiato sospeso la sentenza della Corte di Giustizia europea sui Centri Trasmissione Dati collegati al bookmaker Stanleybet. Dalla decisione della suprema Corte Ue – estremamente negativa per il sistema concessorio – dipende ora il futuro del sistema scommesse italiano, basato sul rilascio di concessioni del Ministero dell`Economia tramite i Monopoli di Stato: un settore che nel 2010 ha generato 3,8 miliardi di raccolta nel 2011 e incassi erariali per oltre 160 milioni. Tutto inizia a novembre 2009 con il rinvio alla CGE, da parte dei giudici della Terza Sezione della Corte di Cassazione, degli atti di un procedimento penale nei confronti di due titolari di centri trasmissione dati collegati a Stanleybet: il rinvio ha sospeso nel contempo l`esito di numerosi altri casi, provenienti anche da diversi tribunali italiani. La Corte di Giustizia ha sciolto un nodo che alimenta da anni una serrata battaglia legale tra il bookmaker inglese, che intende operare in Italia anche in assenza di concessioni, e lo Stato italiano: il sistema concessorio nazionale è compatibile con le libertà di stabilimento e circolazione dei servizi, garantite dal Trattato Ue?
L`interpretazione degli articoli in questione, secondo i giudici della Corte di Cassazione, “conserva margini di incertezza che non sono stati risolti dalle pronunce precedenti della Corte comunitaria“, in particolare in presenza di un regime come quello italiano nel quale “esiste un generale indirizzo di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore e al termine di una gara (nel 1999, ndr) che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori“. Il punto è proprio questo: la legittimità del bando Bersani è stata posta in dubbio in quanto tutela in alcuni punti proprio quegli operatori promossi da una gara, quella del 1999, riconosciuta illegittima. Un esempio di questa tutela è il divieto per i nuovi concessionari di collocare i propri sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti. Nel 2006, all`epoca del bando Bersani, Stanleybet aveva chiesto ai Monopoli di Stato di partecipare alla gara per l`acquisizione dei diritti mantenendo anche la propria rete di centri di trasmissione di scommesse verso l`Inghilterra. Aams aveva risposto negativamente, spingendo il bookmaker ad avviare una serie di azioni legali che avevano l`obiettivo di rendere illegittimo anche il riordino della rete di accettazione disegnato dal decreto Bersani. (fine) RED/Agipro


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