LEGGE STABILITA’ – ULTIMA VERSIONE ART. 48 GIOCHI

LEGGE STABILITA’ – ULTIMA VERSIONE ART. 48 GIOCHI

LEGGE STABILITA’ – ULTIMA VERSIONE ART. 48 GIOCHI

Art. 48 (Disposizioni in materia di giochi)

  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 15 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016.
  2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016.
  3. Ai soggetti previsti dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645, nei quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. nelle lettere a) e b) del comma 643, le parole: “31 gennaio 2015” e “5 gennaio 2015” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “31 gennaio 2016” e “5 gennaio 2016”;
  2. nella lettera c) del comma 643, le parole: “28 febbraio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2016”;
  3. nelle lettere e) e i) del comma 643, la parola: “2015”, dovunque compaia, è sostituita dalla seguente: “2016” e le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”;
  4. nella lettera g) del comma 644, le parole: “1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”.
  1. Qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e metta a disposizione dei fruitori finali del  servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, superino, nell’arco di sei mesi, cinquecentomila euro, l’Agenzia delle Entrate, rilevati i suddetti presupposti dall’informativa dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell’articolo 162, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Laddove, all’esito del predetto procedimento in contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l’Agenzia delle Entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.
  3. A seguito di segnalazione dell’ Agenzia delle Entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.
  4. Il contribuente può comunque presentare, entro 60 giorni dall’inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti.
  5. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1° maggio, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti e presso punti di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;

b) base d’asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;

d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

  1. All’articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.
  2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 636:
  1. nella alinea, le parole:  “anni 2013 e  2014” e “2014”  sono sostituite  rispettivamente dalle seguenti: “anni dal 2013 al 2016” e “2016, a una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco”; inoltre, le parole “alla riattribuzione delle medesime concessioni” sono soppresse;
  2. nella lettera a) le parole euro 200.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 350.000”;
  3. nella lettera b) le parole “sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “nove anni, non rinnovabile”;
  4. nella lettera c), le parole: “euro 2.800” e “euro 1.400” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “euro 5.000” e “euro 2.500”; inoltre, dopo le parole: “concessione riattribuita” sono aggiunte le seguenti: “, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall’articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga”;
  5. la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) all’atto dell’aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione”;
  6. dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato”;
  1. al comma 637 le parole “, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014,” sono soppresse.
  1. In considerazione dell’approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettera da a) ad f) della legge 7 luglio 2009, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione pari ad euro 200.000.
  2. Il numero 26 della lettera b) del comma 78 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 è soppresso.
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